Istituto di Conciliazione e Alta Formazione
Cerca
Close this search box.

14.04.2019 – Aosta – De Paola

La condizione di procedibilità alla luce della recente sentenza della corte di Cassazione n. 8473/2019
Tribunale di Aosta, sentenza del 14/04/2019
Commento: La condizione di procedibilità si avvera nel momento in cui le parti compaiono ad un primo
incontro davanti al mediatore anche nella circostanza in cui le stesse rappresentino la volontà di non
proseguire nella procedura stragiudiziale. A conferma di ciò anche il recente orientamento della Corte di
Cassazione espresso con la sentenza n. 8473/2019: l’ onere della parte che intenda agire in giudizio che,
avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa
davanti al mediatore dal giudice di dar corso alla mediazione obbligatoria può ritenersi adempiuto con l’ avvio della procedura.
Dunque, a fronte della comparizione delle parti al primo incontro innanzi al mediatore è rimessa alla
volontà delle stesse parti, in assenza di un’ espressa specifica sanzione al riguardo, l’utile prosecuzione del
procedimento di mediazione.
“…occorre risolvere preliminarmente la questione relativa al soddisfacimento della condizione di
procedibilità ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 28/2010 Al riguardo, si osserva che la circostanza che le parti sono comunque comparse ad un primo incontro davanti al mediatore, pur rappresentando poi la volontà di non proseguire oltre nella procedura stragiudiziale, è da ritenersi sufficiente al fine di
configurare il soddisfacimento della condizione di procedibilità prevista dall’ art. 5 D.Lgs. n. 28/2010, alla
luce del recente orientamento giurisprudenziale elaborato al riguardo dalla Corte di Cassazione sez. 3 civ.
con la sentenza n. 8473/2019, laddove è stato al riguardo esplicitato quanto segue: “Sia l’argomento letterale

  • il testo dell’ art. 8 – che l’argomento sistematico – la necessità di interpretare la presente ipotesi di
    giurisdizione condizionata in modo non estensivo, ovvero in modo da non rendere eccessivamente
    complesso o dilazionato l’ accesso alla tutela giurisdizionale – depongono nel senso che l’ onere della parte che intenda agire in giudizio che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l’ avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all’ esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione. In questo senso depongono sia la struttura del procedimento, disciplinata dall’ art. 8 suddivisa in un primo incontro preliminare davanti al mediatore (“Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti
    e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento”) e in uno o più incontri successivi di effettivo svolgimento della mediazione.
    Solo se le parti gli danno il via per procedere alla successiva fase dì discussione, il mediatore andrà avanti, interloquendo con le parti fino a proporre o a far loro proporre una possibile soluzione, altrimenti si arresterà alla fase preliminare (all’ esito della quale sono dovute solo le spese, e non anche il compenso del mediatore).
    Non andrà in ogni caso avanti, dando atto dell’esito negativo della mediazione, se il potenziale convenuto non compare, o se compare e dichiara di non essere interessato alla mediazione. Di questo comportamento si potrà eventualmente tenere conto nel successivo giudizio, come prevede il comma 4 bis dell’art. 8 (“Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’ articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’ entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Se anche il convenuto compare ed è l’attore che dichiara di non intendere impegnarsi nella mediazione deve ritenersi che il mediatore debba
    prenderne atto e che l’attività si concluda anche in questo caso al termine dell’incontro preliminare che la mediazione sia stata esperita e che abbia dato esito negativo, e che quindi la condizione di procedibilità sia soddisfatta. Quindi, è richiesta l’attivazione del procedimento di mediazione, la scelta del mediatore, la convocazione della controparte; è richiesta altresì la comparizione personale davanti al mediatore (con le possibilità alternative sopra enunciate) e la partecipazione al primo incontro, nel corso del quale la parte riottosa può liberamente convincersi di provare effettivamente e fino in fondo la strada della soluzione alternativa alla controversia. Non può invece ritenersi che al fine di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità sia necessario pretendere dalla parte anche un impegno in positivo ad impegnarsi in una discussione alternativa rispetto al giudizio. Non costituisce per contro idonea modalità di svolgimento della mediazione la mera comunicazione di aver sondato l’altra parte ed avere concordemente escluso la possibilità di addivenire ad un accordo, perché in questo modo si elude l’onere di comparire personalmente davanti al mediatore e di partecipare al primo incontro”.
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale ordinario di Aosta In composizione monocratica nella persona del giudice dott. Paolo De Paola in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
    SENTENZA
    nella causa civile di primo grado iscritta al n. 124/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto Vendita cose mobili promossa dall’ attore DI G.XXXX C.XXXXX, nei confronti della società convenuta L’ A.XXXXXXXX S.R.L., con sede in Saint Christophe (AO).
