Mediazione applicabile anche alla chiamata in causa del terzo
Tribunale Verona, 02 Febbraio 2018. .
Processo civile – Mediazione – Chiamata in causa di terzo fondata sul contratto assicurativo
Mediazione – Rinnovazione – Partecipazione al procedimento di consulenza delle imprese di
assicurazione dell’ente ospedaliero e del professionista
L’incipit dell’art. 5, co. 1 bis, d.lgs. 28/10, riferendosi a “chi intende esercitare in giudizio un’azione”, non si
riferisce solamente alle domande proposte dall’attore e può dunque essere riferito anche alla chiamata di
terzo fondata sul contratto assicurativo purché vi sia una controversia tra chiamante e chiamato sulla validità o operatività del contratto di assicurazione.
La rinnovazione della mediazione con un ambito soggettivo più ampio di quello originario può assicurare
maggiormente il risultato conciliativo e di ciò si ha una indiretta conferma nel disposto del comma 4 dell’art. 8 della l. 24/2017; tale norma infatti prevede testualmente che: “la partecipazione al procedimento di consulenza preventiva è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all’art. 10”; e il legislatore infatti prevedendo che le compagnie assicuratrici dell’ente ospedaliero e del professionista sono parti necessarie il procedimento di ATP e, per di più, quelle principalmente onerate della proposta conciliativa, ha inteso assicurare la funzione conciliativa dell’istituto nella piena consapevolezza che senza un loro coinvolgimento le possibilità conciliativa sono assai ridotte.
Rilevato che *, in proprio e quali esercenti responsabilità genitoriale sul figlio minore e
quali nonni del medesimo minore, hanno convenuto in giudizio i professionisti sanitari
indicati in epigrafe e l’USL * per sentirli condannare, nelle loro rispettive qualità, al
risarcimento dei danni * seguito delle lesioni riportate dal minore durante il parto avvenuto
presso l’ospedale *; gli attori hanno precisato di aver espletato senza esito il procedimento
di mediazione *; a seguito di apposita istanza tempestivamente avanzata dall’Azienda USL
questo giudice ha autorizzato la medesima a chiamare in causa la propria compagnia di
assicurazione *che si è costituita in giudizio.
Ciò detto occorre ora innanzitutto valutare l’eccezione svolta alla prima udienza dalla difesa
dell’azienda sanitaria di improcedibilità della propria domanda per mancato esperimento
del procedimento di mediazione, sul presupposto che la controversia tra tali parti rientra
tra quelle elencate dall’art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010;
sul punto è opportuno chiarire che è alquanto controverso, sia in dottrina che in
giurisprudenza, se la norma succitata trovi applicazione anche nei processi oggettivamente
e soggettivamene complessi, come quello di specie, e quindi se la mediazione sia condizione
di procedibilità anche delle domande fatte valere nel corso del processo dal convenuto, dei
terzi intervenienti volontari o su chiamata e pure dallo stesso attore, sotto forma di
reconventio reconventionis;
ad avviso di questo giudice l’incipit dell’art. 5, co. 1 bis, d.lgs. 28/10 – parlando di “chi
intende esercitare in giudizio un’azione” – non si riferisce solamente alle domande proposte
dall’attore e ben può essere riferito anche alla chiamata di terzo fondata sul contratto
assicurativo purchè, come nel caso di specie, vi sia una controversia tra chiamante e
chiamato sulla validità o operatività del contratto di assicurazione;
privi di fondamento sono poi gli argomenti che la difesa della terza chiamata ha svolto per
opporsi all’accoglimento della eccezione in esame;
quanto alla pretesa inutilità del procedimento, alla luce delle difese svolte dalla compagnia,
consistenti nella contestazione dell’operatività della polizza posta a fondamento della
chiamata in garanzia, deve osservarsi che esse non precludono la valutazione di una
soluzione conciliativa che, ad esempio potrebbe prevedere il solo concorso, in una
determinata percentuale, della compagnia assicuratrice nel risarcimento del danno; né,
d’altro canto, può ostare allo svolgimento del procedimento di mediazione l’ulteriore
considerazione della terza chiamata, che attualmente non è possibile un’azione diretta del
danneggiato nei confronti della compagnia di assicurazione della struttura sanitaria;
tale assunto invero si fonda sulla disciplina della L. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco),
entrata in vigore il 1 aprile 2017, atteso che la possibilità concreta di esercitare l’azione
diretta, prevista dall’art. 12 stessa legge, dipende dell’art. 10, comma 6 L.24/2017, deve
determinare i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e
sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie; tale disciplina però non viene in
rilievo nel caso di specie atteso che gli attori non hanno svolto una azione diretta nei
confronti *; è evidente peraltro che per assicurare la finalità conciliativa proprio dell’istituto
alla mediazione dovranno partecipare anche gli attori e gli altri convenuti *;
deve osservarsi che la rinnovazione della mediazione con un ambito soggettivo più ampio di
quello originario può assicurare maggiormente il risultato conciliativo e di ciò si ha una
indiretta conferma nel disposto del comma 4 dell’art. 8 della l. 24/2017;
tale norma infatti prevede testualmente che: “la partecipazione al procedimento di
consulenza preventiva è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione
di cui all’art. 10”; e il legislatore infatti prevedendo che le compagnie assicuratrici dell’ente
ospedaliero e del professionista sono parti necessarie il procedimento di ATP e, per di più,
quelle principalmente onerate della proposta conciliativa, ha inteso assicurare la funzione
conciliativa dell’istituto nella piena consapevolezza che senza un loro coinvolgimento le
possibilità conciliativa sono assai ridotte;
è opportuno precisare infine che nel caso di specie non trova applicazione il succitato
articolo 8 della L. 24/2017 atteso che, nel momento in cui gli attori hanno promosso il
procedimento di mediazione, la norma predetta non era ancora entrata in vigore e in ogni
caso il comma 2 dello stesso art. 8 L. 24/2017 prevede testualmente che: “è fatta salva la
possibilità di esperire in alternativa al procedimento ex art. 696 bis il procedimento di
mediazione”, risultando così inequivoca la volontà del legislatore di consentire
all’interessato di esperire alternativamente alla consulenza preventiva la mediazione, con la
conseguenza peraltro che una volta scelto questo tipo di procedura è applicabile
integralmente la relativa disciplina; infine va valutata l’istanza di emissione di ordinanza ex
artt. 186 bis e 186 ter c.p.c. avanzata alla scorsa udienza dalla difesa degli attori nei
confronti dell’USL, atteso che, ai sensi dell’art.5, comma 3, d. lgs.28/2010 la necessità di
espletare il procedimento di mediazione non preclude l’esame delle istanze di
provvedimenti urgenti quali sono i predetti; ciò chiarito l’istanza di ordinanze ingiunzioni
va rigettata atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei primi, la
convenuta ha contestato diffusamente la responsabilità per i fatti ascritti e in ogni caso,
perché i danni da fatto illecito di cui si controverte non sono né liquidi né esigibili.
PQM
Rigetta l’istanza di emissione di ordinanza ex art. 186 bis e ter c.p.c. avanzata dagli attori;
assegna alle parti termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per
presentare istanza di mediazione relativamente a tutte le controversie tra loro in essere e
rinvia la causa all’udienza *.
Verona 2 febbraio 2018