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03.12.2021 – Taranto – Gloria

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica nella persona del giudice dr. Vladimiro Gloria, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 6943/2014 R.G.A.C., vertente

TRA

(…) (cod. fisc.: (…)), difesa dagli Avv.ti Gi.Ca. e Va.Vi. del foro di Taranto, in virtù di delega a

margine dell’atto di citazione;

– attrice –

CONTRO

CONDOMINIO VIA (…) 11 (cod. fisc.: (…)), difeso dall’Avv.to Ar.Sa. del foro di Taranto, in virtù di

delega a margine della comparsa di costituzione e risposta;

– convenuto –

Oggetto del giudizio: Impugnazione di delibera di assemblea condominiale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In sintesi e per quanto rileva ai fini della presente decisione, con atto di citazione notificato il 17/10/2014 (…) ha impugnato la delibera adottata dal condominio convenuto nell’assemblea del 24/7/2014, limitatamente all’approvazione dei punti 1) e 2) dell’o.d.g., invocandone la sospensione in via cautelare.

Costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 5/1/2015 il condominio convenuto ha eccepito in via preliminare: l’incompetenza per valore dell’adito tribunale, essendo competente il Giudice di Pace; l’improcedibilità dell’avversa impugnativa per violazione del termine di cui all’art. 1137 c.c.; l’improcedibilità della domanda attorea per il mancato previo esperimento della mediazione obbligatoria. Ha quindi eccepito l’infondatezza dell’avversa richiesta di sospensiva, per carenza dei relativi presupposti cautelari, e la carenza di interesse ad agire dell’attrice. Ha comunque richiesto il rigetto nel merito della domanda, perché infondata. Con ordinanza del 21/4/2015 veniva assegnato alle parti il termine per l’avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, rilevandosi che la domanda già proposta dall’attrice era stata notificata presso l’indirizzo dello stabile condominiale e non presso l’amministratore. Nel prosieguo del giudizio, assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del 4/6/2016 venivano rigettate le richieste istruttorie, ritenendosi il tenore documentale della causa, e si rinviava per la precisazione delle conclusioni. Subentrato lo scrivente al precedente istruttore, la causa veniva riservata per la decisione alla citata udienza con trattazione scritta del 23/2/2021 sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note depositate telematicamente il 15 e il 16 febbraio 2021. Ciò premesso, secondo il criterio della ragione più liquida della decisione, la domanda è inammissibile perché tardivamente proposta in violazione del termine decadenziale di cui all’art.1137 c.c. L’interruzione della decadenza e della prescrizione previste dall’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 28/2010 in materia di mediazione obbligatoria si verifica non già per effetto della sua mera presentazione, ma solo nel momento in cui l’istanza di mediazione è comunicata alle altre parti, adempimento cui può provvedere la stessa parte istante ai sensi dell’art. 8, comma 1 del medesimo decreto legislativo.

Nel caso in esame è pacifico, anche perché documentato, che l’attrice, assente all’assemblea condominiale del 24/7/2014, aveva ricevuto comunicazione del relativo verbale il successivo 25/7/2014, ed aveva proposto istanza di mediazione l’8/9/2014. L’avviso di fissazione dell’incontro in mediazione (per il giorno 7/10/2014) veniva comunicato al condominio convenuto all’indirizzo dello stabile condominiale (via (…) n. 11 – Taranto) il 15/9/2014 e restituito al mittente per compiuta giacenza (cfr. l’allegato n. 11 al fascicolo di parte attrice). All’incontro del 7/10/2014, infatti, non compariva alcuno in rappresentanza del condominio. La notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio – come detto – veniva quindi effettuata il 17/10/2014. Sin dalla tempestiva costituzione in giudizio il condominio convenuto ha eccepito la tardività dell’avversa impugnativa per violazione dell’art. 1137 c.c., quindi non può ritenersi verificata alcuna sanatoria per effetto della stessa costituzione in giudizio del convenuto. Si è già evidenziato come la comunicazione dell’avviso di convocazione in mediazione del 15/9/2014 sia stata ritenuta invalida con la menzionata ordinanza del 21/4/2015, perché notificata all’indirizzo dello stabile condominiale, in cui peraltro non sono presenti locali destinati allo svolgimento dell’attività di gestione delle cose e dei servizi comuni, conformemente al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 11303/2007 già cit.), tanto da sortire un nuovo invio delle parti in mediazione. Tale ultima evenienza, in ogni caso, non esclude la chiara tardività della domanda con riguardo al termine decadenziale stabilito dall’art. 1137 c.c. per la sua proposizione, il cui decorso – pur considerando il periodo di sospensione feriale – non è stato tempestivamente interrotto, tenuto conto – come detto – dell’invalidità della prima convocazione in mediazione e che successivamente ad essa il primo evento interruttivo utile coincide con la notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio, avvenuta il 17/10/2014, quindi certamente dopo il decorso dei trenta giorni previsto dalla norma da ultimo citata. Ne discende che l’impugnativa di delibera assembleare oggetto del presente giudizio va dichiarata inammissibile, perché proposta oltre il termine perentorio di decadenza stabilito dalla legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del vigente D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, nella prefata composizione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe richiamato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e assorbita, così provvede:

a) dichiara inammissibile la domanda proposta da (…).

b) Condanna (…) alla rifusione delle spese processuali in favore del Condominio dello stabile in Taranto alla via (…) n. 11, che si liquidano in complessivi Euro 2.025,00, oltre accessori e al rimborso forfettario delle spese generali come per legge.

Così deciso in Taranto il 3 dicembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 10 dicembre 2021

GIUDICE dr. Vladimiro Gloria 

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