    Precisate all’ udienza del g.XXXX 15.1.2019, con assegnazione di termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di 20 giorni per le seguenti
    CONCLUSIONI
    (omissis, ndr)
    RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
    I . Nell’atto di citazione, a sostegno delle domande attoree, è stato dedotto che: 1. nel mese di febbraio 2013,
    Di G.XXXX C.XXXXX – a titolo privato – aveva sottoscritto con la società L’ A.X srl, corrente in XXX, un contratto avente ad oggetto l’ acquisto di un autoveicolo usato M.XX2500 turbodiesel, targato XXXXXXXXX (doc.1);. il prezzo pattuito ammontava a 13.600, 00, il cui pagamento era stato così concordato: permuta del proprio autoveicolo – marca Lancia modello Y.XXXXX 1.4 Platino, targato XXXXXXX – valutato 5.500, b) finanziamento, predisposto dal venditore, con T.XXXX F.XXXXXXX S.XXXXXX” sul capitale residuo oltre interessi, al netto della caparra confirmatoria di 1.500, 00 dedotto dal valore a permuta (doc. 2); G.XXXX C.XXXXX, circa dieci giorni dopo l’ acquisto, si era accorto che la turbina del motore non girava regolarmente e che dallo scarico uscivano
    spessi fumi neri; ai primi giorni di marzo 2013, l’ automezzo era stato riportato per un controllo presso L’A.XXXXXXXX srl, che l’ aveva trattenuto per le verifiche del caso; ” dai primi di marzo 2013, l’ automezzo era sempre rimasto nella disponibilità del venditore; tutte le volte che il compratore si era presentato per il ritiro erano emerse sempre problematiche di malfunzionamento, che avevano determinato un supplemento di verifiche tecniche, con impossibilità di ritiro del veicolo; 6. ai primi interventi di piccola revisione meccanica avvenuti a marzo 2013, erano seguiti importanti interventi meccanici, quali la revisione degli iniettori a
    maggio 2013, nei mesi successivi la messa in fase della pompa di iniezione ed a settembre 2013 la revisione della turbina (doc. 3 ); 7. il 14.11.2013 era stata trascritta la vendita a terzi dell’autoveicolo dato in permuta dal signor Di G.XXXX (doc. 4); 8. il 22.1.2014, il Di G.XXXX aveva diffidato tramite il proprio avvocato L’ A.XXXXXXXX srl “a comunicare formalmente – e-mail entro 48 ore – sia i guasti rilevati sia i tempi stimati per poterli riparare e consegnare il veicolo riparato a regola d’arte (perfettamente funzionante “con “avviso che … in difetto … il contratto si intenderà risolto” (doc. 5); 9. L’ A.XXX srl aveva risposto il 24.1.2014 via e-mail alla diffida, precisando che stava procedendo ad “ulteriore verifica/revisione presso uno specialista di Milano (doc. 6); . G. aveva comunicava, tramite il proprio difensore, per posta elettronica a L’ A.XXXXXXXX srl, la risoluzione ope legis ex artt. 1453 e 1454 c.c. del contratto di acquisto per inadempimento contrattuale (doc.7);
    11.L’ A.X srl aveva notificato offerta reale per intimazione al 15.7.2014 Z ) dell’ automezzo oggetto di
    compravendita (doc 8); Di G.XXXX C.XXXXX, dopo infruttuosa corrispondenza ed inconcludenti accessi presso l’ officina del venditore, con raccomandata del 10.7.2014 aveva rifiutato l’ offerta reale e rinnovato la risoluzione la risoluzione contrattuale già comunicata per posta elettronica il 24.2.2014 per inadempimento ex art. 1453 c.c. (doc. 9 ) , inviandone copia anche a T.XXXX F.XXXXXXX S.XXXXXX con l’ avviso che sarebbero stati interrotti i pagamenti rateali; 13. dopo la risoluzione contrattuale e conseguente sospensione del pagamento delle rate di finanziamento, predisposto dal venditore con T.XXXX F.XXXXXXX S.XXXXXX, il signor Di G.XXX X C.XXXXX era stato segnalato alla centrale rischi del sistema bancario (doc 10); 14. le parti, in data 8.2/2016, avevano stipulato, senza raggiungere alcun accordo nel merito, una Convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014 (doc.11). Tanto premesso in fatto, l’attore ha dedotto in diritto: a) in via pregiudiziale, una condotta penalmente rilevante del venditore ai sensi degli artt. 515 e/o 640 c.p.); b) nel merito, l’inadempimento contrattuale per vizi ex art. 1497 c.c. e la risoluzione ope legis ex artt. 1453 e 1454
    c.c.; la violazione della normativa in tema di conformità e garanzie sancite dal D.Lgs. n. 206/2005 a fvaore dei consumatori; d) l’annullabilità del contratto per vizio del consenso a seguito di dolo determinante ex art. 1439 c.c.; e) la risarcibilità dei danni materiali; f) la risarcibilità dei danni morali per l’illegittima segnalazione nella “centrale rischi ” E per il disagio conseguente alla mancanza di un mezzo di trasporto. La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha contestato gli assunti attorei e, in particolare, ha eccepito in fatto che:”- in data 25.2.2013, Di G.XXXX C. XXXXX aveva acquistato dalla Soc. L’ A. XXXXXXXX S.r.l. l’autovettura M. XXXXXXXX XXXXXX P.XXXX, targata XXXXXXX, immatricolata nel 2005 e con Km. 115.000, al prezzo di 13.600, 00 (doc. 1); – il pagamento del prezzo tra le parti era stato concordato come segue: 4.600, 00 a fronte della permuta del veicolo Lancia Y.XXXXX, targata XXXXXXX (citato doc. 1); 9.000, 00 mediante finanziamento sottoscritto dal Di G.XXXX con la T.XXXX F.XXXXXXX Services (doc. 2); – contrariamente a quanto affermato
    da controparte, il veicolo Lancia Y.XXXXX di proprietà del Di G.XXXX, consegnato in permuta alla Soc. L’A.XXXXXXXX, non era stato valutato 5.500, 00, bensì 4.600, 00; – il contratto allegato da controparte sub doc.2 non era infatti relativo al co -Q contratto di permuta della Lancia Y.XXXXX, bensì al precedente contratto di acquisto della Lancia Y.XXXXX, avvenuto, in data 13 Luglio 2012, sempre dal CO O) Sig. Di G.XXXX presso la Soc. L’ A.XXXXXXXX S.r.l., al prezzo di 5.500, 00; _ – ad ulteriore conferma della valutazione del mezzo in 4.600,00, si richiamava l’ attenzione sul documento 4, allegato da controparte, ovvero o co o l’ atto di trascrizione della vendita della Lancia Y.XXXXX, da parte del Di G.XXXX a favore Soc. L’ A.XXXXXXXX S.r.l., avvenuta in data 14.11.2013, ove risultava chiaramente indicato quale prezzo del trasferimento l’ importo di 4.600, 00;parte integrante dell’ atto di acquisto della M.XXXXXXXXXXXXXXX era BAPEC rappresentato dalla scheda di valutazione della conformità del veicolo usato, Z ) consegnata al Di G.XXXX e sottoscritta dallo stesso in segno
