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09.02.2021 – Lecco – Cassazione

Corte di cassazione civile, sez. VI, 9 febbraio 2021 n. 3040

Presidente Lombardo Luigi Giovanni;
Estensore Scarpa Antonio;
Ricorrente Omissis contro Omissis

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Condominio (omissis), Viale Montegrappa 25, Lecco, Centrovalle s.a.s. di B.A. & c. e Z.M.C. hanno proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2382/2019 del 3 giugno 2019. Resiste con controricorso M.V., mentre le altre intimate C.F. e C.C. non hanno svolto attività difensive. M.V. impugnò la deliberazione assembleare approvata in data (omissis) dal Condominio (omissis), Viale Montegrappa 25, Lecco. Tale delibera aveva ratificato i lavori eseguiti dalla Centrovalle s.a.s. nel 2001, con occupazione di parti condominiali, per il superamento delle barriere architettoniche. La domanda di annullamento venne respinta dal Tribunale di Lecco, ed invece accolta dalla Corte d’appello di Milano a seguito del gravame avanzato da M.V… La sentenza d’appello venne tuttavia cassata con sentenza di questa Corte n. 26557 del 2017. La Corte di Milano, nuovamente adita quale giudice di rinvio, ha dato atto che le parti abbiano sottoscritto in data 30 gennaio 2018 un accordo di mediazione relativo all’impugnazione di successiva Delib. 28 giugno 2017 riferita alle medesime opere consistenti nella realizzazione di uno scivolo per disabili. In questo accordo, le parti avrebbero altresì ritenuto che l’esecuzione di tali opere richiedesse la modifica del regolamento condominiale e la fruibilità delle stessa per tutti i condomini, conformante a quanto presto da M.V., così in sostanza riconoscendosi l’illegittimità della originaria Delib. 22 luglio 2002. La Corte d’appello ha perciò dichiarato cessata la materia del contendere, ponendo a carico del Condominio (omissis), della Centrovalle s.a.s. e di Z.M.C. (avente causa delle altre condomine C.F. e C.C., già parti del giudizio) le spese processuali sostenute da M.V. in virtù del principio della soccombenza virtuale. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte di Milano “accolto l’appello” senza tener conto dei motivi di gravame avanzati dal M. e facendo esclusivo affidamento sull’accordo amichevole di mediazione. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 11 e 14, D.L. vo 4 marzo 2010, n. 28, non dovendo l’accordo di mediazione essere definito necessariamente secondo diritto.

Il terzo motivo di ricorso allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., essendo comunque erronea l’affermazione di soccombenza per il giudizio di cassazione, che aveva visto vincitori i ricorrenti. Il quarto motivo di ricorso allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., dovendosi intendere compensate le spese in caso di conciliazione. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 comma 1, n. 5, c.p.c.), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. I ricorrenti hanno presentato memoria. Il Collegio osserva che l’impugnata decisione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte e i motivi di ricorso non offrono argomenti per mutare orientamento, sicché le censure sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c… I quattro motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi. La sentenza della Corte d’appello di Milano, quale giudice di rinvio a seguito della sentenza di cassazione n. 26557 del 2017, ha ritenuto che l’accordo amichevole di conciliazione raggiunto dalle parti in data (omissis) nell’ambito di un distinto giudizio – relativo, in particolare, all’impugnazione di una più recente Delib. del Condominio (omissis) approvata il 28 giugno 2017, seppur riferita alle stesse opere già oggetto della deliberazione assembleare del 22 luglio 2002, e perciò della lite in esame – avesse determinato la cessazione della materia del contendere sulla domanda proposta nel 2002. In sostanza, la Corte di Milano ha affermato che fosse venuto meno il dovere del giudice di pronunziare sul merito della domanda di impugnazione della Delib. del 22 luglio 2002, essendo svanito, a seguito dell’accordo del (omissis), l’interesse delle parti alla decisione, con conseguente sentenza finale di rito. Di tale sentenza i ricorrenti potevano allora dolersi nel merito in sede di impugnazione solo contestando l’esistenza del presupposto per emetterla, risultando invece precluso per difetto di interesse ogni altro motivo di censura, atteso che è comunque onere della parte, che contesti, appunto, la decisione per questioni di merito, impugnare preliminarmente la declaratoria di cessazione della materia del contendere (Cass. Sez. U, 09 luglio 1997, n. 6226, Cass. Sez. III, 01 giugno 2004, n. 10478; Cass. Sez. I, 28 maggio 2012, n. 8448; Cass. Sez. VI – L, 13 luglio 2016, n. 14341). I ricorrenti, viceversa, non specificano nel ricorso, agli effetti dell’art. 366 comma 1, n. 6, c.p.c., quale fosse la portata e l’oggetto dell’accordo amichevole di conciliazione raggiunto il (omissis) nel più recente giudizio di impugnazione ex art. 1137 c.c., né impugnano la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ragione del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio davanti ai giudici del rinvio. La trascrizione dei passi salienti dell’accordo di conciliazione è stata operata dai ricorrenti, piuttosto, nella memoria ex art. 380 bis comma 2, c.p.c. Essendo allora sottratta all’ambito del devoluto in sede di legittimità, sulla base dei motivi di ricorso, la statuizione di cessazione della materia del contendere, la quale perciò è coperta da giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329 comma 2, c.p.c., va ulteriormente evidenziato come spetti al giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, di deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, ovvero per decidere se la domanda avrebbe dovuto essere accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere, con apprezzamento di fatto la cui motivazione non postula certo di dar conto di tutte le risultanze probatorie, e che è sindacabile in cassazione sol quando, a sua giustificazione, siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei, cosa che non si evince nel caso di specie. In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova, invero, ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. Sez. I, 27 settembre 2002, n. 14023). Quando, pertanto, un giudizio sia stato definito con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere comprensiva, è ammissibile il ricorso per cassazione sul capo della decisione concernente le spese del giudizio soltanto se il suo oggetto sia limitato alla verifica della correttezza dell’attribuzione della qualità di soccombente, attraverso il riscontro dell’astratta fondatezza delle ragioni delle difese spiegate dal ricorrente per cassazione (Cass. Sez. III, 14 luglio 2003, n. 10998). Dall’esito conciliativo della impugnazione della Delib. 28 giugno 2017, la Corte d’appello ha logicamente tratto argomenti per delibare la probabile fondatezza delle doglianze avanzate da M.V. già nell’impugnativa della deliberazione assembleare approvata in data 22 luglio 2002 dal Condominio (omissis), e tale apprezzamento di fatto non è sindacabile in cassazione. Essendo stato rimesso al giudice del rinvio di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione, correttamente la Corte di Milano ha applicato il principio della soccombenza all’intero processo, sicché non ha senso che i ricorrenti vantino l’esito vittorioso del precedente processo di legittimità, pretendendo la condanna della controparte quanto meno al rimborso per quella fase (fra le tante, Cass. Sez. I, 09 ottobre 2015, n. 20289). Né vi è ragione di invocare l’applicazione della compensazione delle spese prevista dall’art. 92 comma 3, c.p.c., in quanto non è intervenuta fra le parti, per la lite introdotta nel 2002, una conciliazione giudiziale ai sensi dell’art. 185 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. II, 20 novembre 1980, n. 6183). Il ricorso va perciò rigettato e i ricorrenti vanno condannati a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in favore in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

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