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08.10.2021 – Roma – Franco

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE Xlll CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Adriano Carmelo Franco, ha pronunciato la
seguente
SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 65087/2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi,
TRA

—- parte rappresentata e difesa dall’avvocato – attore
E
R. C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, parte rappresentata e difesa dall’avvocato – parte
convenuta

NONCHE —–parte rappresentata e difesa dall’avvocato
PARTE TERZA CHIAMATA in persona del legale rappresentante pro-tempore, parte rappresentata e
difesa dall’avvocato·

OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: per l’udienza del l/6/2021, tenutasi a trattazione scritta, le parti avevano depositato note di precisazione delle conclusioni, onde il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i previsti termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto dii citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio R C.
Esponeva in fatto che in data 9/11/2017, alle 11:3O circa in Roma, via nello scendere dal marciapiede,
inciampava e cadeva, a causa del ”disassiamento” del pavimento stradale per radici di alberi; reso scivoloso dalla recente pioggia e ricoperto da copioso fogliame.

Si costituiva R C, chiedendo il rigetto della domanda.
Si costituivano, quale parte terza chiamata da R C e quale parte terza chiamata da — chiedendo anch’essa
tra l’altro il rigetto.

Parte attrice non ottemperava all’ordine giudiziale di invito alla negoziazione assistita precedentemente non esperita, ritenendo di potervi supplire incardinando il procedimento di mediazione onde il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e, all’udienza del 1/6/2021, la tratteneva in decisione.
Le parti così precisavano le conclusioni; quanto a parte attrice: “iSi chiede pertanto che il Tribunale adito
voglia considerare esistente la condizione di procedibilità dell’espletamento della procedura di ADR, avendo attivato la procedura di mediazione più completa e garantista per le parti rispetto alla negoziazione, e rimettere la causa ‘sul ruolo per l’espletamento dell’istruttoria e quindi procedere con il giudizio instaurato fino alla pronuncia di merito, con I’accoglimento della domanda opposta, per i motivi tutti esposti innanzi. In via subordinata, nella remota e non creduta ipotesi in cui l’On.le Tribunale pronunci sentenza di improcedibilità dell’azione, voglia comunque ed in ogni caso statuire per una compensazione integrale delle spese per i motivi tutti di cui innanz” (note per l’udienza di precisazione delle conclusioni); quanto a R. C.: “L’avv. per R C, si riporta a tutto quanto, dedotto, richiesto ed eccepito nella comparsa di costituzione e nell’atto di chiamata in causa di terzo e chiede che venga dichiarata l’improcedibilità della domanda di parte attrice per non avere quest’ultima azionato nel termine perentorio fissato dall’Ill.mo Giudice con l’ordinanza del 04.02.2020, la procedura di negoziazione assistita, ritenendo di potervi supplire incardinando il procedimento di mediazione. Con ogni conseguenziale pronuncia in ordine alle spese di lite. Si dà atto che le presenti note sono state dimesse alle controparti” (note per l’udienza di precisazione delle conclusioni); quanto a —-
: “L’Avv. chiede che venga dichiarata l’improcedibilità della domanda in quanto parte attrice non ha azionato nel termine perentorio fissato dall’Ill.mo Sig. Giudice la procedura di negoziazione assistita, ritenendo di poter supplire alla stessa con il procedimento di mediazione. Con ogni conseguenziale pronuncia in ordine alle spese di lite” (note per 1°udienza di precisazione delle conclusioni); quanto a —– (in comparsa di costituzione): “Preliminarmente, autorizzare la chiamata in causa, come da dichiarazione sopra estesa, dei—

  • in Milano ••••••• garante della responsabilità civile contro terzi dell’istante, differendo, conseguentemente, l’udienza di prima comparizione, indicata nell’alto di chi amata in causa notificato al —- per il giorno 09.10.2019, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’ art. 269 comma 2 c.p.c.; a) Nel merito, rigetta la domanda avanzata in via subordinata da Roma Capitale nei confronti perché infondata in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa; b) Sempre nel merito, in via subordinata rigettare la domanda di risarcimento avanzata dalla Sig.ra nei confronti di R C, perché anch’essa infondata in fatto ed in diritto; c) In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da quest’ultimo e della domanda subordinata avanzata da R.C. nei confronti della ditta appaltatrice, dichiarare tenuta e condannare —“.
    MOTIVI DELLA DECISIONE – quadro normativo di riferimento –
    L’art. 3 d.l. 12.9.2014 n. 132 dispone che “1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a
    una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di
    decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.” Occorre valutare se possa
    considerarsi assolta la condizione di procedibilità a seguito dell’esperimento del tentativo di mediazione in luogo della procedura di negoziazione assistita obbligatoria. A tal fine occorre muovere dalla considerazione che i due istituti sono entrambi finalizzati alla risoluzione delle controversie in via stragiudiziale.
    In particolare, per ciò che concerne la negoziazione assistita, l’art. 2 d.l. 132/2014 precisa che
    “la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale pe
    parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la
    controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo anche ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 96/2001.”
    Tramite l’introduzione di questo tipo di convenzione non si vuole che le parti si obblighino a pervenire ad una definizione stragiudiziale della controversia, ma soltanto che esse si impegnino a “cooperare in buona fede e con lealtà” per tentare di definire bonariamente la loro controversia.