    di accettazione (doc. 3 ); – con tale scheda, il Di G.XXXX era stato informato delle condizioni del veicolo, sia con riferimento al suo funzionamento che alla sua percentuale di usura; – in particolare, il Di G.XXXX aveva preso atto dello stato di usura del mezzo nella percentuale pari al 55%; – successivamente al ritiro del mezzo, il Di G.XXXX si era presentato in officina, lamentando un generico malfunzionamento dello stesso, e la soc. L’A.XXXXXXXX S.r.l., su richiesta del cliente, aveva provveduto a revisionare gli iniettori (nel mese di maggio 2013) nonché alla messa in fase della pompa di iniezione ed alla revisione della turbina; – la Soc. L’A.XXXXXXXX S.r.l., sebbene ritenesse il mezzo all’ altezza del suo stato d’ uso, aveva comunque effettuato tali interventi, al fine di accontentare il proprio cliente, anche in considerazione della natura dei rapporti con lo co -Q stesso sino ad allora intercorsi (il Di G.XXXX era già stato in precedenza cliente del rivenditore); il Di
    G.XXXX non aveva però voluto ritirare il mezzo, continuando ad opporre (un generico malfunzionamento dello stesso, e , per i medesimi motivi, si era inoltre rifiutato di sottoscrivere quanto di necessità per il trasferimento della Lancia Y.XXXXX, consegnata alla Soc. L’ A.XXXXXXXX a titolo di permuta; in data 21.10.2013, la Soc. L’ A.XXXXXXXX aveva quindi intimato al Di G.XXXX,” da un lato di recarsi a ritirare il M.XXXXXXXXXXXXXXX e , dall’ altro lato, di recarsi a sottoscrivere il trasferimento di proprietà della Lancia Ypsilon (doc. 4); – il Di G.XXXX aveva provveduto a sottoscrivere il trasferimento di proprietà Z ) della Lancia Y.XXXXX solamente in data 14.11.2013 e , quindi, dopo ben 9 mesi dall’ acquisto del M.XXXXXXXXXXXXXXX; – tale ritardo aveva comportato un danno per la Soc. L’ A.XXXXXXXX, che aveva già reperito in data 28.5.2013 un acquirente interessato all’ acquisto della Lancia Ypsilon (doc. 5); – tale acquirente aveva atteso mesi che il Di G.XXXX sottoscrivesse il trasferimento di proprietà del mezzo, peraltro già consegnato da quel dì alla Soc.
    L’ A.XXXXXXXX; – nel mese di Ottobre 2013, però, la Soc. L’ A.XXXXXXXX, al fine di non perdere del tutto la vendita, aveva provveduto a trasferire al cliente interessato alla Lancia Y.XXXXX un altro mezzo, riconoscendogli tuttavia uno sconto sul prezzo (ovvero 1.577, 98 ), a titolo di risarcimento del danno subito a causa dell’ impossibilità di perfezionare la vendita della Lancia Ypsilon (doc. 6); – neppure successivamente alla sottoscrizione del trasferimento della Lancia Y.XXXXX il Di G.XXXX si era però presentato a ritirare il mezzo, e , nonostante (la notifica dell’ offerta reale per intimazione (doc. 8 avversario ) , in data 10.7.2014 aveva opposto il proprio ennesimo rifiuto al ritiro del mezzo (doc. 9 avversario); – a nulla era valsa la stipula della convenzione di negoziazione assistita, o co o giacché nonostante gli sforzi ulteriormente effettuati dalla Soc. L’ A.XXXXXXXX per definire la vertenza, la procedura aveva avuto esito negativo ed il G.XXXX aveva notificato l’ atto di citazione per cui è causa. “CL W La società convenuta ha anche eccepito la nullità dell’atto di citazione con riferimento alla previsione del n. 4 dell’art. 163 c.p.c. La società convenuta ha poi contestato
    anche in diritto le deduzioni dell’attore, formulando altresì domanda riconvenzionale per i danni conseguenti al comportamento della controparte sopra delineato. III. Nel corso del giudizio, dopo il compimento delle attività ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita, oltre che con le produzioni documentali, con l’espletamento degli interrogatori formali dei legali rappresentanti della società convenuta (incombenti effettuati alle udienze del 21.2.2018 e del g.XXXX 8.5.2018 ) , al cui esito – con ordinanza del 9.5.2018 – sono state rigettate le residue istanze di carattere istruttorio ed è stato disposto, prima della precisazione delle conclusioni, l’ esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell’ art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 28/2010, in considerazione della natura della causa (tenuto conto sia delle domande di parte attrice, sia della domanda riconvenzionale della parte convenuta, tutte relative al medesimo rapporto), dello stato dell’istruzione (ormai esaurita) e del comportamento delle parti (che non avevano rappresentato specifiche ragioni ostative
    al raggiungimento di un accordo. Alla successiva udienza del 13.11.2018, sul rilievo che – come emergente dalla documentazione trasmessa telematicamente il 26.10.2018 dalla parte convenuta (verbale incontro di mediazione del 9.10.2018 nel procedimento di (mediazione n. 90 del 25.5.2018) – era mancata la volontà delle parti di iniziare la procedura di mediazione (mancanza indicata nel verbale predetto ) , è stata sottoposta d’ ufficio alle parti la questione relativa agli effetti processuali e di merito da ricondurre a della mancata volontà delle parti di iniziare la procedura di mediazione; è stato quindi concesso termine ex art. 101 comma 2 c.p.c. per il deposito di memorie in cui prendere posizione su tale questione ed alla successiva udienza del 15.1.2019 si è proceduto alla precisazione delle conclusioni. Tanto premesso, occorre risolvere preliminarmente la questione relativa al soddisfacimento della condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.lgs. n. 28/2010 Al riguardo, si o sserva che la circostanza che le parti sono comunque comparse ad un primo incontro davanti al mediatore, pur rappresentando poi la volontà di non proseguire oltre nella procedura stragiudiziale, è da ritenersi sufficiente al fine di configurare il soddisfacimento della condizione di
