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07.11.2017 – Nocera Inferiore – Giudice di pace M. Tudino

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace di Nocera Inferiore, Dott.ssa Maria Tudino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8198/2015 R.G. promossa da:
……………………., nata a Cava de’ Tirreni ed ivi residente alla via……………………………, C.F…………………….
elettivamente domiciliata in Vallo della Lucania, presso lo studio dell’Avv………………………………………
dal quale è rappresentata e difesa giusta procura ad litem in calce all’atto di citazione in
opposizione a decreto ingiuntivo
Contro
………………………………… in persona del suo legate rappresentante pro tempore
Dott.ssa…………………………,con sede legale in………………………….., via……………………….. P.
Iva……………………………, rappresentata e difesa dall’Avv. …………………………………CF, nel cui studio
in……………………..ha eletto domicilio giusto mandato a margine del decreto ingiuntivo
-opposta alla pale veniva riunita quella iscritta al n.9901/15 R.G. promossa da:
……………………………………., in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Napoli
alla Via ………………………., elettivamente domiciliata in ……………………… alla Via …………………… presso
lo studio dell’Avv…………………………………….. e rappresentata e difesa dall’
Avv……………………………………. CF………………………………….. giusta procura a margine dell’atto di
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo nonché deliberazione di affidamento di incarico
giudiziale n.501 del 15.09.2015
-opponente Contro
………………………………, come sopra rappresentata e difesa
-opposta-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti atti di citazione in opposizione a decreti ingiuntivi n.1224 emesso e depositato il
02.07.2015 dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore Dott.Pio Accarino -con il quale veniva ingiunto a
…………….. di pagare in favore della ……………………… la somma di Euro 813,37 oltre le spese della
procedura- e n.1191 emesso il 30.06.2015 e depositato il 07.07.15 dal Giudice di Pace di Nocera
Inferiore Dott. Guido Senatore -con il quale veniva ingiunto alla………………………. in persona del
proprio legate rappresentante pro tempore di pagare in favore della ………………………………. la
somma di Euro 813,37 oltre le spese della procedura-
……………………………… e ………………………………… convenivano in giudizio innanzi alla intestata Autorità
Giudiziaria la detta …………………………. per sentir revocare i citati decreti ingiuntivi in quanto
infondati in fatto ed in diritto.
Inoltre………………………… spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della opposta
alla restituzione della somma di Euro 88,00 con interessi legali e danno da svalutazione monetaria
dalla data dell’esborso 03.02.15 al saldo totale nonchè al risarcimento dei danni materiali e morali
patiti e patendi da liquidarsi in via equitativa nella somma di Euro 600,00.
Chiedeva, infine, di essere autorizzata a chiamare in causa il mediatore …………………………….
designato dalla ……………………….. per essere garantita in caso di soccombenza per non avere lo
stesso adempiuto ai propri obblighi di legge.
Si costituiva ……………………… che eccepiva la nullità citazione stante la difformità dell’originale
rispetto a quello notificato alla società opposta e l’inammissibilità dell’atto di opposizione in
quanto notificato oltre il termine di legge e nel merito insisteva per la conferma dei decreti
ingiuntivi opposti e chiedeva la condanna al risarcimento dei danni ex col. 96- c. p c. quantificati in
Euro 5000,00 stante il danno d’immagine ed alla reputazione subito.
All’udienza del 05.05.16 veniva disposta la riunione dei due giudizi stante la evidente connessione
oggettiva e parzialmente soggettiva e lo scrivente si riservava sulle sollevate eccezioni.
Concedendo alle parti termine di gg. trenta per note. Sciolta la predetta riserva venivano rigettate
le eccezioni sollevate nonchè la chiamata in causa del mediatore e, ritenendo, la causa matura per
la decisione, lo scrivente la rinviava all’udienza del 26.09.16 ritenendo implicitamente superflui al
fini della decisione i mezzi istruttori richiesti. Alla predetta udienza, dopo la precisazione delle
conclusioni, il Giudice Onorario di Pace tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre precisare che la controversia de qua attiene al pagamento di somme non corrisposte alla
………………………… a seguito di un procedimento di mediazione instaurato da …………………. nei
confronti della ……………………………………………. più altri.
La pretesa creditoria si fonda sul presupposto che entrambe le parti opponenti hanno sottoscritto
dichiarazione definita “verbale di proseguimento” unitamente ai propri legali di fiducia.
Entrambe le parti non hanno mai disconosciuto le firme apposte sul predetto verbale nel quale
viene chiaramente indicato che il relativo proseguimento ovvero “l’entrata in mediazione”
comporta il pagamento delle indennità così come indicate nello scaglione di riferimento.
Nello stesso, inoltre, viene chiaramente dichiarato che il Mediatore ha assolto all’obbligo
informativo sull’istituto della mediazione. Lo scrivente ritiene che sia onore dell’Avvocato, che
assiste il proprio cliente, prima di attivare una istanza di mediazione, leggere attentamente tulle le
clausole riportate nel regolamento dell’organismo cui ci si rivolge essendo tale regolamento fonte
sussidiaria a quella normativa ed ha efficacia tra le parti.
Infatti, l’art.3 D.Lgs,n.28/10 statuisce che: “al procedimento di mediazione si applica il
regolamento di mediazione”.
Risulta provato documentalmente che la ………………. e l’…………………… hanno inteso proseguire
nella mediazione e, pertanto, le richieste di ingiunzione sono legittime. A nulla vale l’affermazione
che nel procedimento di mediazione erano state coinvolte anche altre parti in quanto il
procedimento di mediazione può essere concluso anche tra le sole parti presenti. Di nessun
pregio, inoltre, è il motivo di opposizione in ordine alla presunta violazione dell’obbligo
informative in quanto, seppure ciò fosse vero, non esimerebbe comunque le parti dall’adempiere
all’obbligazione assunta con la sottoscrizione del detto verbale.
Si precisa, inoltre, che l’obbligo informativo sull’istituto della mediazione deve essere fornito oltre
che dal Mediatore anche e soprattutto dagli avvocati che assistono le parti in mediazione atteso
che la normativa in materia con l’art.4 comma 3 D.Lgs.n.28/10 ha instituito l’obbligo a carico del
difensore che, al conferimento dell’incarico, è tenuto ad informare i propri clienti sull’istituto.
Nulla viene liquidato a …………………… per i lamentati danni di immagine in quanto non provati.
Per quanto detto l’opposizione non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Giudice Onorario di Pace di Nocera Inferiore Dott.ssa Maria Tudino, definitivamente
pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza eccezione e deduzione reietta, così
provvede:
-rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma i decreti ingiuntivi n.1224/15 e n.1191/15;
-condanna ……………………. nonchè l’…………………………………………..in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che liquida
nella somma di Euro 400,00 cadauno oltre al 15% per spese ge nerali, Iva e Cassa come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 07/11/2017
Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Maria Tudino

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