REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10125/2019 proposto da: (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS); ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; – resistente – avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 09/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato: che il sig. (OMISSIS) ha presentato ricorso, sulla scorta di un motivo, per la cassazione del decreto n. 7642/2018 della Corte di appello di Salerno che ha giudicato improponibile, perché’ tardiva rispetto al termine semestrale di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, articolo 4, la domanda da lui proposta per l’equa riparazione dell’irragionevole durata di un giudizio civile. che la Corte d’appello ha ritenuto che la proposta di mediazione tempestivamente rivolta dal sig. (OMISSIS) al Ministero della Giustizia non impedisse la suddetta decadenza del potere di azione, argomentando che per i procedimenti in Camera di consiglio e di ingiunzione sarebbe esclusa la mediazione, sia obbligatoria che facoltativa; che quindi le controversie disciplinate dal procedimento previsto dalla L. n. 89 del 2001, non rientrerebbero nel campo applicativo del Decreto Legislativo n. 28 del 2010; che, in ogni caso, il sig. (OMISSIS) non aveva provato l’esistenza di un accordo o la previsione di una clausola statutaria ministeriale che consentisse il ricorso alla mediazione facoltativa Decreto Legislativo n. 28 del 2010, ex articolo 5, comma 5; che, pertanto, nella specie non opererebbe la disciplina Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5, comma 6; che con l’unico motivo di ricorso, riferito dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il sig. (OMISSIS) lamenta violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articoli 2 e 5; che ad avviso del ricorrente, la pronuncia impugnata ha violato le norme citate nell’affermare che questi avrebbe dovuto provare l’esistenza di un accordo o di una clausola statutaria che consenta il ricorso alla mediazione facoltativa Decreto Legislativo n. 28 del 2010, ex articolo 5, comma 5: la disposizione in esame infatti, afferma il ricorrente, non esclude che la parte possa instaurare un procedimento di mediazione in assenza di contratto o clausola statutaria; tale disposizione prevede invece che, ove siano stati stipulati contratti o vi sia una clausola statutaria di mediazione, il convenuto possa eccepire la loro efficacia al fine di rendere improcedibile il processo instaurato davanti all’autorità giudiziaria o l’arbitro; che ad avviso del ricorrente, in secondo luogo, la domanda di mediazione è sicuramente ammissibile nel procedimento de quo, alla luce di quanto sancito da Cass. sez. un. cent. n. 17781/2013 e, più recentemente da Cass. II sez. ord. 27251/2018; essa quindi, essendo stata notificata entro il termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, articolo 4, impedirebbe, ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5, comma 6, la decadenza dal diritto di agire per equa riparazione. Errato sarebbe quindi, conclude il ricorrente, quanto affermato dalla Corte di appello di Salerno, secondo cui la mediazione sarebbe esclusa per il procedimento de qua. che il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, non ha presentato controricorso, costituendosi solo ai fini dell’eventuale discussione orale. che la causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 14/12/2020;
Considerato:
che il ricorso è fondato; che il decreto impugnato si pone in contrasto con l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, che, con la sentenza n. 17881/13 hanno stabilito che “Il diritto alla ragionevole durata del processo, quale diritto fondamentale della persona, non è disponibile, ne’ suscettibile di conciliazione, a differenza del diritto all’equa riparazione per durata irragionevole, che, quale diritto patrimoniale, è soggetto alla disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione, in aderenza alla “ratio” di deflazione del contenzioso giudiziario. Pertanto, la domanda di mediazione comunicata entro il termine semestrale della L. 24 marzo 2001, n. 89, ex articolo 4, impedisce, “per una sola volta”, ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, articolo 5, comma 6, la decadenza dal diritto di agire per l’equa riparazione, potendo quest’ultimo essere ancora esercitato, ove il tentativo di conciliazione fallisca, entro il medesimo termine di sei mesi, decorrente “ex novo” dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell’organismo di mediazione”; che il suddetto insegnamento è stato ripreso da questa Corte nelle sentenze n. 27251 del 2018, n. 2273 del 2019 e n. 26789 del 2019 e dal medesimo non vi è ragione di discostarsi; che pertanto il ricorso va accolto e il decreto impugnate va cassato con rinvio alla Corte di appello di Salerno, in altra composizione, perché’ essa – verificata la tempestività della istanza di mediazione alla luce del principio che “in tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, l’istanza di mediazione che preceda la relativa domanda interrompe, ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5, comma 6, il decorso del termine semestrale decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, articolo 4, dal momento della sua comunicazione alle altre parti e non da quello del suo deposito” (Cass. n. 2273 del 2019), si pronunci sulla domanda di equa riparazione; che al giudice del rinvio è demandata la liquidazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Salerno in altra composizione, anche per spese del presente giudizio.