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06.09.2020 – Modena – Maccaferri

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN MODENA

Avv. NICOLETTA MACCAFERRI
 

Della sezione civile ha pronunciato la seguente


SENTENZA
 

nella causa civile N. omissis del Ruolo Generale promossa da ——– ATTORE;


CONTRO

BANCA —— CONVENUTO.

Il Giudice di Pace di Modena in persona del dott. Nicoletta Maccaferri ha pronunciato sentenza sulle conclusioni precisate per l’attore come da scritti difensivi in atti; per la convenuta BANCA come da comparsa di costituzione e risposta.
 

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
 

Con atto di citazione notificato in data 29/11/2018 al convenuto BANCA, parte attrice richiedeva la declaratoria di nullità della clausola disciplinante l’anticipata estinzione, con applicazione dell’art. 125 sexies T.U.B. e dell’ART. 35 CO. 2 Codice del Consumo, con conseguente rimborso dei costi del credito non maturati a seguito dell’anticipata estinzione del contratto di finanziamento n. —— stipulato in data 08.10.09. Specificava parte attrice che il finanziamento era rimborsabile in n. 96 rate e che allo scadere della Rata n. 27 lo stesso veniva estinto anticipatamente con il versamento in unica soluzione.
La convenuta BANCA si costituiva, contestando, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex D.Lgs 28/2010 e successive modifiche, nel merito e in diritto eccepiva l’infondatezza della domanda e la carenza di legittimazione passiva.
Nel corso del procedimento il gdp concedeva termine per l’esperimento dello stesso, con ordinanza motivata resa all’udienza del 30.01.2019.
Successivamente si rendeva necessario un rinvio in quanto non veniva depositato il verbale di esito negativo della conciliazione.
Successivamente lo stesso veniva depositato e la convenuta BANCA ne contestava la validità.
Il procedimento subiva rinvio d’Ufficio a causa dell’emergenza COVID 19, successivamente, all’udienza del 06/11/20 veniva precisate le conclusioni come sopra e il giudice tratteneva la causa in decisione.
In via preliminare va rilevato che l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta BANCA deve essere accolta.
Invero si ricava dai documenti in atti che parte attrice, a seguito del termine concesso dal gdp, al fine di svolgere il tentativo di mediazione ex D.Lgs 28/2010 e successive modifiche, ha promosso la procedura di mediazione di fronte ad un organismo di conciliazione abilitato, tuttavia questo non sortiva esito positivo. Le eccezioni mosse dalla parte convenuta circa l’invalidità del verbale depositato vanno accolte; infatti questo non risulta sottoscritto dal mediatore e nemmeno dal procuratore della parte attrice. È pacifica l’obbligatorietà del procedimento di mediazione nel contesto bancario di cui alla presente causa; va poi evidenziata la necessità che il verbale di mancata conciliazione debba riportare l’indicazione della proposta, la sottoscrizione delle parti e del mediatore il quale deve certificare l’autografia delle sottoscrizioni. Nel documento in atti di specie queste caratteristiche non si rinvengono.
Consegue che si deve considerare invalido, per mancanza delle necessarie sottoscrizioni, il verbale di mancata mediazione, e conseguentemente si dichiara la improcedibilità della presente domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Il regolamento delle spese legali del presente giudizio segue la regola della soccombenza processuale, con condanna di CLIENTE al pagamento, in favore di parte convenuta, della somma di € 985,00 per compensi professionali per la fase processuale relativa a studio introduzione, trattazione e decisionale, che si liquida in base a valori minimi, previsti da D.M. 55/14, aggiornato al D.M. n. 37/2018, oltre spese forfettarie (15%), oltre IVA e CPA come per legge.


DISPOSITIVO
 

Nella causa introdotta dal CLIENTE, il giudice di pace di Modena, ogni contraria istanza eccezione o domanda rigettata, definisce il giudizio e decide:
1. Dichiara la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
2. Condanna la parte attrice ———- al pagamento, in favore di parte convenuta, della somma di € 985,00 per compensi professionali per la fase processuale relativa a studio introduzione, trattazione e decisionale, che si liquida in base a valori minimi, previsti da D.M. 55/14, aggiornata con D.M. n. 37/2018, anche in considerazione della ridotta entità risarcitoria rispetto alla domanda, oltre spese forfettarie (15%). Oltre IVA e CPA come per legge.
Modena,06.09.2020
Il Giudice Nicoletta Maccaferri

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