    procedibilità prevista dall’ art. 5 D.lgs. n. 28/2010, alla luce del recente orientamento giurisprudenziale elaborato al riguardo dalla Corte di Cassazione sez. 3 civ. con la sentenza n. 8473/2019, laddove è stato al riguardo esplicitato quanto segue: “Sia l’argomento letterale – il testo dell’ art. 8 – che l’argomento sistematico
  • la necessità di interpretare la presente ipotesi di giurisdizione condizionata in modo non estensivo, ovvero in modo da non rendere eccessivamente complesso o dilazionato l’ accesso alla tutela giurisdizionale – depongono nel senso che l’ onere della parte che intenda agire in giudizio che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l’ avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all’ esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius proseguire) la procedura di mediazione. In questo senso depongono sia la struttura del procedimento, disciplinata dall’art. 8 suddivisa in un primo incontro preliminare davanti al mediatore (“Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello
    stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento”) e in uno o più incontri successivi di effettivo svolgimento della mediazione. Solo se le parti gli danno il via per procedere alla successiva fase dì discussione, il mediatore andrà avanti, interloquendo con le parti fino a proporre o a far loro proporre una possibile soluzione, altrimenti si arresterà alla fase preliminare (all’ esito della quale sono dovute solo le spese, e non anche il compenso del mediatore). Non andrà in ogni caso avanti, dando atto dell’esito negativo della mediazione, se il potenziale convenuto non compare, o se compare e dichiara di non essere interessato alla mediazione. Di questo comportamento si potrà eventualmente tenere conto nel successivo giudizio, come
    prevede il comma 4 bis dell’art. 8 (“Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’ articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’ entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Se anche il convenuto compare ed è l’attore che dichiara di non intendere impegnarsi nella mediazione deve ritenersi che il mediatore debba prenderne atto e che l’attività si concluda anche in questo caso al termine ell’incontro preliminare che la mediazione sia stata esperita e che abbia dato esito negativo, e che quindi la condizione di procedibilità sia soddisfatta. Quindi, è richiesta l’attivazione del procedimento di mediazione,
    la scelta del mediatore, la convocazione della controparte; è richiesta altresì la comparizione personale davanti al mediatore (con le possibilità alternative sopra enunciate) e la partecipazione al primo incontro, nel corso del quale la parte riottosa può liberamente convincersi di provare effettivamente e fino in fondo la strada della soluzione alternativa alla controversia. Non può invece ritenersi che al fine di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità sia necessario pretendere dalla parte anche un impegno in positivo ad impegnarsi in una discussione alternativa rispetto al giudizio. Non costituisce per contro idonea modalità di svolgimento della mediazione la mera comunicazione di aver sondato l’altra parte ed avere concordemente escluso la possibilità di addivenire ad un accordo, perché in questo modo si elude l’onere di comparire personalmente davanti al mediatore e di partecipare al primo incontro”. A. luce dell’esaustiva disamina della
    fattispecie in questione con la citata sentenza (successiva all’ udienza del 13.11.2018, nel corso della quale è stata sollevata la questione) , non si ritiene di discostarsi dalle enunciazioni di diritto ivi contenute, che peraltro appaiono sicuramente valevoli – per evidente identità di ratio – anche nell’ ipotesi di mediazione disposta dal giudice ai sensi del comma 2 dell’ art. 5 del D.lgs. n. 28/2010. Deve dunque ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità prevista dalla norma citata, in quanto nel caso di specie si è dato comunque avvio alle formalità per l’ incardinazione del procedimento di mediazione, con la presenza delle parti sig. A.XXX L.XXXXX S.XXXX, in forza di procura speciale, per la società L’ A.XXXXXXXX” s.r.l., nonché il sig. C.XXXXX Di G.XXXX – cfr. verbale di incontro di mediazione del 9.10.2018, prodotto dalla parte convenuta il 26.10.2018) , assistite dai rispettivi difensori, innanzi al mediatore in occasione del primo incontro, cui non ne sono
    seguiti altri per la concorde dichiarazione delle parti medesime di non voler coltivare la mediazione
    medesima; deve infatti ritenersi – alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale – che, a fronte della comparizione delle parti al primo incontro innanzi al mediatore, è rimessa alla volontà delle stesse parti – in assenza di un’ espressa specifica sanzione al riguardo – l’ utile prosecuzione del procedimento di mediazione.
    V. Definita nei termini predetti la questione concernente il procedimento di mediazione ex art. 5 comma 2 D.lgs. n. 28/2010, si ribadisce – prima di esaminare il merito della vertenza – quanto esposto nell’ ordinanza del 16.5.2017 (resa all’ esito della prima udienza ex art. 183 c.p.c.) nella parte in cui è stata rigettata l’eccezione di nullità della citazione sollevata dalla società convenuta nella comparsa costitutiva.
