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13.01.2020 – Torino – Peila

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Sezione Ottava civile

Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

nella causa civile iscritta al n. 20637/2019 di R.G., promossa da:

A.F., res. in T. ((…)) ed altri in qualità di procuratore generale della Sig.ra B.P. ((…)),

S.M., res. in R. ((…)), G.M.G., res. in G. ((…)),

Z.M., res. in P. T.se ((…)),

C.G., res. in S. R. C. ((…)),

M.B. s.r.l., res. in T. ((…)),

G.G., res. in C. ((…))

elettivamente domiciliata in Torino alla via Conte Rosso n. 3 presso lo studio dell’avv. Cinzia Cagnola che li rappresenta e difende come da procura in atti;

Parte attrice

Contro Condominio “S.” con sede in S. D. (To) piazza I. reggimento A. in persona dell’amministratore G.F. elettivamente domiciliato in Alba alla via Roma n. 4 presso lo studio dell’avv. Matteo Scagliola del Foro di Asti che lo rappresenta e difende come da procura in atti;

Parte resistente

Oggetto: impugnazione di deliberazioni dell’assemblea di condominio.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Parti attrici instano per la dichiarazione di nullità e/o per l’annullamento delle deliberazioni assunte nell’assemblea tenutasi in data 27 aprile 2019 ed il Condominio convenuto ne chiede il rigetto.

L’eccezione di improcedibilità della domanda non è accoglibile.

Nella decisione richiamata dalla difesa di parte convenuta, la Corte di Cassazione ha affermato che “nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.lgs. n. 28 del 2010 è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste” ed ha puntualizzato che “la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. Laddove, per la rilevanza della partecipazione, o della mancata partecipazione, ad alcuni momenti processuali, o per l’attribuzione di un particolare valore alle dichiarazioni rese dalla parte, la legge non ha ritenuto che la parte potesse farsi sostituire, attribuendo un disvalore, o un preciso significato alla sua mancata comparizione di persona, lo ha previsto espressamente (v. art. 231 c.p.c., sulla risposta all’interrogatorio formale: “La parte interrogata deve rispondere personalmente” e il successivo art. 232 che fa discendere precise conseguenze alla mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio): v. Cass. n. 15195 del 2000: “L’interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad esso oralmente e personalmente, in base all’art. 231 cod. proc. civ.. Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore. Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l’azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche – ma non solo – dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto ( ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all’art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla

mediazione può essere conferita con una procura speciale sostanziale” e “la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista” (Cass. civ., Sez. III, 27 marzo 2019, n. 8473).

A differenza di quanto illustrato dalla difesa di parte convenuta, il Supremo Collegio non ha stabilito che la “procura speciale sostanziale” debba essere autenticata da un pubblico ufficiale munito dei necessari poteri (tesi affermata nella decisione oggetto di impugnazione), ma ha soltanto escluso la legittimità della “procura alle liti”.

Nella fattispecie, sulla base di quanto risulta dal verbale di mediazione redatto in data 23 luglio 2019 l’avv. Cinzia Cagnola era munita di una “delega del 27 maggio 2019” ed il Mediatore non ha rilevato alcuna irregolarità della medesima.

La procura alle liti rilasciata per questo giudizio è datata 22 luglio 2019 ed è pertanto evidente che la procura rammostrata al Mediatore dall’avv. Cinzia Cagnola non era quella rilasciata dagli attori ai fini dell’introduzione del giudizio.

Non solo.

L’esito della mediazione è stato negativo attesa l’omessa partecipazione dell’amministratore del Condominio.

La giustificazione allegata nella comparsa di costituzione (“con missiva a mezzo p.e.c. l’arch. E.S. avrebbe richiesto espressamente un rinvio per consentire il conferimento del mandato da parte dell’assemblea”) non è stata verbalizzata dal Mediatore e non è stata neppure provata in giudizio.

Anche a voler ritenere veritiera la tesi dell’invio della richiesta di rinvio, la stessa non sarebbe comunque tale da essere ritenuta “un giustificato motivo” posto che era onere dell’arch. E.S. convocare l’assemblea in tempo utile per poter partecipare all’incontro di mediazione del 23 luglio 2019.

Prima di esaminare il merito, si evidenzia che la difesa di parte attrice ha allegato per la prima volta in sede di comparsa conclusionale “che le delibere assunte ai punti 5) e 6) del verbale assembleare “devono essere dichiarate nulle per aver deliberato su argomenti non di competenza del Condominio convenuto (impianto di riscaldamento e criteri di ripartizione, impianto idrico etc.)” (cfr. pag. 2).

