Trib. di: Messina – Ordinanza del: 10-05-2017 – Giudice: Milena Aucelluzzo
TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
N.R.G. XXX/2014
Il Giudice
Letti gli atti del giudizio;
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 3.2017;
vista l’eccezione di improcedibilità sollevata dai convenuti e dalla terza chiamata e di nullità della
mediazione;
- rilevato che la procedura di mediazione è stata promossa dalla parte attrice;
- ritenuto che l’espletamento della mediazione non sia avvenuto nel rispetto del principio del
contraddittorio; - rilevato, invero, che l’incontro del 21.8.2015, al quale erano stati convocati la C.C., il S. e la C. A. , è
stato rinviato al 9.9.2015, ma tale rinvio non è stato comunicato alle parti convocate (o almeno ciò
non risulta dal verbale di mediazione);
GIURISPRUDENZA - rilevato che l’incontro del 9.9.2015, su istanza del R., è stato rinviato al 29.9.2015, ma neppure tale
rinvio risulta comunicato alle parti convocate; - ritenuto dunque che, in mancanza della comunicazione del rinvio, le parti convocate non
avrebbero potuto partecipare agli incontri del 9.9.2015 e del 9.2015; - rilevato, peraltro, che la C.C. ha chiesto in data 19.8.2015 il differimento dell’incontro fissato per
il 21.8.2015 al periodo successivo alla sospensione feriale, e che il 21.9.2015 aveva chiesto
comunicazioni in merito alla stessa procedura di mediazione, non avendo ricevuto più alcun
avviso; - ritenuto che la mancata partecipazione della C.C. e delle altre parti non possa considerarsi
ingiustificata, come erroneamente affermato nel verbale di mediazione infruttuosa del 9.2015; - ritenuto che la lesione del contraddittorio determini la nullità della procedura di mediazione;
- ritenuto, quindi, di disporre la rinnovazione della mediazione, assegnando alla parte attrice
termine di quindici giorni decorrenti dalla data del 15.5.2017 per assicurare la comunicazione del
presente provvedimento da parte della Cancelleria;
P.T.M.
Dichiara la nullità della procedura di mediazione già espletata;
Ordina la rinnovazione del procedimento di mediazione, assegnando a tal fine alla parte attrice
termine di quindici giorni decorrenti dal 15.5.2017.
Rinvia la causa all’udienza del 23.11.2017 ore 9.00 per verificare l’esito della mediazione.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai procuratori delle parti
costituite.
Così deciso in Messina il 10 maggio 2017.
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2017.
Data udienza 10 maggio 2017
Integrale
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione
GIURISPRUDENZA
obbligatoria – Principio del contraddittorio – Inosservanza – Nullità del
procedimento – Effetti
Tribunale di Firenze Ordinanza 17 febbraio 2017
TRIBUNALE DI MESSINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
n. R.G. XXX/2014 Il Giudice - Letti gli atti del giudizio;
- sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 3.2017;
- vista l’eccezione di improcedibilità sollevata dai convenuti e dalla terza chiamata e di nullità della
mediazione; - rilevato che la procedura di mediazione è stata promossa dalla parte attrice;
- ritenuto che l’espletamento della mediazione non sia avvenuto nel rispetto del principio del
contraddittorio; - rilevato, invero, che l’incontro del 21.8.2015, al quale erano stati convocati la c.c., il S. e la C. A., è
stato rinviato al 9.9.2015, ma tale rinvio non è stato comunicato alle parti convocate (o almeno ciò
non risulta dal verbale di mediazione); - rilevato che l’incontro del 9.9.2015, su istanza del R., è stato rinviato al 29.9.2015, ma neppure tale
rinvio risulta comunicato alle parti convocate; - ritenuto dunque che, in mancanza della comunicazione del rinvio, le parti convocate non
avrebbero potuto partecipare agli incontri del 9.9.2015 e del 9.2015; - rilevato, peraltro, che la c.c. ha chiesto in data 19.8.2015 il differimento dell’incontro fissato per il
21.8.2015 al periodo successivo alla sospensione feriale, e che il 21.9.2015 aveva chiesto
comunicazioni in merito alla stessa procedura di mediazione, non avendo ricevuto più alcun
avviso; - ritenuto che la mancata partecipazione della c.c. e delle altre parti non possa considerarsi
ingiustificata, come erroneamente affermato nel verbale di mediazione infruttuosa del 9.2015; - ritenuto che la lesione del contraddittorio determini la nullità della procedura di mediazione;
- ritenuto, quindi, di disporre la rinnovazione della mediazione, assegnando alla parte attrice
termine di quindici giorni decorrenti dalla data del 15.5.2017 per assicurare la comunicazione del
presente provvedimento da parte della Cancelleria;
P.T.M.
Dichiara la nullità della procedura di mediazione già espletata;
Ordina la rinnovazione del procedimento di mediazione, assegnando a tal fine alla parte attrice
termine di quindici giorni decorrenti dal 15.5.2017.
Rinvia la causa all’udienza del 23.11.2017 ore 9.00 per verificare l’esito della mediazione.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai procuratori delle parti
costituite.
Così deciso in Messina il 10 maggio 2017.
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2017.
Data udienza 10 maggio 2017
Massima redazionale
Procedimento di mediazione
Attenzione alla scelta dell’Organismo di Mediazione. In un giudizio in tema di responsabilità
medica, i convocati sollevano la mancata comunicazione dei rinvii delle sessioni di mediazione da
parte dell’Organsmo di Mediazione. Il giudice dichiara la nullità della procedura di mediazione già
espletata, ordina la rinnovazione del procedimento di mediazione, assegnando a tal fine alla parte
attrice termine di quindici giorni e rinvia la causa di sei mesi per verificare l’esito della
mediazione.
GIURISPRUDENZA
GIURISPRUDENZA
Data udienza 10 maggio 2017
Massima redazionale
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione
obbligatoria – Principio del contraddittorio – Inosservanza – Nullità del
procedimento – Effetti
In tema di mediazione obbligatoria, ove il procedimento non si sia svolto nel rispetto del principio
del contraddittorio, il giudice, dichiarandone la nullità, ne ordina la rinnovazione, assegnando al
contempo alla parte attrice il termine di quindici giorni per il corretto espletamento della
procedura (Nel caso di specie, dal verbale di infruttuosa mediazione non era dato evincere la
comunicazione alle parti convocate dei rinvii disposti per la celebrazione degli incontri in cui si articola il procedimento).