La condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di ammontare pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi del secondo periodo dell’art. 8, co. 4 – bis, D.lgs 28/2010, in virtù della sua natura sanzionatoria, deve essere adottata nei confronti di ciascuna delle parti che non abbiano partecipato senza giustificato motivo al procedimento di mediazione. Ciò tanto più nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, le posizioni delle parti “…non siano inscindibili ed esse possano quindi valutare indipendentemente l’una dall’altra di aderire alla prospettiva conciliativa”.
SENTENZA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Verona,
sezione III Civile, Dott. Massimo Vaccari
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. SRL IN LIQUIDAZIONE e L. C. C. hanno proposto opposizione davanti a questo Tribunale al decreto in data 08.11.2013 con il quale era stato loro ingiunto, nelle loro rispettive qualità di debitrice principale e di garante, di pagare alla Banca P. la somma di euro 491.488,43, oltre agli interessi convenzionali, a titolo di saldo del c/c n. 2036/33 con annessa apertura di credito, aperto presso la filiale di Peschiera del suddetto istituto di credito.
A sostegno della domanda di revoca, annullamento, declaratoria di nullità e/o inefficacia del decreto opposto gli attori hanno dedotto i seguenti motivi:
1.inidoneità della documentazione allegata al ricorso monitorio a costituire prova scritta del credito ingiunto;
2. illegittimità del recesso operato dall’istituto di credito dai contratti in essere con la A. SRL IN LIQUIDAZIONE, in quanto fondato su un presupposto non corrispondente al vero;
3. previo il disconoscimento della conformità all’originale dei documenti prodotti in fase monitoria dalla controparte, nullità dei contratti azionati da quest’ultima in quanto non preceduti dall’informativa prescritta per legge, e comunque inadempiuti rispetto all’obbligazione di informare il cliente circa la natura dell’operazione effettuata e all’opportunità della stessa.
La convenuta si è costituita in giudizio resistendo alla domanda avversaria e assumendone l’infondatezza.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti, la domanda attorea è palesemente infondata e va pertanto va rigettata, stante l’inconsistenza dei motivi addotti a sostegno di essa.
Quanto al primo di essi deve qui ribadirsi che è smentito dalla documentazione allegata al ricorso monitorio, che è costituita dagli estratti conto relativi ad un periodo di più di un anno (doc.5).
A ciò aggiungasi che in fase di opposizione la convenuta ha integrato la predetta documentazione , producendo gli estratti conto relativi agli anni 2010 e 2011, consentendo cosi ad avere a disposizione gli estratti conto dall’ inizio del rapporto fino alla sua conclusione.
Anche il secondo motivo di opposizione è smentito dalla corrispondenza prodotta da parte convenuta, che dà conto di come effettivamente le trattative tra le parti per la ristrutturazione del debito della società opponente non avessero sortito esito ben prima del recesso della convenuta. A ciò aggiungasi che anche gli eventi successivi a quel momento, come opportunamente evidenziato dalla difesa dell’opposta, confermano che la A. SRL IN LIQUIDAZIONE aveva abbandonato quella prospettiva, atteso che in data 18.04.2014 aveva presentato proposta di concordato preventivo presso questo Tribunale (doc.4 di parte convenuta).
Quanto infine all’ultimo motivo di opposizione, va innanzitutto condiviso il rilievo, sollevato dalla convenuta, di inammissibilità del disconoscimento operato dagli attori in quanto generico. Parimenti generica però risulta la deduzione attorea circa la pretesa violazione dei obblighi informativi da parte della convenuta, atteso che essa non è stata corredata dalla individuazione dello specifico oggetto della informativa
che sarebbe stata omessa, con la conseguenza che non si comprende se essa dovesse consistere in elementi ulteriori rispetto al contenuto, già molto dettagliato, dei contratti prodotti in causa.
Non va infine trascurato che ulteriore elemento di prova sfavorevole agli attori è costituito dalla loro mancata partecipazione al procedimento di mediazione svoltosi in corso di causa, della quale essi non hanno addotto nessuna giustificazione, e che ben può essere valorizzato ai fini della decisione alla luce del disposto dell’art. 8, comma 5 d. lgs. 28/2010.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, esse vanno poste a carico degli attori opponenti in applicazione del principio della soccombenza. Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014.
In particolare il compenso per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione può essere determinato assumendo a riferimento i corrispondenti valori medi di liquidazione previsti dal succitato regolamento, incluso in quello per la terza delle predette fasi quello relativo alla assistenza in fase di mediazione. Il compenso per la fase decisionale invece va quantificato in una somma pari al corrispondente valore medio di liquidazione, ridotto del 30 %, alla luce della considerazione che la prima è consistita nel solo deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.. e nella partecipazione ad una udienza, mentre nella fase decisionale le parti hanno ripreso le medesime argomentazioni che avevano già svolto in precedenza.
Sull’importo riconosciuto a titolo di compenso per la fase di merito alla convenuta spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15 % della somma sopra indicata e di quelle vive, quantificate in euro 73,80 di cui 48,80 per l’avvio della mediazione.
Ciascuno degli attori va anche condannato al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato ai sensi dell’art. 8 comma 5, secondo periodo del d. lgs. 28/2010.
Tale condanna infatti, avendo natura sanzionatoria, va adottata nei confronti di ciascuna delle parti che non abbiano partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, a fortiori quando, come nel caso di specie, le loro posizioni non siano inscindibili ed esse possano quindi valutare indipendentemente l’una dall’altra di aderire alla prospettiva conciliativa.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta le domande avanzate dagli attori opponenti e per l’effetto condanna gli stessi, in solido tra loro, a rifondere alla convenuta opposta le spese del presente giudizio, che liquida nella somma di euro 19.699,80, di cui euro 19.626,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa.
Condanna altresì gli attori al versamento all’entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 528,00 ciascuno.
Verona 12/11/2015
il Giudice