La difesa di parte convenuta non ha accettato il contraddittorio e la censura non viene pertanto esaminata.

Da ciò consegue l’irrilevanza ai fini di causa della produzione della sentenza Tribunale di Torino, Sez. VIII, n. 600/2000.

Le doglianze relative alla asserita illegittima adozione delle deliberazioni di riparto delle spese assunte in data 27 aprile 2019 per errata indicazione (ed utilizzo quale criterio di riparto) dei millesimi “che lo S. ha nel Supercondominio”, ed in particolare quelli di cui “la S.S.F. srl è titolare nel Condominio O.”, nonché “l’indicazione di 309 anziché 284,24 millesimi” sono state oggetto di precedenti impugnazioni di deliberazioni assembleari, una della quali decisa con la sentenza Tribunale di Torino, Sezione VIII, n. 3992 del 18 novembre 2020, che in questa sede viene integralmente richiamata ai fini di cui all’art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.

In particolare, si era ivi accertato che “nell’assemblea condominiale del 23 marzo 2019, i condomini hanno discusso il seguente ordine del giorno: “8. Definizione dell’afferenza della proprietà S.F. srl al condominio S. e conseguenti provvedimenti. Delibera in ordine alla predisposizione di nuove tabelle millesimali e/o alla proposizione del procedimento giudiziale per la determinazione delle stesse” ed hanno così deliberato:

“Il presidente chiede all’amministratore di relazionare in merito alle decisioni prese in precedenti assemblee sul punto. L’amministratore legge quanto deliberato nell’assemblea del 29.07.18 e del 15.12.18. Si precisa inoltre che le tabelle redatte dal geom. M. erano state predisposte dalla precedente proprietà dell’intero complesso indiviso della scala B e che l’amministratore le utilizza così come redatte. Tutti i proprietari del civico 18 hanno approvato le tabelle millesimali relative alla propria scala nonostante le doglianze dell’avv. Cagnola in merito che probabilmente ignora che la sua assistita S.S.F. s.r.l. ha accettato tali millesimi sin dal 2013 e ha partecipato e approvato i relativi riparti spese fino al 2017. L’assemblea condivide ed approva all’unanimità tutti i bilanci e riparti inviati negli ultimi anni dall’amministratore S. con le tabelle millesimali così come indicate. La S.S.F. s.r.l. fa parte di fatto del condominio S.; l’assemblea pertanto approva all’unanimità anche la suddivisione così come riportata dall’amministratore nei riparti. Si riporta quanto asserito dall’avv. Lentini: “Circa la proprietà S.F., la sua afferenza al condominio S. è fattuale: poiché gode di parti condominiali è tenuta a partecipare alle spese”.

Ebbene, nella successiva deliberazione del 27 aprile 2019 oggetto del presente giudizio i condomini si sono limitati ad utilizzare i criteri deliberati nell’assemblea del 23 marzo 2019, con la conseguenza che le doglianze di parti attrici avrebbero dovuto essere proposte con l’impugnazione della suddetta deliberazione.

Nel precedente richiamato, questo giudice aveva altresì evidenziato che “La censura relativa alla erroneità della tabella redatta dal geometra M. (doc. 10) perché “non tiene conto nella colonna Ripartizione S. delle otto unità immobiliari di cui S.S.F. srl è proprietaria al secondo piano perché tali unità immobiliari fanno parte del Condominio O. e non del Condominio S.” (pag. 5 atto di citazione) non può essere esaminata in questo giudizio, in cui peraltro non è neppure convenuto il Condominio O., perché volta alla modificazione della tabella millesimale sia del Condominio S. che del Condominio O., e quindi deve essere proposta a norma dell’art. 69 disp. att. c.c. e non con l’impugnazione ex art. 1137 II c.c.”.

Per quanto attiene alle ulteriori lamentele, si precisa quanto segue.

A differenza di quanto allegato dalla difesa di parti attrice, nell’assemblea del 27 aprile 2019 i condomini non hanno “votato la non revoca del rappresentante in carica”, bensì – come correttamente esposto dalla difesa di parte convenuta – “Il presidente dell’assemblea condominiale, in detta sede, ha, innanzitutto, sottolineato come la questione della nomina del rappresentante del Condominio S. nel Supercondominio fosse già stata trattata nell’assemblea del 23/03/2019 (non impugnata da controparte), il cui passaggio viene (come già nel verbale impugnato) di seguito integralmente trascritto: “Il Presidente, in merito al suddetto punto all’OdG, chiede a E. le sue intenzioni circa il suo ruolo di rappresentante S. nel Supercondominio ‘O.- S.’. Il rappresentante ad oggi in carica manifesta l’intenzione di proseguire nel proprio incarico. L’assemblea rileva all’unanimità che il condominio ‘non è in mancanza del rappresentante’ come recita il testo di legge; non ritiene dunque necessario affrontare l’argomento messo all’odg perché il problema non sussiste.

