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02.09.2019 – Milano – Folci

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 70120/2015 R.G. promossa da:
COND. (C.F. ), con il patrocinio dell’avv.
e dell’avv. , elettivamente domiciliato in
ATTORE
contro
SRL (C.F. con il patrocinio dell’avv.
, elettivamente domiciliato in VIA
CONVENUTO
contro
con il patrocinio dell’avv.
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: condominio
CONCLUSIONI: come da fogli depositati telematicamente
Con atto di citazione notificato il Condominio conveniva in giudizio
la chiedendone la “condanna al risarcimento dei danni
provocati ai sensi dell’art. 2043 c.c e segnatamente : alla restituzione dell’importo di €
3.172,00 prelevato a titolo di quota amministrazione straordinaria; alla restituzione
dell’importo di € 4.460,50 come risultante esistenti in cassa al momento del passaggio
di consegne; al rimborso dell’importo di € 384,43 per sanzioni ed interessi per omessa o
ritardato versamento di ritenute alla fonte come doc. 7; a rimborsare al condominio
l’importo di € 1.055,36 a titolo di spese per la mediazione ex lege 28/2010;
a eseguire il rendiconto delle spese straordinarie di cui al doc. 5 ( Straordinaria Tetti)
precisando gli incassi ricevuti e i pagamenti effettuati ex art. 263 cpc.
Il convenuto costituendosi contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto della
domanda; in subordine, chiedeva di essere garantito dalla UnipolSai Assicurazioni spa
con cui aveva in essere una polizza assicurativa.
La Assicurazioni spa, chiamata in causa, eccepiva l’inoperatività della
polizza che aveva ad oggetto i danni cagionati involontariamente dall’assicurato; nel
merito contestava, comunque, l’esistenza di comportamenti dell’assicurato che potessero
ritenersi fonte di responsabilità nei confronti del Condominio.
Il G.U. disponeva c.t.u. contabile e, all’esito, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la
causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’espletata c.t.u., che si ritiene di condividere in quanto logica e non affetta da vizi, a
seguito di accurato esame dei documenti prodotti ha accertato in merito alle richieste
avanzate dall’attrice:
1) La restituzione dell’importo di € 3.172,00 relativo al compenso straordinario che
si sarebbe autoliquidata a titolo di “quota gestione amministrativa
straordinaria” ; dalla documentazione prodotta e dalle conclusioni a cui giunge il
ctu, non risulta una uscita finanziaria di pari importo dal conto condominiale che
attesti il pagamento a favore di del compenso reclamato. La domanda
risulta, pertanto, infondata. Così come infondata la domanda riconvenzionale di
Dacle srl per il pagamento della somma suddetta. Nel verbale di assemblea del
17/06/2004 ( doc. 2 ) in cui srl è stata nominata amministratore, non risulta
sia stato anche approvato dal consesso assembleare il preventivo (di cui al doc.
17 sottoscritto solo da ) che prevede a parte un compenso per “ lavori
manutenzione straordinaria percentuale spettante 3%”. La domanda, pertanto,
non può essere accolta.
2) Restituzione dell’importo di € 4.460,50 quale “ somma mancante dal saldo della
cassa consegnata”. Dalla documentazione prodotta e dalle risultanze della ctu non
risulta alcun ammanco di cassa; il ctu sul punto conclude “ manca un documento
ufficiale finanziario che attesti l’eventuale uscita di cassa pari alla differenza
reclamata “ . La domanda va, pertanto, rigettata.
3) Rimborso dell’importo di € 384,43 per sanzioni ed interessi per omesso o ritardato
versamento di ritenute d’acconto di competenza dei mesi di marzo aprile 2005
notificate da Equitalia al condominio La domanda è fondata. L’inadempimento
risale ad un periodo ( marzo aprile 2005 ) in cui la carica di amministratore era
ricoperta da ; quest’ultimo era in carica anche nel periodo ( 17/9/2008) in
cui il relativo ruolo ( n. 2008/300362) è stato reso esecutivo; La prova è
documentale; è tenuta a risponderne e deve essere condannata a restituire
al condominio, la somma di € 384,43oltre interessi dalla data del pagamento.
Inaccoglibile, inoltre, la domanda di manleva avanzata da nei confronti
della soc. i. Dalla documentazione in atti risulta che la polizza sia stata
attivata con decorrenza 18/4/2012 in regime di claims made. Il comportamento
colposo di è stato commesso anteriormente alla data di decorrenza della
polizza, che , pertanto, è inoperativa.
4) Rimborso al condominio dell’importo di € 1.055,36 a titolo di spese per la
mediazione ex lege 28/2010. La mancata partecipazione al procedimento di
mediazione, previsto dall’art. 5 D.Lgs. 28/2010 per le controversie in materia di
condominio, prevede la condanna, per chi non ha partecipato senza giustificato
motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma
corrispondente al contributo unificato, mente non è previsto alcun rimborso delle
spese sostenute dalla parte che ha richiesto la mediazione. Pertanto al domanda
attorea deve essere rigettata.
5) La doglianza del Condominio attore di condannare la srl ad eseguire il
rendiconto delle “spese straordinarie tetti”, è fondata e andrà, pertanto, accolta.
La , all’atto del passaggio delle consegne, ha trasmesso al nuovo
amministratore un documento qualificato “ riepilogo contabilità ( doc. 20 e);
tale prospetto contabile, non è conforme alla norma di legge ex art. 1130 bis c.c.,
e non riporta , così come rileva anche il ctu, “ il dettaglio delle scritture contabili
alla base della situazione economica, patrimoniale e finanziaria” del condominio
né vi è una netta distinzione tra “ attività e passività”. La responsabilità della
convenuta è evidente. La era obbligata nei confronti del condominio alla
redazione del rendiconto e alla convocazione dell’assemblea per la relativa
approvazione ; la gestione della convenuta, sul punto, risulta tenuta in violazione
di elementari regole di buona amministrazione finanziaria e contabile dell’ente
comune. La dovrà, pertanto, essere condanna a redigere il rendiconto delle
spese straordinarie tetti
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell’accoglimento parziale
delle domande attoree , del rigetto della domanda riconvenzionale e del rigetto della
domanda di manleva nei confronti della terza chiamata.
Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico di srl, attesa la mancata
redazione del rendiconto ex art. 1130 bis c.c e la necessità, quindi, di disporre ctu
contabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza
rigettate, in contraddittorio, così provvede:

  1. Condanna srl a rimborsare la Condominio attore la somma di € 384,43 oltre
    interessi dal pagamento al saldo.
  2. Condanna srl ad eseguire il rendiconto delle spese straordinarie tetti.
  3. Rigetta la domanda riconvenzionale di srl
  4. Pone definitivamente le spese di ctu a carico di srl
  5. Condanna srl al pagamento delle spese legali a favore del Condominio attore
    che si liquidano in € 1.850,00 per compensi oltre 98,00 di spese oltre IVA CPA e
    15% spese generali, e a favore della terza chiamata € 3.200,00 per
    compensi ed € 50.00 per spese, oltre Iva CPA e 15% spese generale
    Milano 2 settembre 2019.
    Il Giudice

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