    Il rigetto della eccezione (formulata in base ad una supposta violazione di quanto prescritto dal n. 4 dell’ art.163 c.p.c.) è stato pronunciato sul rilievo che: – premesso che l’ ipotesi di nullità prevista dal comma 4 dell’art. 164 c.p.c. con riferimento all’ art. 163 n. 4 c.p.c. concerne la mancata esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, nel caso di specie l’ onere di allegazione/esposizione era stato assolto dalla parte attrice, che al punto 6 delle premesse in fatto (pag. 2 dell’ atto introduttivo del giudizio) aveva individuato i problemi lamentati in quelli agli iniettori, alla pompa di iniezione o co o ed alla turbina indicando anche l’epoca di risalenza (compresa tra maggio e settembre 2013); tali indicazioni erano idonee, per il loro contenuto, ad escludere la configurabilità della mancanza dell’ esposizione dei fatti che giustifica la declaratoria di nullità ex art. 164 comma 4 c.p.c., rimanendo comunque impregiudicata ogni altra valutazione sull’ idoneità delle deduzioni ed Q o w w “D g allegazioni di parte a supportare le domande formulate. Non sono ravvisabili elementi oggettivi che possano giustificare una diversa valutazione, con la conseguenza che
    anche in questa sede è da rigettare la domanda della convenuta volta a conseguire la declaratoria di nullità dell’atto di citazione, domanda reiterata nell’ambito delle conclusioni precisate all’ udienza del 15.1.2019. VI.
    Nel merito, si osserva innanzitutto come sia pacifica in causa la circostanza che il 25.2.2013 è intercorso tra le parti contratto di compravendita del ve icolo usato M. XX2500 turbodiesel targato XX; trattasi di circostanza documentale, emergente dal contratto prodotto sia dall’ attore (doc. 1 allegato alla citazione) sia dalla convenuta (doc. 1 allegato alla comparsa costitutiva). Tanto premesso, si rileva che – a fronte delle puntuali contestazioni operate dalla convenuta – le allegazioni dell’attore non sono sufficienti (in assenza del necessario supporto probatorio) a riscontrare la fondatezza delle domande del Di. In particolare, in sede di interrogatorio formale, il legale rappresentante della _Q ( D CO r-~ società convenuta – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea nella co O) co r-~ comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. – non ha ammesso le circostanze addotte o co o dal Di G.XXXX a supporto delle proprie domande e , quindi, non ha
    confermato il .ré “D W. fondamento di tali domande: il presidente del consiglio di amministrazione della società L’ A.XXXXXXXX s.r.l. (A.XXX L.XXXXX ) , infatti, ha negato l’ esistenza di effettive “CL W disfunzioni sul veicolo acquistato dal Di G.XXXX, che si sarebbe limitato BAPEC genericamente a lamentare prestazioni non adeguate alle sue esigenze (cfr. Z ) risposta fornita in relazione al capo 1 della memoria attorea ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ) , e , inoltre, ha negato il riscontro di vere e proprie anomalie (cfr. risposta fornita in relazione al successivo capo 2. In tale contesto, gli interventi che il legale rappresentante della società convenuta ha riconosciuto essere stati effettuati per rendere più efficiente il veicolo (interventi al turbocompressore ed al sistema di iniezione – cfr. risposte fornite in risposta ai capi 2 e 6 della predetta memoria attorea), lungi dal confermare l’esistenza di difetti atti a precludere l’utilizzo del bene in condizioni di sicurezza, sono ben compatibili con lo stato di usura certificata del 55%. Tale stato di usura (cui ha fatto
    espresso riferimento l’A.XXX in sede di interrogatorio formale) era ben noto al cliente, in quanto risultante dalla scheda dal medesimo sottoscritta e nella quale si evidenzia il chilometraggio del veicolo (immatricolato nel 2005 ) , pari a 115.000 km (doc. 3 allegato alla comparsa costitutiva). Deve quindi ritenersi che gli interventi de quibus non siano stati necessitati dall’ esigenza di consentire la marcia del veicolo in condizioni di sicurezza, ma siano stati effettuati per migliorare le prestazioni e l’ efficienza del mezzo rispetto allo stato di usura in cui versava al momento dell’ acquisto da parte del Di G.X .
    A conclusioni diverse non può giungersi sulla base della circostanza che alcuni interventi siano stati fatti eseguire da un’ officina esterna di Aosta (come o co o confermato dall’ A.XXX in risposta al capo 5 della memoria attorea ex art. 183 comma . 6 n. 2 c.p.c.), dal momento che l’intervento in questione concerneva la resa del motore (come emergente dalla relativa fattura prodotta dallo stesso attore sub doc. 14) e non risulta (sempre sulla base della fattura) che siano state necessarie BAPEC sostituzioni di pezzi meccanici oltre alla manodopera prestata (circostanza Z) compatibile anche con il corrispettivo indicato, pari ad euro 188, 00 oltre i.v.a.). Del resto, l’ invio dell’ automezzo per un’ ulteriore verifica/revisione ad uno “specialista” di Milano (circostanza emergente dalla mail allegata alla citazione sub”C. doc. 6) non risulta – in base al tenore dello stesso doc. 6 in questione – essere stato effettuato dalla società convenuta per una situazione ritenuta di effettiva necessità (nella mail si legge infatti che la società L’ A.XXXXXXXX s.r.l. rimane “dell’ idea che la vettura abbia un funzionamento adeguato alla sua anzianità ed al suo kilometraggio”) , ma risulta essere
    stato effettuato “di comune accordo “con il cliente per cercare di soddisfare ulteriormente le esigenze di quest’ ultimo; da tale documento non può dunque assolutamente inferirsi l’ esistenza di anomalie di funzionamento del veicolo incompatibili con il suo stato di usura.
