Trib. di: Napoli Nord – Ordinanza del: 06-04-2017 – Giudice: A.S. Rabuano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice dott. A.S. Rabuano, letti gli atti del processo n. / RG;
scioglimento la riserva formulata nel corso dell’udienza del , ha pronunciato la presente
ordinanza
- considerato che sussiste l’onere di parte opposta di attivare la procedura di mediazione; l’art.5
co.1 bis d.lgs.28/2010 prevede che: “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una
controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di
famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla
circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della
stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e’ tenuto
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il
procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il
procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni”.
L’art.6 d.lgs. cit. secondo cui “1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre
mesi. 2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione,
ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in
cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis
dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell’articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale”.
GIURISPRUDENZA
Il giudizio in esame ha ad oggetto contratti bancari, quindi, deve essere promosso il previo
tentativo di mediazione.
Il tribunale con riferimento al procedimento di mediazione e al fine di valutare la sua regolare
attivazione osserva:
1) che l’esplicito riferimento di cui all’art.8 alla circostanza che “al primo incontro e agli incontri
successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l’assistenza
dell’avvocato” implica la volontà di favorire la comparizione personale della parte, quale
indefettibile e autonomo centro di imputazione e valutazione di interessi, dovendo limitarsi a casi
eccezionali l’ipotesi che essa sia sostituita da un rappresentante sostanziale pure munito dei
necessari poteri e, quindi, mentre soddisfa il dettato legislativo l’ipotesi di delega organica del
legale rappresentante di società oppure di delega del contitolare del diritto al contrario il mero
transitorio impedimento a presenziare della persona fisica dovrebbe comportare un rinvio del
primo incontro;
2) che la procedura di mediazione è obbligatoria essendo prevista la sanzione dell’improcedibilità
dell’azione, inoltre, il mediatore nel primo incontro chiede alle parti di esprimersi sulla
“possibilità” di iniziare la procedura di mediazione vale a dire sulla eventuale sussistenza di
impedimento all’effettivo esperimento della medesima e non sulla volontà delle parti, dal
momento che in tale ultimo caso si tratterebbe non di mediazione obbligatoria ma di mediazione
facoltativa rimessa al mero arbitrio delle parti con evidente, conseguente e sostanziale
interpretatio abrogans del complessivo dettato normativo e assoluta elusione delle sue finalità
esplicitamente deflattiva;
3) ai sensi dell’art. 11 co. cit., quando l’accordo non è raggiunto il mediatore può formulare una
proposta di conciliazione anche indipendentemente dalla concorde richiesta delle parti;
4) l’onere di impulso, nel termine di cui al dispositivo, deve essere posto a carico della parte attrice;
pqm - con riferimento alla procedura di mediazione adotta le seguenti disposizioni:
a) che le parti esperiscano il procedimento di mediazione obbligatorio ex lege con onere di
impulso a carico di parte attrice entro il termine di gg. 15 a decorrere dal 15 aprile 2017 e si rende
noto che il mancato esperimento dell’effettivo tentativo è sanzionato a pena di improcedibilità
della domanda principale per la parte opposta/attivante e della domanda proposta dall’opponente
con l’atto di opposizione;
b) che a cura della parte attivante il procedimento sia trasmessa copia del presente provvedimento
al mediatore e che a cura di ambedue le parti siano depositate, presso l’organo di mediazione,
copia di tutti gli atti e i documenti di causa almeno quindici giorni prima della data fissata per il
primo incontro;
c) che il mediatore, sulla base della lettura degli atti messi a disposizione delle parti e se del caso
previa nomina da parte dell’organo di mediatore ausiliario o avvalendosi di esperto iscritto
all’albo, formuli, come previsto dalla legge, in caso di mancato accordo, una proposta conciliativa
indipendentemente dalla concorde richiesta delle parti;
d) che le parti comunichino l’esito della mediazione con nota da depositare in cancelleria almeno
10 gg prima dell’udienza, nota che dovrà contenere informazioni in merito all’eventuale mancata
partecipazione delle parti personalmente senza giustificato motivo; gli eventuali impedimenti di
natura pregiudiziale che abbiano impedito l’effettivo avvio del procedimento di mediazione;
nonché infine, con riferimento al regolamento delle spese processuali, ai motivi del rifiuto
dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore; fissa la prossima udienza per il
giorno 12 ottobre 2017 ore 9.30.
Si comunichi.
Così deciso in Aversa il 6 aprile 2017.
Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2017.
Massima redazionale
Mediazione in tema di condominio
Il giudice dispone che ambedue le parti depositino presso l’organo di mediazione copia di tutti gli
atti e i documenti di causa almeno quindici giorni prima della data fissata per il primo incontro. In
caso di mancato accordo, il giudice inoltre dispone che il mediatore formuli una proposta
conciliativa indipendentemente dalla concorde richiesta delle parti.