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14.02.2019 – Verona – Bartolotti

Tribunale di Verona, ordinanza 14.02.2019 – Est. Bartolotti
TAG: Mediazione delegata e proposta del giudice – vantaggi economici – necessaria presenza
delle parti – assenza ingiustificata – sanzioni – art. 91 e 96 III cpc
Anche nelle materie non assoggettate alla mediazione obbligatoria, il giudice dopo aver concesso
la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, visti i rapporti tra le parti e la natura della causa,
può offrire loro la facoltà di godere di un tentativo di mediazione, sia per favorire un
componimento della vicenda sia per una eventuale soluzione generale delle questioni correnti fra
le parti.
In tal caso, rende edotta le parti che dalla mancata attivazione della mediazione consegue la
improcedibilità della domanda giudiziale e la definitività del decreto opposto.
Al contempo, fermo restando l’autonomia dell’organismo (e delle parti) nella formulazione della
migliore proposta, nella stessa ordinanza il giudice può suggerire alle parti una soluzione
transattiva in caso di esito negativo della procedura conciliativa, evidenziando i vantaggi
economici che deriverebbero da un accordo (stralcio di una parte del credito, liquidità immediata,
assenza di costi e di rischi della esecuzione) e i rischi di una prosecuzione della causa (condanna
alle spese, anche art. 96 comma 3 cpc).
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
Sezione I civile
VERBALE DELLA CAUSA N.—
TRA
XX – attore/opponente
E
ZZ – convenuto/opposto
Oggi 14 febbraio 2019, alle ore 10.16, innanzi al giudice dr. Francesco Bartolotti, sono comparsi:
Per XX—–
Per ZZ —-
E’ altresì presente ai fini dello stage in tribunale la dr.ssa –
L’avv. __ si riporta alla opposizione e in merito alle contestazioni di parte opposta dichiara di
opporsi alla richiesta di provvisoria esecutorietà; rileva che i rapporti fra le parti erano in corso da
diversi anni ed era prassi fra le parti denunciare oralmente i visi; per quanto riguarda l’eccezione
di nullità, rileva che vi è rappresentanza fotografica che rappresenta i vizi denunciati (doc. 3
fascicolo opponente) e dichiara di riservarsi di produrre ulteriore documentazione con le memorie
ex art. 183 comma 6 cpc; rileva che peraltro la domanda di nullità dell’atto di citazione non è
riprodotto nelle conclusioni.
Chiede i termini dell’art. 183 comma sesto cpc
L’avv. insiste per la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, rilevando che la
opposizione non è fondata su prova scritta; rileva che il doc. 3 di parte opponente non rappresenta
adeguatamente i vizi prospettati, tenuto conto che si tratta di una fotografia di un paio di scarpe;
rileva che in ogni caso non è stata pagata neppure una parte del credito azionato in sede monitoria
e contesta che vi fosse tra le parti la prassi di denunce solo orali.
Rileva che l’atto di citazione è nullo per difetto del petitium e della causa petendi e che trattandosi
di opposizione a decreto ingiuntivo, sono ormai maturate le preclusioni assertive in relazione alla
prospettazione dei vizi, che ripete sono stati prospettati in modo del tutto generico.
Ritiene la causa matura per la decisione e in subordine si associa alla richiesta di assegnazione dei
termini istruttori.
Il giudice
Rilevato che deve concedersi provvisoria esecuzione;
rilevato, infatti, come il parametro che deve essere adottato in questa sede, al fine di concedere o
non concedere la provvisoria esecuzione, è quello della liquidità della opposizione stessa, cioè
della presenza o meno di prova scritta o di pronta soluzione;
rilevato che tale prova manca, nel caso di specie, tenuto conto della assenza di denunce scritte in
ordine ai vizi, tenuto conto della contestazione di parte opposta in ordine alla sussistenza di una
prassi di denunce soltanto orali e tenuto conto della circostanza che non è stata pagata (circostanza
pacifica) neppure una parte del credito azionato in monitorio, pur a fronte della pacifica
sussistenza del titolo giuridico e della consegna della merce; peraltro la fotografia di cui al doc. 3 di
parte opponente appare prima facie ed in questa fase non sufficiente a dimostrare i vizi prospettati
in atto di citazione; pertanto, le argomentazioni di parte opponente andranno meglio risolte con la
sentenza finale, dovendosi ora concedere provvisoria esecuzione;
rilevato che può offrirsi alle parti la facoltà di godere di tentativo di mediazione, sia per favorire
un componimento della vicenda sia per una eventuale soluzione generale delle questioni correnti
fra le parti;
rilevato che, salva la autonomia dell’organismo di mediazione, potrebbe ipotizzarsi la seguente
soluzione: a) pagamento di parte opponente in favore di parte opposta, purché effettivo e certo, di
una percentuale della somma di cui al decreto ingiuntivo, con regolamentazione equa delle spese
legali; b) rinuncia della parte opposta a qualsivoglia pretesa nei confronti di parte opponente, in
relazione alle fatture azionate in via monitoria e rinuncia altresì a far valere il decreto ingiuntivo; c)
rinuncia della parte opponente a qualsivoglia domanda ed anche ad eventuale domanda
riconvenzionale; rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale; e) il pagamento
dell’opponente quale condizione della stessa accettazione, a pena della inefficacia della
accettazione della parte opponente alla ipotesi conciliativa;
rilevato che la parte opposta, pur di fronte alla riduzione della propria pretesa, potrebbe trovare
conveniente accettare la proposta, che le garantirebbe pronta liquidità, evitando costi e rischi della
esecuzione;
rilevato come parte opponente ben potrebbe trarre vantaggio dalla rilevante diminuzione
dell’esborso, anche tenendo conto delle spese legali e di possibili condanne ai sensi dell’art.96 cpc,
compresa l’ipotesi di cui al terzo comma;
CONCEDE LA PROVVISORIA ESECUTORIETA’ AL DECRETO OPPOSTO.
DISPONE che la parte più diligente avvii la mediazione, entro trenta giorni (30 gg) da oggi.
Presso apposito ed autorizzato organismo di mediazione.
AVVISA le parti che il mancato avvio del procedimento mediatorio comporterà la improcedibilità
definitiva di questa opposizione.
AVVISA che, in caso di improcedibilità definitiva della opposizione, il decreto ingiuntivo
diventerà definitivo ed irrevocabile.
AVVISA che, in caso di improcedibilità definitiva della opposizione, le spese della opposizione
stessa resteranno regolate dalle norme di legge (art.310 ultimo comma cpc) con riferimento alle
spese della opposizione (le spese del monitorio resteranno definitivamente fissate in decreto).
AUTORIZZA le parti o anche solo una di esse, dopo il termine di trenta giorni, per il caso in cui
non sia stata avviata la mediazione, a richiedere al giudice una fissazione anticipata di udienza, al
fine di constatare la improcedibilità definitiva; la udienza sarà fissata prima di quella di cui in
appresso.
FERMA LA PROVVISORIA ESECUTIVITA’, anche durante i termini per mediazione.
FERMA la facoltà per le parti di conciliare o transigere in termini diversi da quelli proposti dal
mediatore, ovvero di tentare autonoma transazione, nel termine di trenta giorni, concesso per
esordire la mediazione.
RINVIA al giorno giovedì 4 aprile 2019 ore 10.00, con udienza che avrà ancora con valore di prima
udienza (prima udienza differita a tale data, dopo mediazione); ivi saranno assegnati i termini di
cui all’art.183 cpc, qualora le parti vi insistano o li richiedano.
LETTO alle parti in udienza.
Il giudice
Francesco Bartolotti

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