LA MEDIAZIONE SI È CONCLUSA NEGATIVAMENTE POICHÉ NON È INIZIATA DOPO IL PRIMO INCONTRO E CIOÈ DOPO LA FASE PRELIMINARE. IL GIUDICE ORDINA LA PROSECUZIONE DELLA MEDIAZIONE OVVERO LA RINNOVAZIONE DEL PROCEDIMENTO ENTRO IL TERMINE DI 15 GIORNI
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
ORDINANZA DEL 15.1.2016
DOTT.SSA MARIA FLORA FEBBRARO
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Il Giudice
verificato che la procedura di mediazione, prevista quale condizione di procedibilità della domanda è stata esperita dagli attori ma non si è conclusa non essendo iniziata dopo il primo incontro, letto ed applicato il combinato disposto dall’artt. 8, comma 1 e 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 come modificato dal c.d. Decreto Del Fare n. 69/2013, convertito in legge, fissa in “prosieguo di prima udienza” la data del 2.12.2016 ore 10.30 disponendo la prosecuzione del procedimento di mediazione con il suo inizio ovvero la rinnovazione del procedimento entro il termine di 15 giorni. Riserva all’esito ogni altra valutazione sulle questioni preliminari e di merito sollevate dalle parti. Invita le stessa a delucidare all’Autorità adita se è iniziato il processo penale con costituzione di parte civile dei danneggiati, odierni istanti.
E’ verbale, Civitavecchia lì 15.1.2016
Il Giudice
dott.ssa Maria Flora Febbraro