Istituto di Conciliazione e Alta Formazione
Cerca
Close this search box.

05.10.2017 – Roma – Moriconi

TRIBUNALE di ROMA
Sez.Xlll O
ORDINANZA
Il Giudice, dott. Massimo Moriconi, letti gli atti, osserva:
-1-
Si ritiene quindi che in relazione a quanto emerso allo stato degli atti, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo.
Infatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una tale soluzione, che va assunta in un ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per tutte.
ln particolare si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa ordinanza.
Le parti potranno valutarne il contenuto ed anche alla luce delle considerazioni di cui alla nota ragionare
sulla opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente.
-2-
Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall’ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alia luce della proposta dei giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, è possibile prevedere, anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta dei giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato.
Alle parti si assegna termine fino alla data del 30.11.2017 per il raggiungimento di un accordo amichevole
sulla base di tale proposta.
Dalla eventuale infruttuosa scadenza del suddetto termine, decorrerà quello ulteriore di gg. 15 per
depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo o comma dell’art.5 del decr.legisl.4.3.2010 n.28; con il vantaggio di poter pervenire (5 rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto.
Si sottolinea ulteriormente che la proposta del giudice è sdpermeata in questa fase da un contenuto di e uità.
Va infine avvertito che ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art. 5 decr. lgsl. 28/’10 come
modificato dai D.L.69/’13 è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata,
laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presentile parti personalmente e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale
partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nei merito della causa.
Viene infine fissata un’udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire;
viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state
le loro posizioni a! riguardo, anche al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta
processuale delle parti ai sensi degli artt. 91 e 96 III’ c.p.c. (norma applicata dal Giudice nel caso di
ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione, come da ampia e risalente
giurisprudenza edita anche on line)
P.Q.M*
a scioglimento della riserva che precede,
INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice
redige in calce; concedendo termine fino alla data del 30.11.2017; •
DISPONE che le partir in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, procedano alla mediazione della
controversia;
INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4 co. decr. lgsl. 28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona, assistiti
dai rispettivi avvocati* al procedimento di mediazione;
INFORMA le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della
domanda ai sensi dell’art.5, co.2″ e che ai sensi dell’ art.8 dec. lgs. 28/10 la mancata partecipazione senza
giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa;
nonché dall’art.96 co. cpc;
FISSA termine dilatorio fino al quindicesimo giorno dalla scadenza del primo termine indicato supra per
depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui ai secondo comma dell’art.5 del dec.lgs28/10;
RINVIA all’udienza del 5.4.2018 h.9,30 per quanto di ragione.
Roma lì 05/10/2017 Giudice dott.cons.Massimo Moriconi
PROPOSTA FORMULATA DAL GIUDICE Al SENSI DELL’ART.185 BIS c.p.c.
II Giudice, letti gli atti del procedimento,
ritenutolo opportuno,
P R O P O N E
il pagamento a favore di Elena ed Andrea Miele ed a carico di snc Peroni di Peroni Giampaolo & C snc
nonché Eleonora e Giampaolo Peroni della complessiva somma di €.15.000,00, oltre un contributo di
€.2.500,00 per compensi oltre IVA CAP e spese generali; compensazione per il resto.
Il Giudice

Contatti

Compila il form di seguito per richiedere maggiori informazioni:

    Seguici su:

    ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

    Privacy Policy