Istituto di Conciliazione e Alta Formazione
Cerca
Close this search box.

18.01.2022 – Brescia – Tinelli

Le parti richiedenti si sono limitate ad invocare l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in caso di violazione delle distanze tra costruzioni il danno deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria. Sul punto, si ritiene, invece, di aderire all’orientamento della Corte di Cassazione opposto, secondo il quale la violazione delle norme sulle distanze legali, mentre legittima sempre la condanna alla riduzione in pristino, non costituisce di per sé fonte di danno risarcibile, essendo al riguardo necessario che chi agisca per la sua liquidazione deduca e dimostri l’esistenza e la misura del pregiudizio effettivamente realizzatosi.
SENTENZA

12.01.2022 – Torino – De Magistris

Nel caso in esame il vizio lamentato attiene ai criteri di riparto delle spese condominiali e si riflette nella eventuale annullabilità della delibera 15.10.2019, impugnata in via incidentale con l’opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente inammissibilità del motivo di opposizione perché proposto in via di eccezione, e non con domanda riconvenzionale, quando era decorso il termine perentorio di 30 giorni indicato dall’art 1137 co.2 c.c.
SENTENZA

10.01.2022 – Roma – Corbo

Nel caso di specie l’istanza di mediazione versata in atti si presenta del tutto generica, non contiene alcun riferimento alle singole delibere impugnate ed ai vizi ad esse imputati; la domanda giudiziale, invece, contiene l’impugnativa di più deliberati (si tratta, infatti, di più delibere assunte su diversi ordini del giorno della stessa seduta) e l’esposizione, per ciascuna di essi, dei singoli vizi denunciati (contemplando, peraltro, in alcuni casi, anche censure che non si sostanziano, strictu sensu, in vizi di legittimità delle delibere).
SENTENZA

04.01.2022 – Treviso – Merlo

La stessa Suprema Corte ha recentemente affermato che la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre, principio fatto proprio e ribadito dalla Corte anche nella successiva sentenza n. 18068 del 5.07.2019.
SENTENZA

04.01.2022 – Ravenna – Gilotta

Si ritiene, in particolare, data la genericità della dizione “proposta conciliativa” che essa sia atta a ricomprendere anche le proposte – adeguatamente provate e circostanziate – formulate in via stragiudiziale, dovendosi intendere il successivo riferimento alle “spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta”, quale limite obiettivo della risarcibilità, circoscritta alle sole spese processuali e non anche a quelle extra-processuali.
SENTENZA

30.12.2021 – Roma – Miccio

La domanda di mediazione evidenzia come parte attrice sapesse dal principio come individuare correttamente l’amministratore e, dunque, non è applicabile al caso di specie il principio giurisprudenziale dalla stessa richiamato (Cass. 17352/09) non potendosi ravvisare nella specie quelle “circostanze non imputabili al richiedente” che autorizzano sostanzialmente una rimessione in termini rispetto al termine decadenziale di impugnazione.
SENTENZA

25.12.2021 – Milano – Appiani

Preliminarmente si rigetta l’istanza di improcedibilità della causa per mancato esperimento del tentativo di mediazione.
La mediazione non è condizione di procedibilità per l’azione revocatoria, materia che non è elencata nel testo di legge, a nulla rilevando che il credito fonte dell’obbligazione revocanda derivi da rapporto bancario.
SENTENZA

23.12.2021 – Roma – Landi

Si ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare in via preliminare il giudizio improcedibile a causa del mancato/tardivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Va osservato, innanzitutto, che l’oggetto del contendere, trattandosi di contestazione di contratti bancari e della accessoria fideiussione, rientra tra le materie indicate dall’art. 5 del d. lgs. 28/2010, come modificato con il decreto legge 69/2013 conv. in l. 98/2013, per le quali è previsto, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, l’esperimento obbligatorio, in via preliminare, del tentativo di mediazione.
SENTENZA

22.12.2021 – Firenze – Guglielmi

Dispone che le parti esperiscano tentativo effettivo di mediazione, presso un organismo accreditato ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 28/2010, con onere di impulso a carico dell’attore opponente entro il termine di 15 dalla comunicazione della presente ordinanza.
ORDINANZA

21.12.2021 – Napoli – Cassazione (3)

L’assenza in mediazione delle parti invitate, non può condurre a diverse soluzioni. Infatti, nel solco dell’insegnamento di legittimità deve ritenersi che essendo stata accertata la mancata partecipazione della parte personalmente al procedimento di mediazione e risultando altresì che il difensore per essa presente fosse ragionevolmente munito della sola procura alle liti conferita per il processo, con la conseguenza che lo stesso non può considerarsi validamente delegato a partecipare in sostituzione della parte alle attività di mediazione.
SENTENZA

21.12.2021 – Napoli – Cassazione (2)

Tali rilievi consentono di ritenere inesistente il verbale di mediazione prodotto dalla banca appellante che, per ciò stesso, non ha fornito la prova dell’avvenuto svolgimento della mediazione. Svolgimento che – considerata l’assenza della parte appellante – comunque non avrebbe consentito di ritenere esperita la condizione di procedibilità dell’appello.
SENTENZA

21.12.2021 – Napoli – Cassazione

Il successo dell’attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l’acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali.
SENTENZA

15.12.2021 – Pavia – Frangipani

Di risposta, la compagnia assicurativa sostiene che proprio per il fatto che M.XXXX P.XXXXXX insistesse nella richiesta della rifusione delle spese per l’intervento non indennizzabile, non vi era stata alcuna partecipazione al procedimento di mediazione, reputato da G inutile stante le ostinate richieste dell’assicurato. Reputa questo giudice che la ritenuta inutilità dell’esperimento della mediazione obbligatoria non possa essere un giustificato motivo per non parteciparvi, di talché la mancata partecipazione può essere valutata ai fini della decisione sulle spese di lite.
Né va dimenticato che l’assicurazione ha omesso di versare all’attore quanto riteneva dovuto sulla base del contratto e dei propri accertamenti medici e in giudizio ha infondatamente sostenuto l’inoperatività della polizza.
SENTENZA

03.12.2021 – Taranto – Gloria

L’interruzione della decadenza e della prescrizione previste dall’art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione obbligatoria si verifica non già per effetto della sua mera presentazione, ma solo nel momento in cui l’istanza di mediazione è comunicata alle altre parti, adempimento cui può provvedere la stessa parte istante ai sensi dell’art. 8, comma 1 del medesimo decreto legislativo.
SENTENZA

25.11.2021 – Roma – Corte di Cassazione

Dichiara l’illegittimità costituzionale, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei
procedimenti di mediazione.
SENTENZA

16.11.2021 – Pavia – Cameli

In ogni caso, le relative eccezioni risultano inammissibili sul piano processuale e infondate nel merito.
Orbene, a riguardo, si rileva anzitutto l’inammissibilità dell’eccezione relativa ai vizi in quanto non formulata né in atto di citazione né in memoria ex art. 183 sesto comma n.1 (memoria prevista per la modifica e precisazione di domande eccezioni e conclusioni); al contrario i presunti difetti (malfunzionamento del condizionatore, allagamenti etc.) risultano dedotti soltanto in memoria ex art. 183 sesto comma n.2 c.p.c. e quindi tardivamente introdotti in giudizio.
SENTENZA

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Privacy Policy