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10.05.2017 – Messina – Aucelluzzo

Trib. di: Messina – Ordinanza del: 10-05-2017 – Giudice: Milena Aucelluzzo
TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
N.R.G. XXX/2014
Il Giudice
Letti gli atti del giudizio;
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 3.2017;
vista l’eccezione di improcedibilità sollevata dai convenuti e dalla terza chiamata e di nullità della
mediazione;

  • rilevato che la procedura di mediazione è stata promossa dalla parte attrice;
  • ritenuto che l’espletamento della mediazione non sia avvenuto nel rispetto del principio del
    contraddittorio;
  • rilevato, invero, che l’incontro del 21.8.2015, al quale erano stati convocati la C.C., il S. e la C. A. , è
    stato rinviato al 9.9.2015, ma tale rinvio non è stato comunicato alle parti convocate (o almeno ciò
    non risulta dal verbale di mediazione);
    GIURISPRUDENZA
  • rilevato che l’incontro del 9.9.2015, su istanza del R., è stato rinviato al 29.9.2015, ma neppure tale
    rinvio risulta comunicato alle parti convocate;
  • ritenuto dunque che, in mancanza della comunicazione del rinvio, le parti convocate non
    avrebbero potuto partecipare agli incontri del 9.9.2015 e del 9.2015;
  • rilevato, peraltro, che la C.C. ha chiesto in data 19.8.2015 il differimento dell’incontro fissato per
    il 21.8.2015 al periodo successivo alla sospensione feriale, e che il 21.9.2015 aveva chiesto
    comunicazioni in merito alla stessa procedura di mediazione, non avendo ricevuto più alcun
    avviso;
  • ritenuto che la mancata partecipazione della C.C. e delle altre parti non possa considerarsi
    ingiustificata, come erroneamente affermato nel verbale di mediazione infruttuosa del 9.2015;
  • ritenuto che la lesione del contraddittorio determini la nullità della procedura di mediazione;
  • ritenuto, quindi, di disporre la rinnovazione della mediazione, assegnando alla parte attrice
    termine di quindici giorni decorrenti dalla data del 15.5.2017 per assicurare la comunicazione del
    presente provvedimento da parte della Cancelleria;
    P.T.M.
    Dichiara la nullità della procedura di mediazione già espletata;
    Ordina la rinnovazione del procedimento di mediazione, assegnando a tal fine alla parte attrice
    termine di quindici giorni decorrenti dal 15.5.2017.
    Rinvia la causa all’udienza del 23.11.2017 ore 9.00 per verificare l’esito della mediazione.
    Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai procuratori delle parti
    costituite.
    Così deciso in Messina il 10 maggio 2017.
    Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2017.
    Data udienza 10 maggio 2017
    Integrale
    Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione
    GIURISPRUDENZA
    obbligatoria – Principio del contraddittorio – Inosservanza – Nullità del
    procedimento – Effetti
    Tribunale di Firenze Ordinanza 17 febbraio 2017
    TRIBUNALE DI MESSINA
    PRIMA SEZIONE CIVILE
    n. R.G. XXX/2014 Il Giudice
  • Letti gli atti del giudizio;
  • sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 3.2017;
  • vista l’eccezione di improcedibilità sollevata dai convenuti e dalla terza chiamata e di nullità della
    mediazione;
  • rilevato che la procedura di mediazione è stata promossa dalla parte attrice;
  • ritenuto che l’espletamento della mediazione non sia avvenuto nel rispetto del principio del
    contraddittorio;
  • rilevato, invero, che l’incontro del 21.8.2015, al quale erano stati convocati la c.c., il S. e la C. A., è
    stato rinviato al 9.9.2015, ma tale rinvio non è stato comunicato alle parti convocate (o almeno ciò
    non risulta dal verbale di mediazione);
  • rilevato che l’incontro del 9.9.2015, su istanza del R., è stato rinviato al 29.9.2015, ma neppure tale
    rinvio risulta comunicato alle parti convocate;
  • ritenuto dunque che, in mancanza della comunicazione del rinvio, le parti convocate non
    avrebbero potuto partecipare agli incontri del 9.9.2015 e del 9.2015;
  • rilevato, peraltro, che la c.c. ha chiesto in data 19.8.2015 il differimento dell’incontro fissato per il
    21.8.2015 al periodo successivo alla sospensione feriale, e che il 21.9.2015 aveva chiesto
    comunicazioni in merito alla stessa procedura di mediazione, non avendo ricevuto più alcun
    avviso;
  • ritenuto che la mancata partecipazione della c.c. e delle altre parti non possa considerarsi
    ingiustificata, come erroneamente affermato nel verbale di mediazione infruttuosa del 9.2015;
  • ritenuto che la lesione del contraddittorio determini la nullità della procedura di mediazione;
  • ritenuto, quindi, di disporre la rinnovazione della mediazione, assegnando alla parte attrice
    termine di quindici giorni decorrenti dalla data del 15.5.2017 per assicurare la comunicazione del
    presente provvedimento da parte della Cancelleria;
    P.T.M.
    Dichiara la nullità della procedura di mediazione già espletata;
    Ordina la rinnovazione del procedimento di mediazione, assegnando a tal fine alla parte attrice
    termine di quindici giorni decorrenti dal 15.5.2017.
    Rinvia la causa all’udienza del 23.11.2017 ore 9.00 per verificare l’esito della mediazione.
    Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai procuratori delle parti
    costituite.
    Così deciso in Messina il 10 maggio 2017.
    Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2017.
    Data udienza 10 maggio 2017
    Massima redazionale
    Procedimento di mediazione
    Attenzione alla scelta dell’Organismo di Mediazione. In un giudizio in tema di responsabilità
    medica, i convocati sollevano la mancata comunicazione dei rinvii delle sessioni di mediazione da
    parte dell’Organsmo di Mediazione. Il giudice dichiara la nullità della procedura di mediazione già
    espletata, ordina la rinnovazione del procedimento di mediazione, assegnando a tal fine alla parte
    attrice termine di quindici giorni e rinvia la causa di sei mesi per verificare l’esito della
    mediazione.
    GIURISPRUDENZA
    GIURISPRUDENZA
    Data udienza 10 maggio 2017
    Massima redazionale
    Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione
    obbligatoria – Principio del contraddittorio – Inosservanza – Nullità del
    procedimento – Effetti
    In tema di mediazione obbligatoria, ove il procedimento non si sia svolto nel rispetto del principio
    del contraddittorio, il giudice, dichiarandone la nullità, ne ordina la rinnovazione, assegnando al
    contempo alla parte attrice il termine di quindici giorni per il corretto espletamento della
    procedura (Nel caso di specie, dal verbale di infruttuosa mediazione non era dato evincere la
    comunicazione alle parti convocate dei rinvii disposti per la celebrazione degli incontri in cui si articola il procedimento).

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