REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI CAMPOBASSO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Stefano Calabria, premesso che con l’ordinanza pronunziata all’udienza del 22.4.2014 le parti erano state autorizzate al deposito di memorie ai sensi dell’art. 170.4 c.p.c. per l’odierna udienza di precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione; considerato che, per condivisibile giurisprudenza di legittimità, nella sentenza emessa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. non è necessario “premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell’art.132 cod. proc. civ.” (Cassazione civile, sentenza n. 22409 del 19.10.2006); considerato peraltro che, per effetto delle modifiche apportate all’art. 132 n. 4 c.p.c. con la legge n. 69\2009, nelle sentenze civili non è più necessario riferire dello <>, ha pronunziato alla presente udienza del 20 maggio 2015 la seguente
SENTENZA
allegata all’odierno verbale d’udienza e resa nella controversia iscritta al numero …. del Ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2013, avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO IN MATERIA DI CONTRATTI BANCARI e vertente tra (…), nato a Baranello (Campobasso) in data….., ed (…), nata a Baranello (Campobasso) in data ….., entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti a margine dell’atto di citazione, dall’Avvocato ……, presso il cui studio professionale in Campobasso alla via …… sono elettivamente domiciliati OPPONENTI;
(…)., in persona del legale rappresentante in carica, codice fiscale n. 00348170101, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio ….. di Verona, dall’Avvocato …….., elettivamente domiciliata in Campobasso alla via …….. presso lo studio professionale dell’Avvocato …………
OPPOSTA RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Nel presente giudizio questo giudice emetteva in data 3.1.2015 la seguente ordinanza (qui riportata nei suoi contenuti essenziali):“Il Giudice Stefano Calabria,
sciogliendo la riserva di cui al verbale dell’udienza del 9.3.2015;
LETTI gli atti ed i documenti di causa;
LETTO l’art. 648 c.p.c.;
RITENUTO opportuno concedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto in quanto, sulla base della cognizione sommaria che si impone in questa sede: a) la società opposta ha prodotto gli estratti conto; b) per quanto emerso dagli estratti conto prodotti, ma anche, dalla documentazione depositata in sede monitoria (che andrà comunque ridepositata anche nel presente giudizio di merito) i rapporti contrattuali per cui è causa sono stati stipulati dopo la modifica dell’art. 120 del d.lgs. n. 385\1993 e dopo l’entrata in vigore della delibera Cicr del 9.2.2000 ma prima dell’ulteriore modifica operata, sempre all’art. 120.2 del d.lgs. n. 385\1993, dall’art. 1.629 della legge n. 147\2013. Pertanto, in essi e per essi, l’applicazione degli interessi composti deve ritenersi ad ogni effetto lecita; c) la contestazione relativa alla natura usuraria degli interessi appare con ogni probabilità infondata in quanto la relativa valutazione va fatta sulla base del tasso iniziale e genetico (cfr. art. 1 decreto legge n. 394\2000, poi convertito nella legge n. 24\2001), il quale viene attestato come inferiore al tasso soglia anche nella c.t.p. a firma del dott. Addona. Se quindi il tasso soglia iniziale era il 10% e nel contratto è stato pattuito il 9%, è irrilevante che successivamente il tasso soglia sia sceso sotto il 9%. Del resto l’opponente, che ha formulato la relativa eccezione, non ha prodotto copia del contratto istitutivo del rapporto, impedendo ogni ulteriore e più approfondita valutazione;
RILEVATO che il decreto ingiuntivo opposto contiene un errore materiale, che andrà corretto in dispositivo;
LETTO l’art. 5, commi 1 bis, 2 e 4, del d.lgs. n. 28\2010, così come modificato dalla legge n. 98\2013, di conversione del decreto legge n. 69\2013, ed entrato in vigore in data 21.8.2013;
CONSIDERATO che il presente giudizio è cominciato dopo l’entrata in vigore della norma appena citata;
CHE la procedura di mediazione deve essere esperita dopo i provvedimenti ex artt. 648 e 649 c.p.c. (cfr. art. 5.4 del d.lgs. n. 28\2010 e successive modifiche)
CHE l’oggetto del presente giudizio attiene a contratti bancari;
CHE pertanto deve essere effettuata obbligatoriamente la mediazione, prima dell’ulteriore corso del giudizio: (…)
Per Questi Motivi
concede la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 499\2013 di questo Tribunale, emesso in data 24.7.2013;
letto l’art. 5 del d.lgs n. 28/2010:
dispone
l’esperimento della mediazione e assegna termine alle parti di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per depositare la domanda di mediazione dinanzi a un organismo scelto dalle parti, avuto riguardo ai criteri dell’art. 4.1 del d.lgs. 28/2010, salva la facoltà delle parti di scegliere concordemente un organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art. 4 citato;
avverte
le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il che (almeno ad avviso di chi scrive) significa, in un procedimento per decreto ingiuntivo (in cui l’opponente è l’attore in senso processuale), che il mancato esperimento della mediazione determinerebbe l’improcedibilità dell’opposizione e la conseguente efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo a detrimento degli opponenti (ciò non toglie che, in assenza di pronuncia sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità e per fugare ogni dubbio, l’istituto di credito possa avere l’interesse pratico di promuovere esso la mediazione); (…);
rinvia
per il prosieguo dinanzi a sé all’udienza del 22 aprile 2015, ore 10:00.
Si comunichi.
Campobasso, 3 gennaio 2015
Il Giudice
Stefano Calabria