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06.12.2016 – Vasto – Pasquale

TRIBUNALE DI VASTO ____________________________________________________________________________________________________________


ORDINANZA RISERVATA
IL GIUDICE
Dott. Fabrizio Pasquale
A scioglimento della riserva assunta nel procedimento iscritto al n. _ R.G.A.C.;
LETTI gli atti e la documentazione di causa;
LETTE le richieste formulate dalle parti all’udienza del 05.12.2016;
OSSERVA

  1. Il giudizio introdotto da __ ha ad oggetto una domanda di accertamento della nullità di un
    contratto di mutuo per applicazione di tassi di interesse usurari e, pertanto, rientra nel novero delle
    controversie in materia di contratti bancari e finanziari, per le quali l’art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/10
    impone il previo esperimento del procedimento di mediazione, come condizione di procedibilità della
    domanda giudiziale.
  2. Dal verbale del primo incontro di mediazione prodotto dall’attore, emerge che la banca odierna
    convenuta, costituitasi nel presente giudizio e ritualmente invitata a prendere parte alla mediazione,
    non si è presentata all’incontro all’uopo fissato dal mediatore, limitandosi a far pervenire alla segreteria
    dell’organismo di mediazione una comunicazione a mezzo p.e.c. con la quale esponeva la propria
    intenzione di non partecipare all’incontro ed illustrava in una lettera allegata le ragioni della decisione
    di rimanere assente.
    A tale riguardo, è opportuno precisare che la condotta della parte che non si reca al primo incontro di
    mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all’organismo di mediazione la decisione di non
    partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una
    assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone alrischio disubire le conseguenze sanzionatorie,
    sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall’art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28/10.
    Questo perché, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione
    (art. 8), la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una
    condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un
    giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità.
    Posta in questi termini l’obbligatorietà della partecipazione, deve ritenersi che la prassi, talora adottata
    dalla parte invitata, di anticipare per iscritto il proprio rifiuto di partecipare al primo incontro, costituisce
    un atto di mera cortesia, che però non ha alcuna idoneità a giustificare la deliberata assenza della parte
    e ad esonerarla dalle conseguenti responsabilità.
    Quanto, poi, alla enunciazione dei motivi della mancata partecipazione, ove essi – come sovente accade
    – non riguardino le cause che impediscono oggettivamente alla parte (che pure vorrebbe, ma non ha la
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materiale possibilità) di essere presente al primo incontro, ma invece concernino le ragioni per cui la
stessa ritenga di non volere iniziare la procedura di mediazione, occorre chiarire che, nell’attuale
sistema normativo, non è mai consentito alle parti di anticipare la discussione sul tema della possibilità
di avviare la mediazione, senza avere prima partecipato personalmente al primo incontro e recepito le
informazioni che il mediatore è tenuto a dare circa la funzione e le modalità di svolgimento della
mediazione.
In altri termini, il diniego del consenso ad intraprendere un percorso di mediazione può essere
validamente espresso solo se la manifestazione di volontà negativa che la parte esprime sia: a)
innanzitutto, preceduta da un’adeguata opera di informazione del mediatore circa la ratio dell’istituto,
le modalità di svolgimento della procedura, i possibili vantaggi rispetto ad una soluzione giudiziale della
controversia, i rischi ragionevolmente prevedibili di un eventuale dissenso e l’esistenza di efficaci esiti
alternativi del conflitto; b) per altro verso, supportata da adeguate ragioni giustificatrici che siano non
solo pertinenti rispetto al merito della controversia, ma anche dotate di plausibilità logica, prima ancora
che giuridica, tali non essendo, ad esempio, quelle fondate sulla convinzione della insuperabilità dei
motivi di contrasto (cfr., sul punto, precedente pronuncia di questo tribunale sulle caratteristiche del
rifiuto di proseguire oltre il primo incontro – Trib. Vasto, ord. 23.04.2016).
Parafrasando una terminologia invalsa in ambito medico, il dissenso alla mediazione, ai fini della sua
validità, deve essere non solo personale, ma anche consapevole, informato e, soprattutto, motivato.
Orbene, quando la parte invitata, senza partecipare alle attività informative e di interpellanza da
espletarsi al primo incontro, annuncia periscritto la propria assenza, provvedendo ad illustrare le ragioni
che la inducono a decidere di non voler iniziare una mediazione, si deve ritenere che il dissenso così
manifestato non sia stato validamente espresso, perché – a prescindere dalla validità delle
argomentazioni giustificative – la parte non si è posta nelle condizioni di esprimere una volontà
consapevole ed informata.
Ne deriva che l’organismo di mediazione non è tenuto a prendere in considerazione o ad esaminare nel
merito detta comunicazione scritta, se non a fini strettamente attinenti a profili organizzativi e logistici
per la celebrazione del primo incontro.

