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01.02.2022 – Rovigo – Romanin

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE PRIMA CIVILE
 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Romanin ha pronunciato la seguente


SENTENZA
 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1015/2018 promossa da:

S.XXX A.XXXXXXXX – ATTORE


Contro

P.XXXX S.P.A. E.XXXXX L. V.XX DI ROVIGO IL G.XXXXXXXX S.P.A. G.XX G.XXXX E.XXXXXXXX G.XX N.XX N.XXXXX R.X M.XXX G.XXX S.X E.XXX IL G. SRL R.X R.XX SPA – CONVENUTI

CONCLUSIONI (omissis).

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. iscritto a ruolo il 20 aprile 2018, il sig. S.XXX A.XXXXXXXX chiedeva al Tribunale di Rovigo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza degli articoli o dei servizi editi dalle rispettive testate giornalistiche. La problematica è insorta dopo che il sig. S.XXX A.XXXXXXXX è stato coinvolto in una vicenda giudiziaria con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una minorenne, con la carcerazione preventiva e applicazione di altre misure cautelari non detentive. Il ricorrente, al termine del processo penale, veniva assolto dal Tribunale di Padova “per non avere commesso il fatto”, e si doleva di come i mezzi di informazione, convenuti in giudizio, avessero trattato il caso, già durante le indagini, con articoli dal contenuto asseritamente diffamatorio.

Ad esito della riserva assunta alla prima udienza, il giudice disponeva la trasformazione del rito ex art. 702 ter c.p.c., dichiarava la nullità del ricorso nei confronti di C.XXXXXXXXX s.p.a. ed assegnava alle parti il termine di 15 giorni per l’instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria (avendo diversi convenuti eccepito l’improcedibilità della domanda per difetto del tentativo obbligatorio di mediazione).

Tale mediazione non veniva però esperita e parte attrice non ottemperava all’ordine di integrazione della domanda nei confronti di C.XXXXXXXXX s.p.a., con la conseguenza che all’udienza successiva il giudice ordinava la cancellazione della causa dal ruolo limitatamente alla domanda svolta nei confronti di C.XXXXX E.XXXXX s.p.a ., disponendo la rinnovazione della notifica a E.XXX I.s.r.l., che veniva successivamente dichiarata contumace con ordinanza del 15 luglio 2020. Con la citata ordinanza il giudice contestualmente assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., ad esito delle quali la causa veniva dichiarata matura per la decisione senza necessità di istruttoria.

Per quanto concerne la condizione di procedibilità della domanda, l’art. art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 dispone che la presente domanda, avendo per oggetto la richiesta di risarcimento del danno a seguito di diffamazione a mezzo stampa, sia da precedere dalla mediazione obbligatoria disciplinata dal richiamato decreto legislativo.

Nel caso di specie, parte attrice ha promosso la mediazione ex D. L. vo 28/2010 solo nei confronti di E.XXXXXXXX L V.XX; Rai R.XXXX G.XXX; Rcs M.XXXX; P E.XXXX C.XXXXX E.XXXXX; l G s.r.l. , con esito negativo.
Ad esito della prima udienza, il giudice aveva concesso il termine per la mediazione obbligatoria, non avendo coinvolto, con il primo esperimento conclusosi con verbale negativo del 3 Novembre 2017, alcuni convenuti. Poiché parte attrice non ha coltivato la mediazione obbligatoria nel termine concesso dal giudice, la domanda deve dichiararsi improcedibile limitatamente a quei soggetti – odierni convenuti – avverso i quale non era stata precedentemente proposta, ossia: I. XXXXXXXXXXX s.p.a . e G.XX N.XX Network. R.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX spa ha eccepito la improcedibilità della domanda, per non avere parte attrice svolto nei propri confronti la mediazione obbligatoria né prima della introduzione del giudizio né a seguito dell’ordinanza del 21 maggio 2019. L’eccezione di R.X R. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, però, è infondata e deve essere rigettata, considerato che dal verbale di mediazione risulta che essa sia stata invitata e che abbia comunicato in data 20 ottobre 2017 di non aderire alla procedura di mediazione.
Vanno ora esaminate le domande nei confronti delle altre parti processuali. E La V di Rovigo ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, trattandosi di una società costituitasi successivamente la pubblicazione (nelle date 3, 4 e 5 maggio 2008) sul quotidiano “L.XXXXX” degli articoli contestati.

