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08.03.2021 – Roma – Moriconi

Il Giudice, dott. Massimo Moriconi, letti gli atti e le note scritte,
fermo restando ogni eventuale ulteriore provvedimento, e ritenutane l’utilità, va disposto un percorso di mediazione demandata, nel quale nessuna delle parti potrà considerare acquisiti (all’eventuale sentenza) gli spunti argomentativi di cui alla ordinanza 1), che si ispira alla equità.
Alle parti si assegna termine fino all’udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole. Va fissato il termine di gg.15, decorrente dal 10.4.2021, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, organismo che va scelto accuratamente, in base a comprovate caratteristiche di competenza e professionalità, necessarie affinché il percorso conciliativo venga utilmente svolto, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del decr.legisl. 4.3.2010 n.28; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n. 28), della controversia in atto.
Va inoltre riaffermato che ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art. 5 decr. lgsl.28/10 come modificato dal D.L. 69/13 è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.
Va segnalata infine la possibilità di applicazione (anche) dell’art. 96 III° c.p.c. nel caso di ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione, come da costante giurisprudenza, edita anche on line, ex multis (3).

P.Q.M.

a scioglimento della riserva che precede,
DISPONE che le parti procedano alla mediazione demandata, ai sensi· dell’art. 5 comma secondo del decr. lgsl.28/2010, della controversia;
INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art. 4, co. 3° decr. lgsl. 28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona, assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione.
ll Giudice, nel disporre la mediazione, invita le parti a considerare tutti gli aspetti della vicenda, anche que
INFORMA le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5, co. 2° e che ai sensi dell’art.8 dec. lgs. 28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa, nonché dall’art. 96, III °, c.p.c.;
VA fissato il termine di gg.15, decorrente dal 10.4.2021 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art. 5 del dec.lgs. 28/10;
RINVIA all’udienza del 4.10.2021 h.10,30 per quanto di ragione.
Roma lì 8.3.2021
 

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