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12.05.2016 – Verona – Vaccari

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il giudice dott. Massimo Vaccari
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa tra C. snc, con l’avv. B
Contro
D., con l’avv. E
A scioglimento della riserva assunta all’odierna udienza;
Rilevato il difetto della condizione di procedibilità della riconvenzionale spiegata dall’istituto di
credito e avente ad oggetto la condanna degli attori al pagamento in proprio favore della somma
di euro 32.618,00 a titolo di saldo di un rapporto di conto corrente;
che a tale conclusione non osta la circostanza che la mediazione si è svolta prima dell’inizio del
giudizio su iniziativa degli attori perché, sebbene alla procedura stragiudiziale abbia partecipato
validamente ed efficacemente il difensore dell’istituto di credito, dal verbale del procedimento,
invero piuttosto sintetico, che è estato dimesso all’odierna udienza risulta che in quella fase le parti
non discussero della pretesa oggi svolta dalla banca;
che si è pertanto in presenta di una riconvenzionale c.d. inedita, anch’essa soggetta alla
mediazione ai sensi dell’art.5 comma 1 bis d.lgs.28/2010;
che a favore ella sottoposizione anche di tale domanda al tentativo obbligatorio di conciliazione
militano le seguenti considerazioni:
1- La Cassazione (Cass. Sez. III,18 gennaio 2006, n.830) ha interpretato una norma analoga, ed anzi
identica nella sua prima parte, all’art.5 comma 1 bis d.lgs.28/2010, ossia l’art. 46 l.3 maggio 1982 n.
3, ora art. 11 d.lgs. 150/2011 (norma che così esordisce: “Chi intende proporre in giudizio una
domanda relativa ad una controversia agraria..”), nel senso che l’onere del preventivo esperimento
del tentativo di conciliazione sussiste anche nei confronti del convenuto che proponga una
riconvenzionale secondo uno dei criteri di collegamento previsti dall’art. 36 c.p.c.;
2- Il termine convenuto utilizzato dall’art.5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010, per indicare il soggetto
che eccepisce l’improcedibilità della domanda ben può essere riferito all’attore rispetto alla
domanda riconvenzionale
3- L’esclusione della domanda del convenuto dall’ambito di applicazione dell’art.5 comma 1 bis
provocherebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra attore e convenuto del tutto
illegittima.
Che alle suddette considerazioni non potrebbe validamente obiettarsi che la norma in esame deve
essere interpretata restrittivamente, costituendo una deroga al diritto di azione, atteso che tale
argomento presuppone che la norma sia inequivoca nell’escludere dall’obbligo di mediazione le
domande cumulate mentre, dopo quanto detto sopra, così non è;
Che deve parimenti escludersi che lo svolgimento di un secondo procedimento di mediazione
dopo l’esito infruttuoso del primo sia inutile e dispendioso poiché esso avviene sulla base di una
circostanza sopravvenuta costituita dalla domanda di condanna del soggetto convenuto ed essa è
idonea a indurre le parti a riconsiderare la possibilità di una definizione transattiva della
controversia;
P.Q.M.
Assegna alle parti termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per
depositare l’istanza di mediazione e rinvia la causa all’udienza del 13 ottobre 2016 h.9.30
Verona 12/05/2016
Il Giudice

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