TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE
Nella causa civile iscritta al N. 8036/2020 R.G., promossa da:
A.P IA SPA – ATTORE
contro
I SPA CONVENUTO
Il giudice dr. Attilio Burti, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 30 aprile 2021 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
– ritenuto che, allo stato degli atti, non sono emersi elementi sufficientemente gravi ed univocamente concordanti (v. art. 2727 cod. civ.) per ritenere che A P – che pare trovarsi in condizioni di oggettiva dipendenza economica da I S.P.A. per quel che concerne la relazione contrattuale per cui è causa – abbia subito l’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie (v. art. 9, comma 2, l. 192/19998);
– rilevato, infatti, che le prestazioni rese da I in favore di A P in relazione all’appalto di servizi per la città di C non sono sovrapponibili a quelle rese per la città di T anche alla luce delle circostanze di fatto puntualmente allegate dalla difesa in comparsa e non oggetto di contestazione specifica alla prima difesa successiva da parte dell’attrice opponente (v. art. 115 cod. proc. civ.);
– rilevato, inoltre, che allo stato degli atti, non vi sono sufficienti elementi per ritenere che gli scarichi tutti i costi di gestione fissi del ramo della propria attività d’impresa inerente al contratto che qui occupa sul solo cliente A P; considerato, tuttavia, che I non ha dimostrato che, durante il periodo di confinamento della popolazione nazionale tra il marzo ed il maggio 2021 in cui il Comune di T aveva reso gratuite tutte le aree di sosta ad eccezione delle aree di Piazza Duomo, Piazza Vittoria, Piazza Matteotti, abbia (ad eccezione delle aree nelle piazze summenzionate) puntualmente erogato i servizi di manutenzione dei parcometri e di gestione del flusso delle informazioni in favore di A P;
– considerato che, per effetto della pandemia e della conseguente scelta del Comune di T di rendere gratuita la sosta a pagamento in quasi tutte le aree del Comune e nell’aeroporto per il periodo di tre mesi, pare che la concessionaria del servizio pubblico di gestione delle aree di sosta e di riscossione delle tariffe abbia subito, da un lato, un significativo calo di introiti su base annua per un fatto a sé non imputabile, oltre che obbiettivamente imprevedibile (come dimostra anche l’assenza di un piano pandemico nazionale aggiornato) ed estraneo al proprio rischio d’impresa e, dall’altro, quantomeno per un trimestre dell’anno 2020, pare presumibilmente non aver avuto bisogno dell’attività di manutenzione e gestione dei flussi offerta da I per la stragrande maggioranza delle aree di sosta (sempre, ovviamente, eccettuate quelle dei parcheggi di Piazza Duomo, Piazza Matteotti e Piazza Vittoria);
– vista l’eccezione di cui all’art. 1464 cod. civ. implicitamente proposta dalla difesa dell’attrice opponente (Da mihi factum, dabo tibi ius);
– considerato, in ogni caso, che dal canone di buona fede oggettiva nell’esecuzione del contratto (v. art. 1375 cod. civ. e art. 2 Cost.) discende, nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa, l’obbligo per entrambe le parti di rinegoziare il contratto ove, per effetto di sopravvenienze non previste nella regolamentazione negoziale ed estranee alla sfera di controllo delle parti, il valore della prestazione resa da una parte perda, in tutto od in parte, utilità per l’altra o, comunque, si svilisca sensibilmente, tenuto conto della causa concreta del contratto;
– rilevato, infatti, che l’esistenza di una specifica previsione per quel che concerne la locazione di impianti sportivi, piscine e palestre (v. art. 216, comma 3, d.l. 34/2020: “la sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e’ sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.”), non esclude, per gli altri rapporti contrattuali, l’applicazione dei principi generali del diritto civile evocati, in parte, anche dalla stessa norma emergenziale di carattere settoriale;
– considerato che, ai sensi dell’art. 3, comma 6-bis, dell’art. 3 del 23.2.2020, n. 6, 6-bis “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”;
– considerato che, anche a prescindere dalla scelta amministrativa del Comune di T di rendere gratuiti i parcheggi per i mesi di marzo, aprile, maggio, comunque, il confinamento in casa della gran parte della popolazione e la chiusura di tutti gli uffici ed i negozi presumibilmente ha grandemente ridotto l’utilizzo delle aree di sosta a pagamento dei parcheggi cittadini e dell’aeroporto nei mesi di marzo, aprile ed in parte maggio 2020;
– ritenuto, pertanto, che gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 delle fatture di marzo, aprile e maggio non possono essere fatti decorrere (come è stato previsto nel provvedimento monitorio), rispettivamente, dalla terza settimana del mese di marzo, di aprile e di maggio perché, in quei mesi, a causa della pressocché integrale sospensione dell’onerosità della sosta nelle aree comunali, la concessionaria del servizio pubblico versava in una situazione di presumibile carenza di liquidità;
– ritenuto che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la concessione della provvisoria esecutività non possa essere disposta solo parzialmente, come è confermato anche dall’ultimo allinea dell’art. 648 cod. proc. civ. che, modificato nei primi anni 2000, consente la concessione della provvisoria esecutività parziale soltanto per le somme non contestate dall’opponente;
– ritenuto, infine, che l’art. 3 comma 6-ter del d.l. 6/2020 prevede che “nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, puo’ essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda”;
P.Q.M.
– non concede la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
– assegna all’attore in senso sostanziale termine di quindici giorni per l’introduzione del tentativo di mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità della domanda, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
– rinvia all’udienza al 30/9/2021, ore 12:30.
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.
Verona, 02/05/2021
Il Giudice Attilio Burti