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06.04.2022 – Firenze – Cassazione

Per quanto interessa in questa sede, la Corte d’appello di Firenze, nella controversia ereditaria derivante dalla morte di G. B. fra i figli C. B. e P. B. e il coniuge di lui L. K., ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da C. B., a causa del rifiuto di questa di dare inizio alla procedura di mediazione ordinata dalla Corte d’appello ai sensi dell’art. 5, comma 2 bis del d. lgs. 28 del 201O e successive modifiche. In conseguenza della dichiarazione di improcedibilità dell’appello principale, ha dichiarato inefficace l’appello incidentale di P. B…

La Corte di merito ha rilevato che la procedura fu avviata, ma l’appellante era comparsa non personalmente, ma a mezzo di rappresentante, dichiarando, insieme al proprio legale, di non acconsentire all’inizio della procedura. Secondo la Corte d’appello, in caso di mediazione disposta dal giudice, la condizione di procedibilità implica che le parti compaiano personalmente e che la mediazione sia effettivamente avviata. “Solo la mancanza di un accordo, che presuppone ovviamente una ipotesi transattiva discussa tra le parti, consente di avere per avverata la condizione di procedibilità”.

Tale ratio decidendi è oggetto dell’unico motivo di ricorso proposto da C. B., con il quale si sostiene che la sanzione della improcedibilità, anche in caso di mediazione facoltativa in sede di appello, consegue, su eccezione di parte, solo alla mancata presentazione dell’istanza da parte dell’attore, libere le altre parte di rifiutarsi di darvi seguito, salve le conseguenze previste nell’art. 8 del D. lgs n. 28 del 2010.

B. P. e L. K. hanno resistito con controricorso.

I controricorrenti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente fondato. Secondo la Corte d’appello, affinché l’ordine giudiziale possa ritenersi correttamente eseguita e la condizione di procedibilità verificata, la mediazione deve svolgersi effettivamente; a tal fine le parti avrebbero l’onere di comparire personalmente innanzi al mediatore. Sarebbe inoltre indispensabile, al fine di considerare attuata la condizione di procedibilità, che si dia effettivo corso alla mediazione. Quindi quella condizione non potrebbe dirsi realizzata quando non si verifichi, a causa delle indisponibilità delle parti, un effettivo tentativo di mediazione. In materia, però, è intervenuta la Corte di cassazione (Cass. n. 2019/84 73), che ha dato sulla questione una soluzione divergente, stabilendo i seguenti principi di diritto:

“- nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D. Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;

– nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale;

– la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre”.

Questi principi, stabiliti per la mediazione obbligatoria, ma applicabili allo stesso modo alla mediazione discrezionale disposta dal giudice d’appello: art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 28 del 2010 (Cass. n.n40035/2021; cfr. altresì Cass. n. 22736/2021; n. 25155/2010), a cui la Corte intende dare incondizionata continuità, conseguendone, pertanto, l’accoglimento del motivo, con assorbimento di ogni ulteriore questione.

Si impone pertanto la cassazione della sentenza con rinvio della causa alla Corte d’appello di diversa composizione perché decida sulle impugnazioni e liquidi le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese.

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