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05.02.2021 – Monza – De Giorgio

TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Prima Civile
Il Giudice
rilevato che è stata disposta la trattazione scritta e che è stata depositata la nota congiunta sostitutiva del
verbale di udienza, letti gli atti e sciogliendo la riserva;
-rilevati gli elementi essenziali della lite come segue:
a) con il decreto opposto è stato ingiunto a XXX spa il pagamento in favore della YYY s.r.l. dell’importo di euro 33.596,34 a titolo di corrispettivo della vendita di ricambi per carriponte;
b) con l’atto di citazione in opposizione, la società acquirente ha dedotto che detti ricambi erano stati ordinati al fine di tentare di risolvere, senza esito, difetti di funzionamento relativi a due carriponte acquistati sempre dalla YYY s.r.l.; l’opponente, sulla scorta di ciò, oltre a domandare il rigetto della domanda avversaria, ha proposto domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni derivanti dai fermi dei macchinari forniti dalla controparte, quantificando il pregiudizio economico subito in euro 20.000,00, salva una miglior quantificazione all’esito dell’istruttoria;
c) la società opposta, da parte sua, ha sostenuto che le problematiche lamentate dalla controparte
derivavano da un utilizzo dei macchinari a temperature eccessive rispetto a quelle massime consentite sulla scorta dell’offerta contrattuale;
-valutati la natura della causa e il comportamento delle parti e considerato, in particolare, quanto segue:
I. la natura specifica dei rapporti tra le parti (le quali sono legate da rapporti contrattuali da lungo tempo), il che rende opportuno tentare di preservare una pacifica relazione, attraverso una soluzione condivisa del
contrasto;
II. il pregresso tentativo di risolvere le problematiche oggetto di causa mediante plurimi interventi presso
l’opponente da parte dei tecnici dell’opposta;
III. la fase processuale (non si è ancora provveduto sulle istanze istruttorie delle parti);
IV. la complessità dell’eventuale istruttoria (l’opponente ha domandato l’ammissione di prova per
interrogatorio formale e per testi su 50 capitoli, l’opposta ha domandato l’ammissione di prova testimoniale su 12 capitoli; inoltre, la produzione di documentazione tecnica ed il contrasto tra le parti circa l’individuazione delle cause delle problematiche in questione e l’idoneità o meno dei materiali forniti a risolverle potrebbe rendere necessaria l’effettuazione di una C.T.U.) ed i relativi costi (specie ove dovesse
procedersi alla nomina di un C.T.U.);
V. il rallentamento dell’attività giudiziaria, specialmente quella da compiere con modalità in presenza, a causa dell’emergenza sanitaria in atto;
– ravvisata la possibilità, alla luce degli elementi emersi nel corso del procedimento, di una soluzione
conciliativa e ritenuto pertanto opportuno disporre l’esperimento del procedimento di mediazione;
-rilevato, in particolare, l’esito dubbio della lite, visto, tra l’altro, che: – la sussistenza dei problemi di
funzionamento lamentati dall’opponente pare emergere dalla corrispondenza in atti; – quanto alle cause dei malfunzionamenti, esse ad oggi non risultano accertate in maniera univoca, e lo stesso è a dirsi quanto all’idoneità o meno dei materiali forniti a risolvere le problematiche in questione; – non sono stati addotti specifici indicatori economici relativi alla liquidazione del danno lamentato dall’opponente, la prova della cui sussistenza è stata affidata all’assunzione di prove dichiarative;
P.Q.M.
così provvede:
-letto ed applicato l’art. 5, comma 2, Dlgs 4 marzo 2010 n. 28, dispone l’esperimento della mediazione ed
assegna termine alle parti di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per depositare la relativa domanda dinanzi a un organismo scelto dalle stesse, avuto riguardo ai criteri di cui all’art. 4, comma 1, del D. Lv. 28/2010, salva la facoltà per le parti di scegliere concordemente un organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art. 4 citato;
-precisa che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo;
-precisa altresì che per “mediazione disposta dal Giudice” si intende che il tentativo di mediazione sia
effettivamente avviato e che le parti – anziché limitarsi al formale primo incontro – adempiano
effettivamente all’ordine del Giudice, partecipando alla conseguente procedura di mediazione;
-fissa nuova udienza per il giorno xxxx 2021 alle ore 15, per verificare l’esito della procedura di mediazione.
Si comunichi.
Così deciso in Monza in data 05/02/2021.
Il Giudice Davide De Giorgio

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