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11.03.2022 – Roma – Cassazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1076-2020 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 10, presso lo studio dell’avvocato LICIA POLIZIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELA DE MARTINO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VALERIO

TORRE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1146/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 02/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Osserva:

Il relatore si è, una prima volta, espresso sul ricorso, del quale ha proposto la definizione nell’adunanza camerale della Sesta Sezione, siccome appresso:

“ritenuto che la vicenda, per quel che ancora qui residua d’utilità, può riassumersi nei termini seguenti:

– la Corte d’appello di Salerno con la sentenza di cui in epigrafe, rigettata l’impugnazione avanzata da C.A. nei confronti del Condominio di viale Dei Tigli, 1, Salerno, confermò la statuizione di primo grado, che aveva dichiarato la domanda improcedibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione; (…);

considerato che il motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere il Giudice dell’appello esaminato il documento costituito dalla domanda di mediazione, ma solo il verbale di causa, traendone l’erroneo convincimento di non essere stata data prova dell’esperito tentativo di conciliazione a cagione del difetto di specificità sotto il profilo riguardante “persone, petitum e causa petendi”, salvo verifica degli atti, puntualmente indicati in ricorso (all. di cui alla lettere c e f), appare fondato, stante che il riferimento compiuto al caso concreto portato in mediazione risulterebbe dalla relativa domanda conciliativa;

che, invero, il documento evocato, ritualmente introdotto nel dibattito di merito, risulterebbe decisivo in punto di procedibilità della domanda (cfr. S.U. n. 8053/2014)”.

Con ordinanza interlocutoria n. 14773/2021, depositata il 27/5/2021 il Collegio ha disposto l’acquisizione del fascicolo del grado d’appello.

Pervenuto il predetto fascicolo deve concludersi per l’inammissibilità del ricorso, tenendo conto delle seguenti

valutazioni:

– a dispetto di quanto asserito in calce al ricorso non consta che in questa sede il ricorrente abbia prodotto la domanda di mediazione e il relativo verbale negativo;

– nè tali atti è dato rinvenire dall’acquisito fascicolo d’appello;

– per contro, dalla sentenza di primo grado, presente nel fascicolo d’appello, si coglie nel dettaglio la ragione della non conferenza dell’addotto tentativo di conciliazione, avendo la parte onerata “prodotto in atti un verbale di conciliazione che risulta pacificamente non afferire all’oggetto del giudizio, atteso che reca data antecedente al provvedimento di rimessione alla mediazione e non riporta gli elementi essenziali corrispondente alla domanda (persone, petitum e causa petendi), in esatta simmetria tra i fatti di mediazione e quelli esposti in sede processuale”;

– da quanto esposto deriva la non scrutinabilità della censura per difetto di specificità sotto il profilo dell’autosufficienza.

Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”.

Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore dell’intimato Condominio, il quale resiste con controricorso, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2022

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