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06.10.2021 – Vasto – Pasquale

IL GIUDICE
Dott. Fabrizio Pasquale
A scioglimento della riserva assunta nel procedimento iscritto al n. 812/2020 R.G.A.C.;
LETTI gli atti e la documentazione di causa;
LETTE le richieste formulate dalle parti all’udienza del 06.10.2021;
VISTA l’ordinanza del 03.03.2021, con la quale questo giudice ha disposto, ai sensi dell’art. 5,
secondo comma, del D.L.gs. 4 marzo 2010, n. 28, l’esperimento del procedimento di mediazione,
quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
RILEVATO, in particolare, che con la predetta ordinanza il giudice ha statuito che, in caso di
effettivo svolgimento della mediazione che non si fosse concluso con il raggiungimento di un
accordo amichevole, il mediatore dovesse comunque provvedere alla formulazione di una
proposta di conciliazione, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti;
PRESO atto che, per concorde deduzione svolta dalle parti all’udienza del 06.10.2021, il mediatore
– contravvenendo ad una puntuale prescrizione del giudice – ha immotivatamente omesso di
formulare la propria proposta conciliativa, limitandosi a dichiarare chiuso il procedimento di
mediazione con esito negativo;
RITENUTO, pertanto, che la procedura di mediazione non è stata ritualmente svolta, essendo stato
omesso un passaggio cruciale e ineludibile, che connota la natura stessa dell’attività del mediatore
(viepiù alla luce della riforma introdotta dal D.L. 21.06.2013 n. 69, a seguito del quale la
mediazione, all’art. 1, comma 1°, lett. a), non viene più definita come «l’attività, comunque
denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella
ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di
una proposta per la risoluzione della stessa », bensì come «l’attività […] per la composizione di una
controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa») e senza il
quale al giudice è preclusa la possibilità di compiere le valutazioni ad esso spettanti, ai sensi
dell’art. 13 D. Lgs. n. 28/10;
RITENUTO, pertanto, che la procedura di mediazione debba essere completata con la
formulazione di una proposta conciliativa da parte del mediatore, in ottemperanza alle direttive
impartite dal giudice con l’ordinanza del 03.03.2021;
CONSIDERATO, peraltro, che il procedimento di mediazione debba essere riaperto innanzi allo
stesso mediatore che lo ha precedentemente condotto e senza oneri economici aggiuntivi per le
parti, dal momento che la irrituale definizione della procedura è da imputarsi esclusivamente ad
una omissione del mediatore;
Per Questi Motivi
DISPONE che le parti provvedano, senza oneri economici aggiuntivi, a riattivare la procedura di
Firmato Da: PASQUALE FABRIZIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 41eb7a4e01b840b7a7ae692a25f3c8b
TRIBUNALE DI VASTO
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Tribunale ordinario di Vasto
Il Giudice Istruttore
mediazione innanzi allo stesso mediatore che l’ha precedentemente condotta, affinchè il
mediatore formuli una proposta di conciliazione, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 28/10, anche in
assenza di una concorde richiesta delle parti;
ASSEGNA alle parti termine di giorni quindici per la riattivazione della procedura di mediazione,
rendendo noto che l’omissione è sanzionata – per la parte opposta – a pena di improcedibilità
della domanda giudiziale;
PRECISA che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con
l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo e che la mancanza (o il rifiuto) di partecipazione
personale delle parti senza giustificato motivo agli incontri di mediazione può costituire, per la
parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite,
presupposto per l’irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista
dall’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai
sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.;
INVITA le parti a produrre copia dei verbali degli incontri di mediazione e a comunicare all’Ufficio
l’esito della procedura di mediazione con nota da depositare in Cancelleria, almeno 10 giorni
prima della prossima udienza, la quale dovrà contenere informazioni in merito ai motivi del
rifiuto della proposta di conciliazione formulata dal mediatore;
RINVIA la causa all’udienza del 22/03/2022, ore 10.00, per le determinazioni da assumere in
ordine al prosieguo della causa;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.
Vasto, 06/10/2021.
IL GIUDICE
Dott. Fabrizio Pasquale

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