Tribunale Ordinario di Pistoia
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 626/2020 promossa da:
Il Giudice dott.ssa Maria Iannone,
allegato al verbale di udienza del 7.1.2020 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il giudice istruttore
Rilevato che ad una sommaria lettura degli atti di causa paiono, prima facie, ravvisarsi elementi di
fondatezza nelle varie prospettazioni delle ragioni delle parti circa l’an debeatur della vicenda, in quanto,
la ricostruzione dell’incidente – così come prospettata da parte attrice – necessiterebbe di alcuni
approfondimenti tesi a verificare la sussistenza del nesso eziologico e/o un’eventuale culpa in vigilando
dei genitori di Filippo Rossi – minorenne al tempo dell’accaduto – nonché un eventuale concorso colposo
del danneggiato stesso, con conseguente “rivalutazione” (rectius ripartizione) del quantum risarcitorio in
base ai vari gradi di co-responsabilità;
Ritenuto che la trattazione in via ordinaria del procedimento e l’espletamento della fase istruttoria
richiederebbero tempi prevedibilmente non contenuti e comunque non rispondenti all’interesse delle parti a una definizione sollecita del giudizio, che invece potrebbe avere luogo in sede di mediazione a cui ben potrebbero partecipare tutte le parti dell’odierno giudizio, comprese quelle chiamate in causa, il cui
coinvolgimento – ad una prima analisi delle rispettive posizioni – pare opportuno al fine di una corretta
ricostruzione della controversia;
Ritenuto altresì che la prosecuzione della lite comporterebbe costi di entità più che apprezzabile per le
parti, che invece potrebbero appianare le proprie divergenze con l’aiuto del mediatore, terzo imparziale.
P.Q.M.
DISPONE che le parti esperiscano tentativo effettivo di mediazione, presso un organismo accreditato ai
sensi dell’art. 4 d.lgs. 28/2010, con onere di impulso a carico della parte attrice entro il termine di gg. 15
dalla comunicazione della presente ordinanza,
RENDE NOTO, con riferimento a detto procedimento di mediazione che:
1) l’esplicito riferimento operato dall’art. 8 del d.lgs. 28/2010 alla circostanza che “al primo incontro e
agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l’assistenza
dell’avvocato” implica la necessaria comparizione personale della parte, quale indefettibile e autonomo
centro di imputazione e valutazione di interessi, dovendo limitarsi a casi eccezionali l’ipotesi che la parte
sia sostituita da un rappresentante sostanziale, pure munito dei necessari poteri; che pertanto mentre
certamente soddisfa il dettato legislativo l’ipotesi di delega organica del legale rappresentante di società
oppure di delega del contitolare del diritto, al contrario il mero transeunte impedimento a presenziare della persona fisica dovrebbe invece comportare piuttosto un rinvio del primo incontro;
2) il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 1-bis (ex lege) e comma 2 (su disposizione del giudice) del
d.lgs. 28/10 (e succ. mod.), è da ritenersi obbligatorio, essendo previsto in entrambi i casi a pena di
improcedibilità dell’azione;
3) in tal caso le parti, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.lgs. 28/2010, possono esprimersi sulla possibilità
- vale a dire sulla eventuale sussistenza di impedimenti all’effettivo esperimento della medesima – e non sulla volontà di procedere; in tale ultimo caso si tratterebbe invece di tentativo facoltativo rimesso al mero arbitrio delle parti medesime con evidente, conseguente e sostanziale interpretatio abrogans della norma e assoluta dispersione della sua finalità esplicitamente deflativa;
4) in considerazione della specifica materia oggetto della lite, le parti potranno fare espressa richiesta all’organismo affinché venga incaricato un mediatore competente nella materia;
5) le parti potranno, inoltre, chiedere all’organismo, ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010, che
venga nominato un mediatore ausiliario nelle controversie che richiedono specifiche competenze
tecniche;
6) l’eventuale consulenza tecnica acquisita in corso di mediazione potrà essere prodotta nel presente
giudizio;
avvertendo che
a) il mancato esperimento del procedimento di mediazione è sanzionato con la improcedibilità della
domanda giudiziale (art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010);
b) la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, è sanzionata con la condanna al
versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 8, comma 4-bis d.lgs. 28/2010);
c) il giudice può desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al tentativo di mediazione ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c.;
d) il comportamento delle parti in relazione all’avveramento della condizione di procedibilità potrà essere valutato dal giudice per l’applicazione dell’art. 92 c.p.c. in caso di trasgressione dei doveri di cui all’art.88 c.p.c., nonché per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c.
e) in caso di rifiuto della proposta del mediatore interamente o parzialmente corrispondente al
provvedimento che definisce il processo, il giudice potrà applicare l’art. 13 d.lgs. 28/2010 e le
conseguenze ivi previsti in punto di spese.
RINVIA la causa all’udienza del 6.5.2021 ore 12,20 al fine di verificare l’esito della procedura di
mediazione.
INVITA le parti a comunicare con formula sintetica (accordo/non accordo) l’esito della mediazione con nota da depositare in Cancelleria almeno 10 gg prima dell’udienza. La nota dovrà contenere informazioni in merito:
a) all’eventuale mancata fattiva partecipazione personale delle parti senza giustificato motivo;
b) agli eventuali motivi di natura pregiudiziale o preliminare che abbiano impedito l’effettivo avvio del procedimento di mediazione;
c) con riferimento al regolamento delle spese processuali, ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 28/2010;
Si comunichi.
Pistoia, 8 gennaio 2021
Il Giudice
dott. Ssa Maria Iannone