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05.03.2022 – Modena – Ramacciotti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Eleonora Ramacciotti pronuncia
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6790 del ruolo generale degli affari contenziosi
dell’anno 2020 promossa da: (…) – Cod. Fisc. (…) elettivamente domiciliato in La Spezia, via (…),
presso lo studio dell’avv. EV.MA., rappresentato e difeso dall’avv. EV.MA. per procura speciale
allegata agli atti ATTORE nei confronti di CONDOMINIO (…) – Cod. Fisc. (…) CONVENUTO in
punto a: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condom.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
(…) in qualità di condomino dell’edificio sito in Pavullo nel Frignano (MO) via (…) n. 60, ha proposto
con atto di citazione regolarmente notificato impugnazione ex art. 1137 c.c. avverso la
deliberazione adottata in data 15.06.2020 in seconda convocazione dall’assemblea ordinaria del
Condominio “(…)” (all. n. 1 del fascicolo di parte attrice). L’attore ha eccepito l’invalidità della
deliberazione de qua per violazione dell’art. 67, co. 4, disp. att. c.p.c., domandando, quindi,
l’annullamento della stessa deliberazione e la condanna del Condominio a “rideterminare le
somme dovute dal Sig. (…) con riferimento ai consuntivi di bilancio degli anni precedenti in quanto
anche con riferimento alle relative delibere di approvazione potrebbero configurarsi i medesimi
profili di nullità e/o di annullabilità”. L’instaurazione del giudizio è stata preceduta dall’espletamento
del tentativo di mediazione obbligatoria, prescritto dall’art. 5, co. 1 – bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010,
sue successive modificazioni ed integrazioni. Il Condominio “(…)”, sebbene regolarmente citato,
non si è costituito in giudizio, onde occorre procedere alla dichiarazione di contumacia. La causa è
stata istruita esclusivamente in via documentale ed è stata presa in decisione all’udienza
dell’8.02.2022. Ai fini dell’esame delle censure di illegittimità mosse alla delibera impugnata
occorre muovere, innanzitutto, dal suo contenuto. Le questioni poste all’ordine del giorno e fatte
oggetto della deliberazione del 15.06.2020 hanno riguardato:
1) illustrazione e approvazione del rendiconto consuntivo 1.01.2019 – 31.12.2019 e del relativo
riparto delle spese;
2) illustrazione e approvazione del preventivo spese 1.01.2020 – 31.12.2020;
3) manutenzione ordinaria da effettuare all’immobile;
4) manutenzione straordinaria;
5) varie ed eventuali. Fondata è l’eccezione di nullità della deliberazione impugnata, in quanto
adottata in palese violazione dell’art. 67, co. 4, disp. att. c.c., che vieta espressamente il
conferimento all’amministratore di condominio di “deleghe per la partecipazione a qualunque
assemblea.
Nella fattispecie, dalla deliberazione in esame risultano conferite dai condomini (…) e (…) le
rispettive deleghe a partecipare in loro nome e per loro conto alla suddetta assemblea a (…), la
quale, come dimostrato per tabulas dalla parte attrice (cfr. relazione sull’andamento della gestione
annuale, doc. 2), riveste la posizione di amministratore in quanto socia della (…) S.N.C.. Deve
rilevarsi in proposito che la ratio della norma introdotta dal legislatore con il novellato art. 67, co. 4,
disp. att. c.c. è ispirata non solo all’esigenza di consentire la partecipazione personale dei singoli
condomini alla relativa assemblea, ma anche all’esigenza di scongiurare situazioni di conflitto di
interesse come quella in discorso. Proprio in relazione a siffatte situazioni la giurisprudenza
formatasi prima della novella legislativa del 2012 ha affrontato la questione della validità o meno
della delega conferita all’amministratore, esprimendo l’indirizzo consolidato secondo cui quando gli
argomenti sottoposti al vaglio ed alla decisione dell’assemblea dei condomini comportino un
giudizio sulla persona e sull’operato dell’amministratore riguardo a materie inerenti alla gestione
economica della cosa comune, come avviene nel caso delle delibere di approvazione del bilancio
consuntivo e di conferma o revoca dell’amministratore, sussiste una situazione di conflitto di
interessi tra amministratore e condominio, che può essere fatta valere da qualsiasi partecipante
alla collettività condominiale (Cass. civ., 22.07.2002, n. 10683). La conferma ulteriore della
fondatezza della domanda giudiziale proviene, poi, dalla mancata partecipazione, senza
giustificato motivo, della società amministratrice del Condominio “(…)” all’incontro svoltosi innanzi
all’organismo di mediazione, investito dall’attore dell’esperimento del tentativo di mediazione
obbligatoria tra le medesime parti. Infatti, nel verbale del 13.10.2020 (all. n. 7 del fascicolo di parte
attrice) il mediatore incaricato preso atto della mancata partecipazione, senza giustificato motivo,
del Condominio invitato, ha dichiarato conclusa la procedura di mediazione. Pertanto, dalla
suddetta condotta deve trarsi argomento di prova in merito alla fondatezza della domanda attorea,
ai sensi dell’art. 116, co. 2., c.p.c., così come stabilito espressamente nel novellato art. 8, co. 4-bis,
D.Lgs. n. 28 del 2010. Di conseguenza, in accoglimento della domanda, è da dichiararsi l’invalidità
della deliberazione impugnata e, quindi, è da disporsi il suo annullamento ai sensi dell’art. 1137
c.c.. Pertanto, la domanda di accertamento dell’invalidità della deliberazione, adottata in data
15.06.2020 in seconda convocazione dall’assemblea ordinaria del Condominio” (…) e del suo
annullamento conseguente è fondata per quanto innanzi esposto e, quindi, deve essere accolta.
Quanto alla domanda di rideterminazione delle somme dovute con riferimento ai consuntivi di
bilancio degli anni precedenti dall’attore avanzata nei confronti del Condominio convenuto, essa va
rigettata in quanto del tutto generica, non avendo l’attore neppure indicato le delibere a suo dire
illegittime e nello specifico i profili di censura a fondamento della dedotta erroneità del calcolo delle
somme dovute. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in
dispositivo in base al criterio del decisum per la determinazione del valore della controversia
(Cass. civ., ss.uu., sentenza 11.09.2007, n. 19014) e in applicazione delle tariffe relative ai giudizi
ordinari, comprese nello scaglione da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00, così come previsto
dall’art. 5, co. 5 e 6, del d.m. Giustizia n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
sull’impugnazione ex art. 1137 c.c. proposta da (…), nei confronti del Condominio “(…)” in persona
del suo amministratore pro-tempore, avverso la deliberazione assembleare del 15.06.2020 ogni
contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara l’invalidità della deliberazione impugnata e, per l’effetto, dispone il suo
annullamento;
2) rigetta ogni altra domanda;
3) condanna il Condominio convenuto a pagare all’attore le spese del presente giudizio, che
liquida in Euro 3.000,00 per compenso legale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali
nella misura del 15% del compenso ed oltre a c.p.a. ed i.v.a., come per legge.
Così deciso in Modena il 5 marzo 2022.
Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2022

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