  1. Sulla scorta delle considerazioni innanzi espresse, va rilevato che, nel caso in esame, la banca non
    ha partecipato al primo incontro ed ha illustrato i motivi di tale scelta in una lettera allegata alla
    comunicazione inviata alla segreteria dell’organismo di mediazione, del cui contenuto, però, il mediatore
    non ha dato conto nel verbale del primo incontro.
    Posto che, se si fosse trattato di ragioni oggettivamente impeditive della volontà della parte di essere
    presente, il mediatore avrebbe avuto il dovere professionale, non solo di darne atto nel verbale, ma
    anche di adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata ad assicurare la presenza personale della stessa,
    ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro (cfr., in tal senso, Trib. Vasto, ord.
    23.06.2015, in tema di obblighi di verbalizzazione e di attivazione del mediatore), può ragionevolmente
    ritenersi, anche in considerazione dell’oggetto della controversia (accertamento della usurarietà dei
    tassi di interesse praticati nel contratto di mutuo) e della natura della parte invitata (istituto bancario),
    che le ragioni della mancata partecipazione al primo incontro vertessero sul merito della controversia e,
    come tali, non potevano – per le ragioni innanzi esposte – essere utilmente addotte dalla banca a
    giustificazione del proprio rifiuto di partecipare al primo incontro e, tantomeno, di iniziare la mediazione,
    atteso che il dissenso non solo appare fondato su argomentazioni delle quali non è possibile apprezzare
    la portata giustificativa, ma ‐ prima ancora ‐ non è stato preceduto dalla necessaria attività di
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informazione ed interpellanza riservata al mediatore al primo incontro ed, per di più, non è dato sapere
se è stato espresso dalla parte personalmente (come la legge impone di fare) ovvero dal suo difensore
(nel qual caso, sussisterebbe un ulteriore vizio di validità del dissenso).

  1. Per tali motivi, visto che la parte invitata non ha partecipato senza giustificato motivo al
    procedimento di mediazione, ricorrono i presupposti per adottare, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, del
    D. Lgs. n. 28/10, una pronunciata di condanna della stessa (che si è ritualmente costituita in giudizio) al
    versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo
    unificato dovuto per il giudizio. La lettera della citata disposizione, in virtù dell’uso da parte del
    legislatore del tempo indicativo presente, induce a ritenere obbligatoria la pronuncia di condanna in
    questione ogniqualvolta la parte che non ha partecipato al procedimento non fornisca una idonea
    giustificazione alla propria condotta.
    Sulla questione della applicabilità della predetta disposizione anche in corso di causa, questo giudicante
    ritiene che l’irrogazione della sanzione pecuniaria prescinda del tutto dall’esito del giudizio e non sia
    necessariamente subordinata alla decisione del merito della controversia. Conformemente a quanto
    affermato da una parte della giurisprudenza di merito (cfr., Trib. Termini Imerese, 09/05/2012; Trib.
    Mantova, 22/12/2015), la sanzione pecuniaria in questione può, dunque, ben essere irrogata anche alla
    prima udienza o, comunque, in un momento temporalmente antecedente rispetto alla pronuncia del
    provvedimento che definisce il giudizio.
  2. In disparte della irrogazione della sanzione pecuniaria, questo giudice si riserva di valutare la
    condotta della banca di ingiustificata renitenza alla mediazione, sia ai fini della ammissione di eventuali
    mezzi di prova che ai fini della successiva decisione della causa, ai sensi degli artt. 116, secondo comma
    e 96, terzo comma, c.p.c., tanto più alla luce del successivo comportamento processuale assunto dalla
    banca convenuta, che in prima udienza ha chiesto, unitamente all’attore, un rinvio per effettuare un
    tentativo di definizione bonaria della causa, così manifestando un atteggiamento di apertura ad un
    possibile esito conciliativo della controversia, che avrebbe dovuto trovare la sua sede naturale di
    sperimentazione non all’interno del processo, bensì nell’ambito della procedura di mediazione, nella
    quale le parti potevano cogliere l’opportunità di arrivare ad una soluzione concordata del conflitto con
    possibilità di successo sicuramente maggiori di quelle raggiungibili nel corso del processo.
  3. A prescindere dalle questioni relative alla procedura di mediazione obbligatoria, va rilevato che le
    parti hanno chiesto, alla scorsa udienza, la fissazione dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c.
    e che la richiesta deve essere accolta.
    Si reputa, in ogni caso, opportuno, anche alla luce della proposta conciliativa formulata a verbale
    dall’attore all’udienza del 05.12.2016, sollecitare le parti a considerare l’opportunità e a valutare i
    vantaggi di una definizione transattiva della controversia, dalla quale deriverebbe la possibilità non solo
    di sottrarsi all’inevitabile alea del giudizio, ma anche di pervenire ad una immediata definizione della
    lite, evitando il prevedibile prolungamento dei tempi del processo e l’ulteriore aggravio di spese
    processuali.
    Per Questi Motivi
    disattesa ogni diversa richiesta, così provvede:
    CONDANNA la convenuta __ al versamento, in favore dell’Erario, della somma di €
    237,00, pari all’importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, in conseguenza della
    ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione;
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ASSEGNA alle parti i seguenti termini perentori, decorrenti dal 12/12/2016:
a) termine di trenta giorni, per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle
domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
b) termine di ulteriori trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine sub a), per replicare alle
domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono
conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e delle
produzioni documentali;
c) termine di ulteriori venti giorni, decorrente dalla scadenza del termine sub b), per le sole indicazioni
di prove contrarie;
ASSEGNA alle parti termine di ulteriori dieci giorni, decorrente dalla scadenza del termine sub c), per
depositare in cancelleria note contenenti una specifica proposta di definizione conciliativa della lite, da
sottoporre all’esame della controparte;
INVITA le parti, per la prossima udienza, a prendere precisa posizione sulla proposta e ad esplicitare le
ragioni di un eventuale rifiuto, di cui il Giudice terrà conto ai fini della condanna alle spese, ai sensi
dell’art. 91 c.p.c., come modificato dall’art. 45, comma 10, legge 18 giugno 2009, n. 69;
RINVIA la causa all’udienza del 22/05/2017, ore 11:00, per la verifica delle condizioni di una possibile
conciliazione o, in difetto, per la discussione orale sull’ammissione dei mezzi istruttori e per l’adozione
dei provvedimenti per l’ulteriore impulso del processo.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.
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