    Analoghe conclusioni devono trarsi dalla circostanza che, secondo quanto riferito dall’ A.XXX in sede di interrogatorio, interventi posti in essere fino a gennaio 2014 non sono stati fatturati al cliente per l’assenza di un corrispettivo richiesto; ed invero, la gratuità delle prestazioni è chiaro indice di una scarsa rilevanza delle stesse, evidentemente effettuate senza corrispettivo per favorire la soddisfazione del Di G.XXXX in un’ottica di conservazione della clientela. In tale contesto, non può quindi affermarsi l’esistenza di malfunzionamenti del veicolo rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) né tantomeno può configurarsi con certezza un comportamento fraudolento o truffaldino della società convenuta, contrariamente a quanto prospettato dall’ attore (che al “D W. riguardo ha richiamato gli artt. 515 e 640 c.p.).
    È dunque da escludersi un inadempimento della società convenuta che possa giustificare la risoluzione del predetto contratto di compravendita del veicolo usato M.XXXX 2500 turbodiesel targato XXXXXXX intercorso tra le parti il ZD D.”. C. 25.2.2013, risoluzione invocata dall’ attore ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c.; parimenti, è da escludersi un dolo della venditrice (odierna convenuta) che possa giustificare l’annullamento del contratto medesimo invocato dall’ attore in via subordinata ai sensi dell’art. 1439 c.c. Conseguentemente, del tutto ingiustificato risulta il comportamento dell’ odierno attore, che si è rifiutato di ritirare il mezzo nonostante l’ offerta reale per intimazione (cui si fa riferimento nella missiva di cui al doc. 7 di parte convenuta ) , offerta reale rifiutata il 10.7.2014 (circostanza indicata nella comparsa costitutiva e non oggetto di specifica contestazione da parte dell’ attore – cfr. verbale di udienza ex art. 183 c.p.c. del 16.5.2017); ciò
    senza considerare che il Di G.XXXX ha sottoscritto i documenti occorrenti per il trasferimento dell’
    autovettura Lancia Y lasciata in permuta solo dopo espressa diffida del 21.10.2013 (doc. 4 allegato alla comparsa costitutiva). In relazione al citato contratto di compravendita del veicolo usato M.XXXXXXXX P.XXXX 2500 turbodiesel targato XXXXXXX intercorso tra le parti il 25.2.2013, pertanto, sono dunque da rigettare anche tutte le altre domande dell’ attore di restituzione e risarcitorie, avanzate sia in via principale sia in via subordinata ) , in quanto formulate sulla base del presupposto (non verificatosi) dell’ accertamento di un comportamento inadempiente o comunque doloso della controparte, la cui o co o assenza esclude la configurabilità in capo alla società convenuta di una responsabilità tale da consentire l’ adozione delle invocate pronunce di condanna. Nessun elemento a favore della prospettazione attorea, infine, è emerso dall’ interrogatorio dell’altro legale rappresentante della società convenuta (N. XX C O.XXXXX ) , che, all’udienza del g.XXXX 8.5.2018, ha dichiarato di non essere a Z ) oc”co conoscenza delle circostanze oggetto dei capi su cui si è svolto l’ interpello precisando che si occupava solo “del lato amministrativo dell’ A.XXXXXXXX s.r.l.”, O senza avere contatti con la clientela.. Per quanto concerne la domanda riconvenzionale formulata
    dalla società convenuta, si osserva innanzitutto che nella comparsa costitutiva L’ A.XXXXXXXX s.r.l. ha
    richiesto: a) il corrispettivo per la custodia del veicolo M.XXXXXXXX che il Di G.XXXX si era immotivatamente rifiutato di ritirare sia dopo la messa in mora (avvenuta con missiva del 9.11.2013) sia dopo la formale offerta reale (cui era stato opposto rifiuto il 10.7.2014 ) , quantificando detto corrispettivo in euro 10.072, 00 (cioè 8, 00 al g.XXXX per 1.259 giorni, a fare data dal ricevimento della messa in mora) ovvero, in subordine, in euro 8.128, 00 (cioè 8, 00 al g.XXXX per 1.016 giorni, a fare data dal rifiuto opposto all’ offerta reale); b) il risarcimento del danno correlato alla mancata tempestiva sottoscrizione – da parte del Di G.XXXX – del trasferimento della Lancia Ypsilon (ovvero mezzo consegnato in permuta ) , circostanza che avev a asseritamente CO ( D O ^T determinato la perdita della vendita dello stesso da parte della società L’A.XXXXXXXX S.r.l., con conseguente necessità, al fine di non perdere del tutto il cliente di effettuare uno sconto sull’ acquisto di un altro mezzo, sconto co O) co r-~ indicato in euro 1.577, 98 (pari appunto alla somma richiesta alla controparte o co o a titolo risarcitorio). .ré “D W. Sotto il primo profilo, va in primo luogo
    sottolineato che, alla luce dei rilievi “o 0 z innanzi svolti, è configurabile – a fronte dell’ insussistenza di una responsabilità della “CL W società convenuta nei termini invocati dall’ attore – la sussistenza di un’obbligazione BAPEC di pagamento in capo all’ attore per la custodia del veicolo da parte della società Z ) L’A.XXXXXXXX s.r.l. per l’ epoca successiva alla formale messa in mora per il ritiro del veicolo medesimo, messa in mora operata dall’ odierna convenuta con raccomandata del 21.10.2013 ricevuta il 9.11.2013 (doc. 4 allegato alla citazione. In tale diffida si intimava al Di G.XXXX il ritiro del mezzo entro 7 giorni dalla ricezione della raccomandata e , quindi, il termine de quo è scaduto il 16.11.2013 (sette giorni dalla ricezione ) , con la conseguenza che da tale data (e non da quello della ricezione avvenuta il 9.11.2013 cui si fa invece riferimento alla pag. 10 della comparsa costitutiva) occorre computare il periodo per il quale liquidare le spettanze della convenuta per l’ attività di custodia, per un totale di 1.252 giorni (cioè 7 giorni in meno rispetto al totale di 1259 giorni indicati a pag. 10 della comparsa costitutiva con riferimento alla data della comparsa medesima,
