In materia di competenza territoriale dell’organismo di mediazione non può essere addossata agli utenti la verifica della operatività delle sedi che l’organismo dichiara di possedere sul territorio nazionale.
Importante è che l’organismo sia iscritto all’interno degli appositi registri tenuti dal Ministero e che sia presente, nel luogo in cui si trova il giudice competente per la decisione della controversia una sede, anche secondaria, dello stesso.
L’iscrizione della sede principale nel registro degli organismi tenuto dal ministero è garanzia sufficiente per ritenere lo stesso abilitato allo svolgimento delle operazioni inerenti la mediazione.
Testo integrale:
Tribunale di Ravenna, ordinanza 08.6.2017
Sentenza n. 547/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di discussione orale a norma dell’art. 281 -sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. XX/2015 promossa da: H. G. R. , con il patrocinio dell’avv. C. A. e dell’avv. M. G., elettivamente domiciliato in RAVENNA presso il difensore avv. M. G.
ATTORE
contro
B P E R. COOP. , con il patrocinio dell’avv. G. R. e dell’avv. G. C., elettivamente domiciliata in RAVENNA presso il difensore avv. G. R.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti e i documenti prodotti; rilevato che:
– H. G. R. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 899/2015, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Ravenna in data 28/05/2015 (depositato il 30/05/2015) a favore di B P E R soc. coop.;
– con ordinanza del 21/12/2015 è stata rigettata l’istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del suddetto decreto ingiuntivo, proposta dall’opponente a norma dell’art. 649 c.p.c.;
– all’udienza dei 19/10/2016 il Giudice ha assegnato all’opponente termine di quindici giorni per promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria; – la domanda di mediazione non è stata prodotta in giudizio; è stato comunque fissato il primo incontro di mediazione dall’organismo adito ( ) per il giorno 01/12/2016, ore 15,30, in Piangipane di Ravenna, come risulta dal verbale di mancata adesione alla procedura di mediazione prodotto dall’opponente come doc. 6, nel quale si attesta, fra l’altro, che “la procedura di mediazione veniva attivata nel termine concesso dal giudice e la procedura veniva protocollata dall’organismo di mediazione il giorno 03/11/2016”; – in ogni caso, eventuali vizi procedurali attinenti alle modalità di tempo e di luogo della presentazione della domanda di mediazione dovrebbero ritenersi sanati dalla summenzionata convocazione delle parti per il primo incontro, dovendo ritenersi che l’atto introduttivo del procedimento di mediazione abbia comunque raggiunto il suo scopo, considerato che l’incontro è stato fissato nel rispetto del termine trimestrale di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 28/2010 presso una sede dell’organismo adito ubicata nel territorio del Comune di Ravenna;
– deve poi rilevarsi che la società è iscritta al n. 232 del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, ed è quindi un organismo abilitato all’esercizio dell’attività di mediazione civile, indipendentemente dall’oggetto sociale risultante dal registro delle imprese;
– dal medesimo registro ministeriale risulta altresì che il predetto organismo ha 38 sedi sul territorio nazionale, fra le quali figura anche una sede a Ravenna;
– deve quindi ritenersi infondata l’eccezione di incompetenza territoriale dell’organismo , sollevata dalla convenuta opposta: ai fini della competenza per territorio dell’organismo adito, infatti, deve ritenersi sufficiente che questo abbia una sede accreditata dal suddetto registro, anche secondaria, nel luogo del giudice territorialmente competente, a nulla rilevando il fatto che tale sede non risulti dal registro delle imprese, o che non si tratti di una sede “effettiva”, poiché non può essere addossato all’utente l’onere di verificare se le sedi accreditate dal Ministero della Giustizia siano effettivamente operative e idonee alla svolgimento dell’attività di mediazione.
P.Q.M
il Tribunale, pronunciando non definitivamente sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) dichiara infondata l’eccezione di improcedibilità dell’opposizione proposta da H. G. R. avverso il decreto ingiuntivo n. 899/2015, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Ravenna in data 28/05/2015 (depositato il 30/05/2015) a favore di B P E R soc. coop.;
2) dispone la prosecuzione del processo, come da separata ordinanza.
Così deciso in Ravenna, il giorno 08/06/2017.
Il Giudice
dott. Vicini Massimo