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05.06.2014 – Bologna – Giannitti

Mediazione delegata (ex officio) ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 : la mediazione deve essere “effettiva”, cioè
ad essa devono partecipare le parti (o un loro delegato) e i difensori legali
http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/06/BOLOGNA5_6_14.pdf
Bologna, 5.6.2014
Tribunale di Bologna
Ordinanza
Omissis
Le disposizioni di cui agli artt. 5, comma 5 bis e 8 d.lgs. n.28/2010, come modificato dalla
legge n. 98/2013, lette alla luce del contesto europeo nel quale si collocano (cfr., in particolare, direttiva comunitaria 2008/52/CE) impongono di ritenere che l’ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un di lei delegato), accompagnato dal difensore (e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale delegato
della parte), in quanto :

  • la natura della mediazione di per sé richiede cha all’incontro del mediatore siano presenti di
    persona (anche e soprattutto) le parti: l’istituto, infatti, mira a riattivare la comunicazione tra i
    litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del
    conflitto; questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le
    parti di fronte al mediatore;
  • i difensori, definiti mediatori di diritto dalla stessa legge, sono senza dubbio già a conoscenza della natura della mediazione e delle sue finalità (come peraltro si desume dal fato che essi,
    prima della causa, devono fornire al cliente l’informazione prescritta dall’art. 4 comma 3 del
    d.lgs. 28/2010), di talché non avrebbe senso imporre l’incontro tra i soli difensori e il mediatore in vista di una (dunque, inutile) informativa;
  • l’ipotesi in cui all’incontro davanti al mediatore compaiano i soli difensori, anche in rappresentanza delle parti, non può considerarsi in alcun modo mediazione, come si desume dalla
    lettura coordinata dell’art. 5, comma 1-bis e dell’art. 8, che prevedono che le parti esperiscano
    il (o partecipino al ) procedimento mediativo con l’assistenza degli avvocati, e questo implica
    l’assistenza degli assistiti (personale o a mezzo di delegato, cioè di soggetto comunque diverso dal difensore).
    In definitiva, le parti devono comparire, personalmente o a mezzo di un delegato, (e sempre
    comunque assistite dai propri difensori come previsto dall’art. 8 d.lgs. n. 28/2010)
    all’incontro con il mediatore. Poiché ciò non è giustificatamente avvenuto nel caso di specie,
    tenuto conto dell’inequivocabile disposto normativo, deve essere confermata l’ordinanza 27
    maggio 2014, emessa da questo Giudice.
    Al riguardo, si ricorda che in sede della mediazione delegata era stata ordinata da questo Giudice all’udienza 22 gennaio 2014 e che in sede di relativa ordinanza (presumibilmente portata
    a conoscenza da parte dei Difensori ai rispettivi assistiti) era stato espressamente precisato
    che:
    “… le parti sono libere di scegliere l’organismo di mediazione al quale rivolgersi, ma sono tenute a partecipare, personalmente assistite dal proprio difensore, all’incontro preliminare informativo e di programmazione che si svolgerà davanti al mediatore dell’organismo prescelto
    e nel quale verificheranno se sussistano effettivi spazi per procedere utilmente in mediazione
    …”.
    Si conferma pertanto la citata ordinanza e si conferma l’ordine alla Cancelleria di effettuare
    ogni necessario correlato adempimento.
    Bologna, 5.6.2014 Il Giudice, Dr. Pasquale Giannitti

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