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14.07.2016 – Reggio Emilia – Boiardi

Mancata mediazione. Opposizione a decreto ingiuntivo improcedibile

Trib. di: Reggio Emilia
Sentenza del: 14-07-2016
Giudice: Simona Boiardi 
Materia: Opposizione a decreto ingiuntivo, Ripetizione indebito
Argomento: Avvio procedura di mediazione, Condanna alle spese di causa, Mancato avvio mediazione

Nel procedimento monitorio, se le parti non esperiscono la mediazione disposta dal giudice, quest’ultimo deve dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

Onere di mediazione all’opponente

E’ inoltre l’opponente che in tal caso ha l’onere di introdurre la procedura di mediazione, essendo colui che ha il potere e l’interesse ad introdurre il relativo giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Reggio nell’Emilia

Sezione seconda civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Boiardi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2015 promossa da:

C. , …. ricorrente

E

S.P.A. …. resistente

Oggetto: Pagamento del corrispettivo-indennità di avviamento – ripetizione di indebito – risarcimento del danno
Conclusioni: come in atti

COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell’art. 132 c.pc., in combinato disposto con l’articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).

L’eccezione preliminare in merito alla improcedibilità della opposizione per mancato esperimento del tentativo di mediazione, sollevata da parte opposta ma rilevabile di ufficio dal giudice, è idonea a definire in via assorbente la controversia. In tema di procedimento monitorio, se le parti non hanno esperito la mediazione disposta dal magistrato, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo; e tale improcedibilità travolge non la domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo, ma l’opposizione a essa;

L‘inattività delle parti, infatti, dà luogo all’estinzione del processo che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo produce gli stessi effetti dell’estinzione del giudizio di impugnazione, facendo acquisire in tal modo al decreto ingiuntivo opposto l’incontrovertibilità tipica del giudicato (cfr. Tribunale Firenze, sez. III, 30/10/2014); sul punto la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cassazione Civile 3 dicembre 2015 n. 24629) ha stabilito che : “la norma (art. 5 D.Lvo 28/2010) è stata costruita in funzione deflattiva e, pertanto, va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell’efficienza processuale. In questa prospettiva la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira – per così dire – a rendere il processo la extrema ratio: cioè l’ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse. Quindi l’onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo.

Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l’opposizione, la difficoltà di individuare il portatore dell’onere deriva dal fatto che si verifica una inversione logica tra rapporto sostanziale e rapporto processuale, nel senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l’opposto nel giudizio di opposizione. Questo può portare ad un errato automatismo logico per cui si individua nel titolare del rapporto sostanziale (che normalmente è l’attore nel rapporto processuale) la parte sulla quale grava l’onere. Ma in realtà – avendo come guida il criterio ermeneutico dell’interesse e del potere di introdurre il giudizio di cognizione – la soluzione deve essere quella opposta. Invero, attraverso il decreto ingiuntivo, l’attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell’efficienza processuale e della ragionevole durata del processo. È l’opponente che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E’ dunque sull’opponente sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perché è l’opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell’opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice.

Del resto, non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accolli al creditore del decreto ingiuntivo l’onere di effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà opposizione allo stesso decreto ingiuntivo. È, dunque, l’opponente ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c.. Soltanto quando l’opposizione sarà dichiarata procedibile riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente convenuto sostanziale, opposto – attore sostanziale.

Ma nella fase precedente sarà il solo opponente, quale unico interessato, ad avere l’onere di introdurre il procedimento di mediazione; diversamente, l’opposizione sarà improcedibile”.

Nel caso in esame il Tribunale all’udienza del 6-6-2016, atteso che parte opposta non aveva insistito specificamente nella richiesta di concessione della provvisoria esecuzione chiedendo in particolare l’espletamento della mediazione, aveva onerato le parti di attivare il procedimento di mediazione con ordinanza del 6-6-2016 (entro il termine perentorio di giorni 15); nessuna delle parti ha attivato la detta procedura; la presente opposizione va, pertanto, dichiarata improcedibile, con conferma del DI n° 1015/2015. Ogni ulteriore questione, sollevata dalle parti in lite, rimane assorbita nella pronuncia di cui sopra. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

 Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

Dichiara improcedibile l’opposizione e, per l’effetto conferma il DI n° 1015/2015 già dichiarato esecutivo;

Condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite del giudizio liquidate in euro 1.615,00 per compenso professionale oltre IVA, CPA di legge oltre spese generali del 15%.

Reggio Emilia, 14/07/2016

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