La Corte d’Appello di Milano dispone alle parti di comparire personalmente e al mediatore di formulare una proposta e comunicare in cancelleria l’esito.
Trib. di Corte d’Appello Milano
Ordinanza del 13-09-2016
Giudice: Francesca Fiecconi
Materia: Contratto di fornitura
Argomento: Partecipazione personale, Proposta del mediatore
CORTE D’APPELLO di MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Amedeo Santosuosso dott. Francesca Fiecconi dott. Maria Iole Fontanella
Presidente Consigliere Relatore Consigliere
Nella causa iscritta al n. r.g. ……./2016 promossa da:
XXX SRL, con il patrocinio dell’avv. JJJJ, elettivamente domiciliato in VIA …. MILANO presso il difensore Avv. DDDDD
APPELLANTE
Contro
YYY SPA con il patrocinio dell’ avv. MMM, elettivamente domiciliato in VIALE …. MILANO presso il difensore Avv. MMM
APPELLATO
La Corte, come sopra composta,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 00 settembre 2016,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
RILEVATO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione notificato il ….. la società YYY S.p.a conveniva in giudizio XXX S.r.l., per sentire accertare l’inadempimento della convenuta in merito alla fornitura dei servizi commerciali e tecnici, come da contratto del …, finalizzato a tutelare, per un periodo di cinque anni, la continuità degli affari relativi al ramo di azienda che la stessa XXX aveva ceduto alla YYY.
La società attrice chiedeva, pertanto, di dichiarare risolto, ex art.1453 e.e., il contratto de quo e di condannare la convenuta alla corresponsione della somma di euro 98.089,00 a titolo di risarcimento danni.
Costituitasi, XXX S.r.l. contestava in fatto ed in diritto le domande di parte attrice ed, eccependo, a sua volta, l’inadempimento della YYY S.p.a. formulava domnda riconvenzionale di condanna per inadempimento.
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 0000 /2015, pubblicata il ….., accertava l’inadempimento di XXX in relazione agli obblighi di cui al contratto di prestazione di servizi inter partes del ….; dichiarava risolto detto contratto per colpa di XXX srl con effetti dal …. ln merito alle reciproche pretese creditorie il giudice di prime cure, operando parziale compensazione dei debiti/crediti previamente accertati, condannava XXX a pagare a YYY la somma di euro 26.735,06 con gli aggiustamenti richiesti dal calcolo degli interessi sulle somme da ciascuno dovute secondo le statuizioni di cui in motivazione e maggiorazione degli interessi legali sulla somma così ottenuta dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, unitamente alle spese legali.
5.La società XXX S.r.l. svolge appello chiedendo la riforma parziale della sentenza impugnata e deducendo, in particolare: i) la contraddittoria motivazione in relazione all’esame dei comportamenti contrattuali ed errata valutazione delle prove e dei documenti; ii) L’omesso giudizio sulla gravità dell’inadempimento imputatogli; iii) la contradditoria motivazione sull’eccezione di inadempimento.
L’appellata YYY S.p.a., di contro, sostiene l’inammissibilità e l’infondatezza dell’ appello e di conseguenza chiede la conferma integrale della sentenza n. …./2015 del Tribunale di Milano.
LA CORTE, TUTTO QUANTO SOPRA CONSIDERATO, RITENUTO CHE:
I motivi d’appello riguardano i) l’erronea valutazione dei comportamenti contrattuali e delle prove orali e documentali; ii) L’ omesso giudizio sulla gravità dell’inadempimento imputatogli; iii) la contraddittoria motivazione sull’eccezione di inadempimento.
Alla luce di quanto sopra, pare alla Corte che la risoluzione della controversia non possa prescindere da una corretta individuazione degli oneri contrattuali cui le parti si sono vicendevolmente obbligate e, più precisamente, da una corretta valutazione dell’impegno contrattuale cui XXX era contrattualmente tenuta allo scopo di mantenere una certa redditività delle vendite, nonché di mantenere i rapporti con la clientela, durante i primi anni successivi alla cessione del suo ramo di azienda a ZZZ S.p.a.
In proposito, essendo il contratto del … generico in merito ai suddetti rilievi, potrebbe risultare particolarmente utile la ricostruzione delle finalità che le stesse si erano prefissate: tutte circostanze acquisibili in sede di mediazione al fine di raggiungere un accordo stabile tra le medesime in ordine alle modalità di risoluzione di un rapporto contrattuale che né l’una né l’altra parte intende più proseguire.
L’ art. 5 del d.lgs. 28/2010 sulla mediazione, coordinato con le modifiche del “decreto del fare” del 2013, testualmente prevede che “il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione“. Sicché, giova rammentare alle parti che la norma in esame intende incentivare strumenti di risoluzione delle controversie preposti a facilitare l ‘accesso alla giustizia con l’assistenza di un mediatore qualificato al fine di promuovere una stabile composizione amichevole delle controversie e di ridurre i costi del contenzioso civile, senza peraltro costituire un’ alternativa deteriore alla giurisdizione o all’arbitrato, in attuazione dell’ art. 5 della direttiva 2008/52/CE.
L’esercizio del potere giudiziale di avviare le parti verso una soluzione amichevole della controversia è demandato alla discrezionalità del giudice in ordine alla valutazione sulla “mediabilità” della controversia, anche in fase di appello, a prescindere dalla obbligatorietà o meno della mediazione ante causam o dalla vigenza o meno della norma prima dell’ introduzione della controversia, ed è collega to a una preliminare considerazione della qualità delle parti e della particolarità della lite sottoposta al vaglio del giudice. Nel caso in questione, come sopra esposto, non appaiono invero sussistere particolari ostacoli all’esercizio di detto potere giudiziale, finalizzato a promuovere una stabile composizione bonaria della controversia inerente ad una vicenda commerciale che si inserisce in una più ampia contrattazione, che ha visto i l perfezionarsi in un primo momento ed in via del tutto pacifica, la cessione di azienda in favore di ZZZ S.p.a.. Pertanto, appare piuttosto auspicabile che le parti si concentrino sulla trattazione delle questioni attinenti a un mutuo scioglimento del vincolo contrattuale, a prescindere dalle inadempienze reciproca ente dedotte che, per essere giuridicamente rilevanti, devono avere un apprezzabile grado di gravità.
P.Q.M.
Assegna alle parti il termine di quindici giorni per promuovere il procedimento di mediazione innanzi all’ organismo che ritengono più idoneo e qualificato per trattare la controversia commerciale in oggetto, a far tempo dalla comunicazione della presente ordinanza.
Assegna il termine di tre mesi per l’espletamento del procedimento di mediazione;
Dispone che le parti compaiano personalmente innanzi al mediatore designato, il quale sarà tenuto sin dal primo incontro a formulare una proposta d’intesa
Dispone che l’esito del procedimento di mediazione venga comunicato in cancelleria a cura dell’ufficio del mediatore e nel rispetto dell’obbligo della riservatezza.
Fissa la data del …. ore…. per l’eventuale prosecuzione del giudizio innanzi alla Corte d’Appello in caso di esito negativo.
Si comunichi.
Milano, 13 settembre 2016.
Il Consigliere relatore
Francesca Fiecconi
Il Presidente
Amedeo Santosuosso