Mediazione demandata: il termine per l’esperimento del procedimento di mediazione è ordinatorio
Corte d’Appello civile di Firenze, sentenza del 13/01/2020
Commento: Partendo dal presupposto che l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità per alcune tipologie di giudizi, è comunque necessario chiarire quale sia la natura del termine di 15g assegnato dal giudice per l’esperimento della procedura. In riferimento a detto termine, infatti, sussistono due orientamenti. Il primo, minoritario e più risalente nel tempo, che qualifica il termine di 15g come perentorio.
Un altro, più recente e maggioritario, secondo il quale la natura del termine è, invece, ordinatoria. La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza in commento, si allinea a quanto già affermato dalla Corte d’appello
Milano, 24 maggio 2017 e 4 luglio 2019, nel qualificare il termine come ordinatorio.
A giustificare tale qualificazione due argomenti. Da un lato, infatti, i termini sono perentori solo quando la
legge li qualifica come tali. E nel caso del termine concesso dal giudice per l’avvio della mediazione ciò non accade. Dall’altro lato, invece, è la stessa funzione del termine che ne esclude implicitamente la perentorietà.
Il termine, infatti, si riferisce al solo svolgimento e non alla instaurazione della procedura di mediazione. La domanda di mediazione, di conseguenza, ben può essere presentata oltre i 15 g concessi. Fondamentale è che il solo primo incontro si svolga entro l’udienza di rinvio fissata per l’effettivo svolgimento della mediazione.