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02.05.2017 – Verona – Vaccari

Tribunale Ordinario di Verona
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente
sentenza nella causa civile di I Grado iscritta al N. /2015 R.G. promossa da:
S.R.L. rappresentata e difesa dall’avv. C C Attrice
contro
Banca Convenuta
Conclusioni parte attrice
Anche in via istruttoria come da memoria ex art. 183 Vi comma n. 2. c.p.c. e come da verbale di
udienza del 21 gennaio 2016
Parte convenuta: Come da comparsa di costituzione e risposta.
Motivi della decisione
s.r.l. ha convenuto in giudizio Banca per sentirla condannare alla restituzione in proprio favore
delle somme addebitatale nel corso del rapporto di conto corrente acceso in data 7 giugno 2007 a
titolo di interessi ultralegali, anatocistici, usurari nonché di commissione di massimo scoperto e
spese. A sostegno di tale domanda l’attrice ha dedotto che il contratto suddetto era stato concluso
senza osservare il requisito della forma scritta e che in ogni caso la commissione di massimo
scoperto applicata era nulla per difetto di causa e che le erano stati applicati interessi debitori
superiori al tasso soglia. La srl ha anche svolto domanda di condanna della convenuta al
risarcimento dei danni subiti per effetto delle predette condotte. La convenuta si è costituita in
giudizio e in via preliminare ha eccepito l’inammissibilità della domande di controparte atteso che
essa, con scrittura privata del 9 ottobre 2013, aveva riconosciuto di essere debitrice di Banca in
relazione al succitato rapporto della somma di euro 134.751,04 e aveva rinunciato espressamente
all’esercizio di qualsiasi eccezione o contestazione. Con riguardo al merito la Banca ha resistito
alla domanda avversaria con puntuali deduzioni sia in punto di fatto che in punto di diritto. Ciò
detto con riguardo agli assunti delle parti deve innanzitutto rilevarsi l’inammissibilità della
domanda di condanna avanzata dall’attrice alla luce della circostanza incontestata che il rapporto di
conto corrente per cui è causa è ancora in essere. Sul punto occorre rammentare che la domanda di
ripetizione di indebito del correntista nei confronti della banca è concepibile solo una volta che,
conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista
la restituzione del saldo finale. (cfr. ex plurimis Tribunale di Catanzaro, 5 aprile 2016; Tribunale di
Agrigento 14 marzo 2016; Corte d’Appello di Torino, Sez. I, 15 febbraio 2015, n. 214; Trib.
Alessandria 4 maggio 2015; Corte d’Appello di Torino, 12 dicembre 2014). A rapporto pendente
invece l’annotazione in conto di una posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al
correntista comporta un incremento del debito di quest’ultimo, o una riduzione del credito di cui
egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi
corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca. La conseguenza è che il correntista potrà
agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa (allo scopo eventualmente
di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli). Resta quindi
da valutare la domanda di accertamento dell’illegittimità degli addebiti. L’esame di essa è però
precluso dalla circostanza che l’attrice il 9 ottobre 2013 ha sottoscritto un piano di rientro
contenente il riconoscimento di debito e la rinuncia menzionate dalla convenuta (cfr. doc. 9 di parte
convenuta) e qualificabile a tutti gli effetti come transazione. Sul punto parte attrice ha sostenuto
che tale atto è nullo perché avente ad oggetto un titolo nullo ex art. 1973 c.c. Nella fattispecie la
nullità investirebbe, secondo l’attrice, i contratti “a monte”, vale a dire il contratto di conto corrente
viziato, a suo dire, perché stipulato senza osservare il requisito della forma scritta e perché
contenente la pattuizione di condizioni usurarie. Orbene, la doglianza relativa alla inosservanza del
requisito della forma scritta ad substantiam è però drasticamente smentita dalla copia del contratto
di conto corrente che è stata prodotta in atti (doc. 3 di parte convenuta) atteso che essa reca in calce
la sottoscrizione del funzionario di banca. L’attrice ha dedotto che il contratto non è stato
sottoscritto in tutte le pagine dal proprio legale rappresentante e dalla convenuta ma il rilievo è
irrilevante in difetto della contestazione della corrispondenza delle previsioni contenute nelle
pagine non sottoscritte a quelle effettivamente pattuite. Parimenti irrilevante, oltre che tardiva, è
poi la doglianza che l’attrice ha svolto solo in comparsa conclusionale circa l’illeggibilità della