    cioè il 24.4.2017). Per quanto concerne la determinazione dell’ entità dell’ importo spettante alla società L’A.XXXXXXXX s.r.l. per l’ attività di custodia, non risulta applicabile il costo di 8 euro giornalieri indicato nel doc. 8 allegato alla comparsa costitutiva (e posto a fondamento della quantificazione operata a pag. 10 della comparsa medesima ) , dal co -Q momento che il documento in questione non risulta sottoscritto dal cliente e , quindi, in ordine a tale importo non può ritenersi raggiunto un accordo tra le parti (accordo che peraltro non risulta altrimenti evincibile dagli atti di causa). Nel delineato contesto, occorre fare riferimento al compenso previsto per l’attività di custodia degli autoveicoli ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.M. 80/2009 o co o (normativa che disciplina appunto la determinazione dei compensi spettanti per l’attività di custodia e
    da ritenersi applicabile in via suppletiva in mancanza di specifico accordo delle parti). O.XXXX, per i veicoli con cilindrata fino a 2500″CL W centimetri cubi (quale è l’automezzo de quo) il compenso giornaliero è di euro 2, 70, con la conseguenza che l’importo complessivamente spettante alla convenuta è di euro 3.380, 40 (cioè euro 2, 70 al g.XXXX x 1.252 giorni). La somma sopra indicata va poi maggiorata degli interessi al tasso legale dal 24.4.2017 (data della comparsa costitutiva, depositata lo stesso g.XXXX) fino al saldo effettivo; non è invece dovuta alcuna ulteriore maggiorazione per rivalutazione, trattandosi di credito di valuta in relazione al quale la parte convenuta non ha addotto specifici elementi rilevanti ai fini della configurazione di un
    maggior danno ai sensi dell’art. 1224 comma 2 c.c.. La seconda richiesta riconvenzionale, infine, non è accoglibile. E’ ben vero, infatti, che dalla documentazione allegata alla comparsa costitutiva emerga che, dopo essere stata convenuta la cessione ad un terzo soggetto del veicolo dato in permuta dal Di G.XXXX (doc. 5 ) , si è addivenuti alla vendita al medesimo soggetto di un diverso veicolo praticando una riduzione di prezzo di euro 1.577, 98 (doc. 6); è altrettanto vero, tuttavia, che non sono ravvisabili circostanze oggettive idonee a comprovare in maniera certa che la diversa soluzione concordata con il terzo acquirente (vendita di un veicolo nuovo in luogo di quello usato dato in permuta dal Di G.XXXX) sia dipesa effettivamente dal ritardo dell’ odierno attore nell’ ultimare le pratiche occorrenti alla voltura del mezzo. E’ dunque possibile che la scelta sia legata solo ad una diversa valutazione dell’acquirente nella scelta di un veicolo nuovo invece di uno
    usato, senza che siano stati addotti elementi certi per ritenere anomalo lo sconto praticato (euro 1.577, 98) o co o rispetto al prezzo complessivo chiavi in mano (euro 10.577, 98 ) , non potendosi escludere che tale sconto rientri in una normale politica commerciale tesa ad incentivare l’ acquisto. Del resto, manca – nella documentazione prodotta – qualsiasi” riferimento al fatto che le ragioni sottese allo sconto sarebbero ricollegabili alla vicenda del mancato trasferimento della Lancia Y per l’ indicato ritardo del Di G.XXXX nell’ ultimare le pratiche occorrenti per la voltura; orbene, anche a prescindere dal rilievo che non può integrarsi il contenuto del contratto (cioè il contratto di vendita dell’ autoveicolo nuovo) con la prova testimoniale al riguardo invocata dalla convenuta, si evidenzia che della prova assume – in tale contesto – un inammissibile carattere valutativo.
    VIII. L’ esaustività dei rilievi svolti (aventi carattere assorbente) rende ultronea ogni altra valutazione.
    Parimenti, risulta ultroneo l’ espletamento di ulteriore attività processuale a carattere istruttorio, fermo restando che non sono ravvisabili elementi oggettivi idonei a giustificare valutazioni diverse da quelle sottese al rigetto delle istanze istruttorie reiterate nell’ambito delle conclusioni precisate all’ udienza del 15.1.2019, istanze già rigettate in corso di causa (cfr. ordinanza del 9.5.2018) e che sono quindi da disattendere anche in questa sede. In particolare, si ribadisce che: – non è ammissibile la prova testimoniale dedotta sia da parte attrice sia da parte convenuta, in quanto i capitoli articolati nelle rispettive memorie ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. sono formulati in maniera tale da implicare valutazioni non scindibili dai fatti, oltre a riguardare circostanze di natura documentale; non è da ammettere nemmeno la prova testimoniale contraria,
    risultando irrilevante il suo espletamento a fronte della mancata o co o ammissione della prova testimoniale articolata in via diretta; – non è da accogliere l’ istanza di parte attrice volta a conseguire l’ adozione di ordine di esibizione, in quanto formulata in maniera” generica, senza che peraltro risulti un’ oggettiva impossibilità della parte istante a procurarsi i documenti in questione; – non è infine da accogliere l’ istanza di c.t.u. formulata da parte attrice, in quanto a carattere essenzialmente esplorativo. Si ribadisce inoltre, in assenza di elementi idonei a giustificare una diversa valutazione, quanto disposto nell’ ordinanza del 24.10.2017, laddove: – l’ interrogatorio formale della parte convenuta (dedotto dalla parte attrice nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) è stato ammesso con esclusione del capo Il (in quanto concernente circostanza non riferibile alla parte convenuta e , quindi, esulante dalla sfera di diretta disponibilità di quest’ ultima, con la