L’ eccezione è fondata, risultando la società cooperativa E.XXXXXXXX di Rovigo costituita ex novo in data 13 febbraio 2013, come risulta dall’ atto pubblico prodotto dalla convenuta, senza che parte attrice, a fronte dell’ eccezione (anticipata già in sede di mediazione) abbia fornito la prova dell’ eventuale assunzione delle obbligazioni in capo alla E.XXXXXXXX di Rovigo già facenti capo all’ editore della V.XX nel tempo in cui gli articoli sono stati pubblicati. Va pertanto accolta l’eccezione di pronuncia di difetto di legittimazione passiva della — di Rovigo, che pertanto dovrà essere estromessa dal giudizio. Poligrafici E.XXXXXXXX spa e G.XX G.XXXX E.XXXXXXXX hanno contestato, in primis, la competenza territoriale di questo Tribunale, avendo parte attrice convenuto innanzi allo stesso giudice diversi convenuti, per i quali sarebbe stata diversa la competenza territoriale, contestando l’ esistenza dei presupposti della connessione per oggetto o per titolo. L’eccezione è fondata. Il ricorrente, infatti, risulta risiedere fuori dalla circoscrizione del Tribunale di Rovigo, come fuori dalla stessa hanno sede P.XXXXXXXXX E.XXXXXXXX s.p.a . e G.XX G.XXXX E.XXXXXXXX, che hanno le rispettive sedi legali rispettivamente a Bologna e Roma.

Da un lato si possono ribadire i principi espressi con ordinanza 21 maggio 2019 e, conseguentemente, che in caso di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione della notizia ritenuta lesiva dell’onore e del prestigio del soggetto che si assume danneggiato su differenti organi di informazione non escluda l’unicità del fatto dannoso – con conseguente applicabilità dell’art. 33, in tema di competenza per connessione – con riguardo al risultato finale in cui confluiscono condotte dei diversi responsabili, l’identità del soggetto danneggiato, e la pressoché totale coincidenza delle modalità di tempo e luogo della diffusione della notizia, elementi, questi, che consentono di individuare un danno sostanzialmente unico (Cfr. Cass., Sez. III, ord. n 11560/2004; Cass. n. 5944/1997). In applicazione di tali principi, pertanto, parte attrice avrebbe validamente potuto convenire in giudizio soggetti destinatari di diversa competenza territoriale, innanzi al foro di anche uno solo di essi, sulla base dell’ipotesi della identità della fattispecie ovvero della comunanza di un elemento. Tuttavia, nel caso di specie, l’unico soggetto che avrebbe potuto essere citato innanzi al Tribunale di Rovigo è E.XXXXXXXX, ma essendo lo stesso estromesso dal processo, non può esercitare l’attrazione degli altri convenuti che abbiano il foro di competenza altrove, e che abbiano eccepito nei termini l’incompetenza per territorio. Pertanto, l’eccezione di incompetenza territoriale, sollevata da P.XXXXXXXXX E.XXXXXXXX spa e G.XX G.XXXX E.XXXXXXXX, è fondata, dovendosi ritenere competente per le domande proposte nei confronti di tali soggetti rispettivamente i Tribunali di Bologna e Roma, in alternativa al Tribunale di Verona, nella cui circoscrizione ha sede il convenuto, come previsto dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. V. ora esaminata l’eccezione di prescrizione della domanda svolta nei confronti di R.X M.XXXXXXXXX spa, la quale ha eccepito l’avvenuta prescrizione del presunto diritto di parte attrice, rispetto agli articoli pubblicati nel maggio 2008, avendo ricevuto la richiesta di risarcimento soltanto in data 19 marzo 2018. R.X M.XXXXXXXXX spa, contestava l’efficacia interruttiva della prescrizione alla lettera del 16 aprile 2013, da essa ricevuta in data 23 aprile 2013, in quanto, nel corpo del testo, faceva riferimento soltanto agli articoli del 3 e 6 maggio 2008 (pubblicati dal C.XXXXXX del Veneto) – senza riferimento agli articoli del 7 e 8 maggio citati nel ricorso introduttivo, mentre la lettera concludeva con richieste unicamente nei confronti del R.XXXXXXXXXXXXXXX. L’eccezione è fondata, sia con riferimento agli articoli del 7 e 8 maggio 2008, sia con riferimenti a quelli del 3 e 6 maggio 2008. Benché questi ultimi articoli siano menzionati nella premessa della lettera del 16 aprile 2013, trasmessa alla R.XXXXXXXXXXXX s.p.a., la stessa non può considerarsi efficace per gli effetti della interruzione della prescrizione, in quanto le domande risarcitorie venivano con tale missiva espressamente rivolte a I.XXXXXXXXXXXXXXXXXX e Quotidiano.net. A parte le doglianze per gli articoli del 3 e 6 maggio 2013, in mancanza di una richiesta solenne di una pretesa risarcitoria, la lettera del 16 aprile 2013 non può considerarsi efficace ai fini della Costituzione in mora e , quindi, dell’interruzione della prescrizione. Per quanto concerne la lettera successiva del 19 marzo 2018, la sua comunicazione è successiva al termine di cui all’art. 2947, comma 3 c.p.c. Si esamina, ora, la posizione del convenuto “E.XXXXXXXX il Gi s.r.l. “Parte attrice ha individuato quale convenuto la E.XXXXXXXX I.XXXXXXXXX s.r.l., per il risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla pubblicazione degli articoli sulla testata cartacea “I.XXXXXXXXX”. A seguito della dichiarata nullità della notifica del ricorso, il giudice ne ordinava la rinnovazione e parte attrice in data 3 febbraio 2020 notificava l’atto introduttivo a direzione@.it Ricevuta la notifica, si costituiva la società I.XXXXXXXXX O.XXXXX s.r.l. chiedendo l’estromissione dal giudizio, affermando di essere la testata on line denominata “Il. it”, diversa dalla omonima testata cartacea. La domanda di estromissione è fondata. Infatti, come si evince dalla visura camerale prodotta da I.XXXXXXXXX O.XXXXX s.r.l., il predetto indirizzo PEC corrisponde alla testata giornalistica 2 Il. it”, e la società ha oggetto sociale “edizione di testate giornalistiche in formato elettronico e digitale” con la conseguenza che deve ritenersi fondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva di I.XXXXXXXXX O.XXXXX s.r.l., citata in giudizio, laddove le condotte illecite sarebbero da ascrivere agli articoli pubblicati su altra testata. Per quanto riguarda la E.XXXXXXXX I.XXXXXXXXX s.r.l., nel corso di causa parte attrice ha provato la notifica dell’atto introduttivo all’indirizzo PEC direzione… e , pertanto, il giudice, con ordinanza in data 15 luglio 2020, dichiarava la contumacia di tale società. In realtà, non essendovi la prova che tale indirizzo PEC corrisponda a quello della società E.XXXXXXXX I.XXXXXXXXX s.r.l., indicato come convenuto deve essere revocata l’ordinanza di dichiarazione di contumacia della E.XXXXXXXX I.XXXXXXXXX s.r.l., pronunciata in data 15 luglio 2020 non essendovi la prova che la notifica effettuata in data 17/09/2018, all’indirizzo PEC Direzione…, sia stata diretta a E.XXXXXXXX I.XXXXXXXXX s.r.l. (società che peraltro è stata dichiarata come inesistente dalla I.XXXXXXXXX O.XXXXX s.r.l. senza che parte attrice abbia successivamente fornito la prova della sua esistenza). Attesa la nullità della notifica per omessa prova della corrispondenza tra il soggetto convenuto e l’indirizzo PEC del destinatario, visto l’art. 164 c.p.c., dispone la cancellazione della causa dal ruolo nei confronti della E.XXXXXXXX I.XXXXXXXXX s.r.l.