sigla apposta sulla prima pagina del contratto di affidamento del 30 maggio 2008 e su quelli
successivi, atteso che essi non sono stati oggetto di censura alcuna da pare della srl. Peraltro tali
contratti recano tutti in calce la apposizione di una firma per autentica della sottoscrizione della srl
di un funzionario di banca. Per quanto attiene poi all’assunto relativo alla pattuizione di interessi
usurari esso è innanzitutto contraddittorio rispetto a quello in punto di difetto di forma scritta e non
condivisibile sotto il profilo metodologico atteso che ad avviso di questo giudice è perfettamente
legittima, anche per il periodo antecedente il 1.1.2010, la metodica seguita da Banca d’Italia fatta
oggetto di recepimento nei vari D.M. destinati alla determinazione del c.d. tasso-soglia, e ciò alla
luce del chiaro disposto dell’art.2 bis della L. 2/2009. In ogni caso il rilievo non osta al
riconoscimento della piena validità anche sul punto dell’accordo transattivo dovendosi escludere il
carattere di essenzialità delle clausole afferenti le condizioni regolatrici degli interessi, secondo il
puntuale e condiviso insegnamento di Cass. 31.5.2012 n. 8776 secondo il quale: “La nullità della
transazione su titolo nullo ex art. 1972 c.c. non consegue alla nullità di singole clausole del
contratto base, se di esse non risulti, ai sensi dell’art. 1419 c.c., l’essenzialità rispetto al contratto
stesso. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che,
dichiarate nulle le clausole di commissione massimo scoperto, rinvio agli usi su piazza e
anatocismo inerenti ad un contratto di conto corrente bancario, aveva esteso la declaratoria di
nullità alla transazione intervenuta sul medesimo contratto, omettendo di verificare se,
nell’economia di quest’ultimo, le clausole nulle fossero essenziali) )”; Venendo alla
regolamentazione delle spese di lite esse vanno poste a carico dell’attrice in applicazione del
principio della soccombenza. Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si
procede come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014. In particolare il compenso per le fasi di
studio ed introduttiva può essere determinato assumendo a riferimento i corrispondenti valori medi
di liquidazione previsti dal succitato regolamento mentre quello per la fase istruttoria e per la fase
decisionale va quantificato in una somma pari ai corrispondenti valori medi di liquidazione, ridotti
del 50 %, alla luce della considerazione che la prima è consistita nel solo deposito delle memorie
ex art. 183 VI comma c.p.c.. e nella partecipazione ad una udienza mentre nella fase decisionale le
parti hanno ripreso le medesime argomentazioni che avevano già svolto in precedenza.
Sull’importo riconosciuto a titolo di compenso alla convenuta spetta anche il rimborso delle spese
generali nella misura massima consentita del 15 % della somma sopra indicata. La convenuta va
però condannata, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis d. lgs. 28/2010, al versamento all’entrata del
bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato, dal momento che non ha
partecipato al procedimento di med iazione svoltosi ante causam, come risulta dal relativo verbale
che è stato prodotto dall’attrice, e di tale sua scelta non ha fornito alcuna giustificazione. Sul
punto giova evidenziare che la sanzione pecuniaria prevista da tale norma va irrogata dal giudice,
senza che gli sia consentito nessun ambito di discrezionalità né sull’an né sul quantum
dell’applicazione, a qualsiasi delle parti non abbia partecipato alla procedura stragiudiziale senza
giustificato motivo, compresa quella vittoriosa nel conseguente giudizio. Ciò è chiaramente
desumibile sia dal tenore letterale della previsione che dalla sua funzione che è quella di indurre le
parti a partecipare al procedimento di mediazione e quindi a servirsi di uno strumento che può
evitare il giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed
eccezione disattesa e respinta, dichiara inammissibile la domanda di condanna avanzata
dall’attrice, rigetta le restanti domande attoree e per l’effetto condanna l’attrice a rifondere alla
convenuta le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 8.705,00, oltre rimborso
spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa. Visto l’art. 8, comma 4
bis, d. lgs. 28/2010 condanna la convenuta al pagamento all’entrata del bilancio dello Stato della
somma di euro 518,00.
Verona 2/05/2017
il Giudice Dott. Massimo Vaccari

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