L’assemblea rinnova all’unanimità la fiducia al prof. E. per l’impegno da lui assunto e per la disponibilità manifestata in tutte le fasi del mandato e delle controversie legali” (punto 7, pag. 6, doc. 15). A quel punto, il presidente dell’assemblea, sig.ra A., chiarisce che il rappresentante è già stato validamente nominato, oltre che confermato nell’assemblea del 23/03/2019, e pertanto il Condominio è già munito di un rappresentante, il cui mandato, secondo la normativa in vigore, non è sottoposto ad alcun termine di scadenza. A fronte della conferma espressa dal Prof. E. di voler proseguire nel proprio incarico, il presidente esprime allora all’assemblea tutta la propria perplessità in ordine ad una nuova votazione. Tuttavia, a fronte delle insistenze di alcuni condomini, interviene la votazione in ordine alla revoca del rappresentante, che ha comunque esito negativo. Ciononostante, il sig. A.F., odierno attore, chiede di procedere (posto che la revoca del rappresentante non sarebbe stata indicata nell’ordine del giorno) alla nomina di un nuovo rappresentante, il sig. A., che, dopo ampie discussioni, viene regolarmente effettuata: “il presidente invita quindi l’assemblea a procedere alla votazione per il sig. A. le cui risultanze sono: voti favorevoli per 55,76 mill., voti contrari per 191,37 mill. L’esito della votazione è sfavorevole e pertanto il sig. E. non viene sostituito e rimane in carica” (cfr. pag. 3, doc. 11). I medesimi condomini, con gli stessi millesimi (191,37), riconfermano poi la fiducia già riposta nel proprio rappresentante” (pag. 15).

Riassumendo, il sig. E. non ha rassegnato le dimissioni, l’assemblea ha votato la nomina di un nuovo rappresentante nella persona del sig. A. ma l’esito della votazione è stato negativo, e, quindi, il Presidente ha correttamente dichiarato la permanenza in carica del precedente rappresentante non revocato né dimissionario.

Circa l’illegittimo riparto della somma di Euro 39.099,23 in sede di bilancio preventivo ordinario 2018/2019, si rileva che – come correttamente chiarito dal Condominio – “nel riparto tra i condomini delle spese previste per l’anno in corso debba essere sommato agli importi di cui al “Bilancio preventivo di gestione 2018/2019” anche il “Saldo di fine Es. prec.”, così come correttamente indicato nella quart’ultima colonna di detto prospetto (doc. 11c). Nella ripartizione delle spese tra i condomini si deve infatti necessariamente tener conto del saldo negativo di cui al pregresso esercizio ed imputare ai condomini morosi anche le spese non pagate degli anni precedenti (pag. 17 comparsa di costituzione).

Il saldo dell’esercizio precedente era pari ad Euro 24.099,23, a cui occorre aggiungere l’importo di Euro 15.000,00, per la somma complessiva correttamente indicata nel riparto di Euro 39.099,23.

A fronte di tale documentato chiarimento, la difesa di parte attrice non ha nulla replicato.

Per quanto attiene, invece, alla decisione di prevedere un fondo di Euro 15.000,00 per le spese legali, si richiama il principio di diritto secondo cui “il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all’osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all’eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l’assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito” (Cass. civ., Sez. VI-II, 25 febbraio 2020, n. 5061).

La scelta dei condomini di costituire un fonde spese è una decisione di merito che non può essere oggetto di valutazione in questa sede.

Per i suesposti motivi si rigettano tutte le domande di parte attrice.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del non elevato grado di difficoltà della causa, degli incombenti svolti (assenza di istruttoria orale) e di ogni altro elemento di determinazione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. (tariffa minima, valore indeterminato, complessità bassa).

Attesa la soccombenza di parte attrice, non viene accolta la domanda di condanna della controparte alla responsabilità aggravata.

P.Q.M.

il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, rigetta tutte le domande di parte attrice;

visto l’art. 91 c.p.c. dichiara tenuta e condanna parti attrici, in solido tra loro, al pagamento a favore di parte convenuta delle spese processuali del presente giudizio di opposizione che liquida in Euro 2.768,00 per competenze professionali (di cui Euro 810,00 per fase di studio, Euro 574,00 per fase introduttiva ed Euro 1.384,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge come richiesti.

Così deciso in Torino, il 13 gennaio 2021.

Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2021.

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