Peraltro manca la prova che quest’ ultima società (qualora esistente) sia la titolare della testata sulla quale sono stati pubblicati gli articoli contestati. Infine, si esamina la domanda nei confronti di R.X R.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che secondo l’assunto di parte attrice sarebbe responsabile della diffamazione a seguito del programma “L.XXXXXX”del 4 maggio 2008. A suffragio di tale domanda, parte attrice ha prodotto un dvd, depositato in cancelleria in data 31 maggio 2018, che risulta di formato non leggibile e, comunque, avente un’estensione non prevista dall’art. 34, d.m. 21/02/2011, n. 44. Parte convenuta all’udienza del 5 novembre 2019 ha eccepito l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione, ma come detto si tratta di un’eccezione infondata, ove si consideri che la mediazione era stata svolta nei confronti di tale convenuto, avendo invece parte attrice omesso di avviare la mediazione obbligatoria, dopo il termine concesso dal giudice, solo nei confronti di altri convenuti. Nel merito, R.X R.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha chiesto il rigetto della domanda, affermando che nel programma si sarebbe esercitato il diritto di cronaca, che peraltro il tema della puntata era la malagiustizia e che l’attore non veniva nominato. L’impossibilità di esaminare il supporto in atti, ed in particolare il disco prodotto, avendo i file un’estensione non leggibile, impone di rimettere la causa in istruttoria, concedendo termine per il deposito del documento con formato compatibile con le disposizioni del citato decreto. Le spese meritano di essere compensate tra le parti in causa attesa la complessità della fattispecie.


P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara improcedibile la domanda nei confronti di I.XXXXXXXXXXX s.p.a . e G.XX N.XX N.XXXXX; Dichiara il difetto di legittimazione passiva di E.XXXXXXXX La V di R e di I.XXXXXXXXX O.XXXXX s.r.l. che vengono estromesse dal giudizio; dichiara l’incompetenza territoriale del Tribunale di Rovigo nei confronti di P.XXXXXXXXX E.XXXXXXXX spa e G.XX G.XXXX E.XXXXXXXX, in favore rispettivamente del Tribunale di Bologna e del Tribunale d.XXXXX, in alternativa al Tribunale di Verona; rigetta le domande nei confronti di E.XXXXX R.XXXXXXXXXXXX s. p. a; revoca la dichiarazione di contumacia della E.XXXXXXXX I.XXXXXXXXX s.r.l., dichiara la nullità della notifica e dispone la cancellazione della causa dal ruolo della predetta società; visto l’art. 279, ter comma c.p.c., dispone la prosecuzione della causa limitatamente a R.X R.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX s.p.a . con separata ordinanza. 

Spese legali interamente compensate tra le parti. 

Rovigo, 1 febbraio 2022

Il Giudice dott. Nicola Romanin

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