TRIBUNALE di ROMA SEZIONE XIII°
O R D I N A N Z A
Il Giudice,
dott. Massimo Moriconi,
letti gli atti, le note scritte e le istanze delle parti,
osserva:
con ordinanza del 4.11.2019 il Giudice disponeva un percorso di mediazione demandata
guidata con indicazioni motivazionali.
Con successiva ordinanza del ϭϲ.ϲ.ϮϬϮϬ il Giudice confermava l’invio in mediazione
argomentando come segue:
pacifico essendo che il procedimento di mediazione demandata disposto con ordinanza del
giudice del 4.11.2019 non si è potuto svolgere per giustificato motivo (Covid 19), uno dei
soggetti ai quali viene fatto obbligo di partecipare e precisamente spa Generali Italia ha
richiesto al giudice, con le note del ϭϴ.ϱ.ϮϬϮϬ, di revocare l’ordinanza in quanto che l’esito
della mediazione non potrà che essere negativo non essendo volontà di Generali Italia spa
rinunciare all’eccezione preliminare di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni
vantato dalle attrici.
Il giudice non condivide tale pregiudiziale opposizione ad intavolare qualsivoglia trattativa.
Come espresso in innumerevoli provvedimenti anche editi anche on line, rifuggire dal
percorso di mediazione sulla base della preventiva convinzione di essere dalla parte della
ragione, costituisce una evidente e insanabile aporia, alla stregua della quale l’istituto della
mediazione (come pure qualsiasi altro percorso diretto a perseguire un accordo) , sarebbe
un inutile orpello .
Cfr. ex multis sentenza Tribunale di Roma n.3689/17 del 23.2.2017 rg 17051-12 in
Massimario Medyapro e Massimo Moriconi, “NonSoloSentenze”, edito da Il Pensiero
Giuridico pag. 65 e ss.
Peraltro, è incomprensibile come si possa assumere un atteggiamento così tetragono per
chi conosca il sistema normativo e quello giudiziario del Paese ove la certezza degli esiti del
giudizio, qualsiasi cosa ciò voglia significare, non esiste né è mai esistita.
Il giudice pertanto conferma pienamente l’ordinanza del ϰ.ϭϭ.ϮϬϭϵ ( compreso quanto
ricordato ed esposto in ordine a nota 2 Ϳ e l’invio in mediazione ivi contenuto.
La mediazione, ritualmente introdotta dagli attori, con la presenza quanto a spa Generali,
convocata, del solo difensore, si concludeva negativamente.
Ritiene il giudicante che preliminarmente (al rinvio per la decisione), si debbano acquisire
informazioni dalle parti o in mancanza dall’Organismo di mediazione compulsato, circa il titolo di rappresentanza in capo all’avvocato difensore di spa Generali, presente in
mediazione.
Ciò al fine di valutare la ritualità di tale presenza, in relazione a quanto prescritto dalla
legge, come correttamente interpretata da Cassazione 7.3.2019 n. 8473/19 (e ss.)
P.Q.M.
a scioglimento della riserva,
x INVITA le parti a ottemperare a quanto supra disposto, con riserva di richiedere
informazioni all’Organismo di Mediazione incaricato.
x RINVIA , in modalità note scritte, all’udienza del 22.3.2021.
FARE AVVISI
Roma lì 11/01/2021 Il Giudice
dott.cons.Massimo Moriconi