Si tratta di un contratto che impegna le parti a negoziare al fine di trovare una composizione della lite.Il
procedimento di mediazione disegnato dal d.lgs. 28/2010 prevede l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. La mediazione presenta, quindi, alcuni caratteri dei mezzi autonomi di composizione della lite (nella parte in cui l’eventuale conciliazione raggiunta è frutto, come nella transazione, dell’accordo delle parti) ed altri caratteri dei mezzi eteronomi di risoluzione delle controversie (considerato che, come accade in sede processuale, vi è l’intervento di un terzo, che però in questo caso non giudica). Per quel che concerne i rapporti tra il procedimento di negoziazione assistita ed il procedimento di mediazione obbligatoria, l’art. 3, D.L. 132/2014, prevede l’obbligatorietà del procedimento della negoziazione assistita in relazione alle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti € 50.000,00, fuori dei casi previsti dall’articolo 5 comma 1-bis., del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Per converso l’art. 3, co. 5 primo periodo del D.L. n. 132 del 2014, convertito nella L. n. 162 del 2014, prevede che “restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione, comunque denominati ” Dall’interpretazione congiunta dei due commi si ricava che l’art. 3 cit. impone espressamente il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e procedure stragiudiziali obbligatorie·, per legge o per previsione contrattuale o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta a mediazione. obbligatoria ex lege, perché in tal caso solo questa procedura va esperita” (Tribunale di Verona 23.12.2015, g. Vaccari).

Dunque, il legislatore ha inteso accordare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria
nelle ipotesi di potenziale cumulo tra la negoziazione assistita e la mediazione, sicché, tutte le volte in cui
la controversia rientri tanto tra quelle indicate dal D.l. n. 13212014 quanto tra quelle contenute nell’art.
5 comma 1bis del D.Lgs. n. 28/2010, chi intenda agire in giudizio sarà tenuto a proporre solo la domanda di mediazione, perdendo così la negoziazione il carattere dell’obbligatorietà, mentre con riferimento ad altre procedure obbligatorie di conciliazione, il legislatore del D.L. n. 132/2014 scegli e di non attribuire maggiore importanza all’una o all’altra stabilendo che esse convivano (cfr. Tribunale di Verona, 12.52016, Vaccari).

Tale opzione trova la sua ratio nella stessa struttura del procedimento di mediazione che,
prevedendo l’intervento di un soggetto terzo estraneo alle parti in lite e dotato del potere di sottoporre alle parti una proposta conciliativa (risulta maggiormente articolato rispetto a quello di negoziazione assistita e non totalmente demandato all’autonomia negoziale delle parti. Ne discende che, ove la mediazione non sia obbligatoria, mentre lo sia la negoziazione assistita, non rientra nel potere delle parti scegliere ma piuttosto che l’altra, ma esse sono obbligate ad esperire la negoziazione assistita, indipendentemente dalla potenziale efficacia dell’una o dell’altra.

Ricostruzione del fatto
Nel caso di specie, la causa, avendo per oggetto la condanna al pagamento di. una somma inferiore ad €
50.000,00 (€ 35.048 83) rientra nell’ambito applicativa della negoziazione assistita. Parte attrice non l’ha
esperito nonostante l’invito del Giudice, onde la domanda deve dichiararsi improcedibile.

SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza. Esse si liquidano in dispositivo, tenendo conto che non è stata
svolta attività istruttoria e che la causa e definita in virtù di un’eccezione di rito.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da—–

  • dichiara la domanda improcedibile per il mancato avveramento nei sensi di cui in motivazione della
    condizione di procedibilità costituita dall’esperimento della negoziazione assistita;
  • condanna parte attrice al pagamento, in favore di R.C. in persona del legale
    rappresentante_____________ che liquida in :_
  • condanna parte attrice al pagamento in favore di____ alle spese di giudizio che liquida in_____
  • condanna parte attrice al pagamento in favore di_____ alle spese di giudizio che liquida in______

Così deciso in Roma, in data 08.10.2021

Il Giudice Dott. Adriano Carmelo Franco

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