    conseguenza che in relazione a tale circostanza non era configurabile la possibilità di una confessione, cui è invece finalizzato l’ interpello); – l’ interrogatorio formale della parte attrice (dedotto dalla parte convenuta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) è stato ammesso limitatamente ai capi 1-2-3-4-5-6-7, con esclusione dei restanti capi da 8 a 14 (in quanto concernenti circostanze non riferibili alla parte attrice e quindi, esulante dalla sfera di diretta disponibilità di quest’ ultima, con la conseguenza che in relazione a tali circostanze non era configurabile la possibilità di una confessione, cui è invece finalizzato l’ interpello). Entro tali limiti sono stati poi effettivamente espletati gli interrogatori formali o co o delle parti all’udienza del 21.2.2018 e del g.XXXX 8.5.2018. Parte attrice, nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., ha insistito”
    nella richiesta di prova testimoniale, adducen do una pretesa contraddittorietà” dell’ordinanza del 9.5.2018 nella parte in cui era stato ritenuto inammissibile il detto mezzo istruttorio a fronte dell’ammissione, sui medesimi capitoli, della prova per interpello. Tale doglianza è da respingere, a fronte della previsione normativa dell’ art. 244 c.p.c. che limita la prova per testimoni ai soli fatti indicati negli articoli da capitolare separatamente, in tal modo escludendo la possibilità di espletare detto” mezzo istruttorio in relazione a circostanze prettamente valutative; non è invece preclusa la possibilità di rivolgere alla parte, in sede di interrogatorio, domande implicanti valutazioni (essendo sufficiente, ai sensi dell’ art. 238 c.p.c., che la deduzione di tale mezzo istruttorio, avvenga per articoli separati e specifici ) , ferma restando la necessità che le circostanze su cui verte l’ interrogatorio siano riferibili a diritti nella disponibilità della parte interroganda (art. 2731 c.c.) onde consentire la possibilità di una confessione, cui è finalizzato l’ interpello (art. 228 c.p.c.). La parte attrice, nell’ insistere nella richiesta di ordine di esibizione, nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. ha addotto che le risultanze dell’interrogatorio della controparte evidenziavano le attività e gli interventi da comprovare tramite l’invocata attività di acquisizione documentale, attività preclusa invece alla parte istante in assenza di specifico titolo. Anche tale doglianza è da respingere, evidenziandosi al riguardo che – al di là del rilievo che dall’ interrogatorio del legale rappresentante della parte convenuta non emergono elementi oggettivi per ritenere certa la sussistenza della documentazione de qua (peraltro indicata, nell’ ambito dell’ istanza formulata ex art. 210 c.p.c., in maniera generica quanto all’ individuazione della documentazione medesima ove esistente) – l’ acquisizione
    o co o del mezzo da parte del Di G.XXXX costituisce titolo astrattamente idoneo legittimarlo quantomeno a richiedere la della documentazione alle officine ove assume essere avvenuti gli interventi in contestazione, fermo restando che solo in caso di diniego della relativa richiesta (non comprovata agli atti) sarebbe invece venuta in rilievo l’ esigenza di un ordine giudiziale di esibizione. Da ultimo, nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., la parte attrice , nell’ insistere nella richiesta di c.t.u . , nega il carattere esplorativo dell’ invocato accertamento peritale; le risultanze di causa, come sopra compendiate, conducono” tuttavia ad escludere – come detto – la sussistenza dei presupposti per l’ accoglibilità delle domande attoree già sotto il profilo dell’ an debeatur e , quindi, nel delineato contesto, non può che ribadirsi come la consulenza de qua risulti sostanzialmente esplorativa in quanto volta a sopperire alle carenze probatorie dell’ attore.
    IX. In considerazione dell’ esito complessivo del giudizio (caratterizzato dalla reiezione di tutte le domande svolte in causa dall’ attore e da un limitato accoglimento di quelle svolte in via riconvenzionale dalla convenuta, oltre che dal rigetto della domanda – formulata dalla convenuta medesima – di declaratoria di nullità della citazione ) , non è ravvisabile in capo ad alcuna delle parti (nessuna delle quali, peraltro, ha inteso dare ulteriore corso alla mediazione incardinata a seguito di ordinanza ex art. 5 comma 2 D.Lgs. 28/2010) una soccombenza tale da giustificare ex art. 91 c.p.c. una condanna alla refusione delle spese processuali, spese che – a fronte della reciproca soccombenza (valutata – come detto – anche con riferimento alla reiezione della domanda di nullità dell’ atto di citazione, domanda reiterata dalla parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni dopo essere stata già respinta in corso di causa) – vanno invece integralmente
    compensate ex art. 92
    P.Q.M.
    Il Tribunale ordinario di Aosta in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Paolo De Paola definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 124/2017 R.G., disattesa, respinta od assorbita ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione anche di carattere istruttorio, così provvede:”
    1) rigetta la domanda, avanzata dalla parte convenuta, di declaratoria di nullità dell’ atto di citazione;
    2) accertato e dichiarato che il 25.2.2013 è intercorso tra le parti contratto di compravendita del veicolo usato M.XXX 2500 turbodiesel targato XXXXXXX, rigetta tutte le altre domande avanzate dall’ attore Di G.XXXX
    C.XXXXX;
    3 ) condanna l’ attore Di G.XXXX C.XXXXX a corrispondere alla convenuta società L’ A.XXXXXXXX s.r.l., per le causali di cui in motivazione, la somma di euro 3.380, 40 oltre interessi al tasso legale dal 24.4.2017 fino al saldo effettivo;
    4) rigetta tutte le altre domande avanzate in via riconvenzionale dalla società convenuta L’A.XXXXXXXX s.r.l.;
    5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
    Così deciso in Aosta, in data 14 aprile 2019
    GIUDICE (dott. Paolo De Paola)

Contatti

Compila il form di seguito per richiedere maggiori informazioni:

    Seguici su:

    ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

    Privacy Policy