Istituto di Conciliazione e Alta Formazione
Cerca
Close this search box.

15.01.2018 – Torino – Tedeschi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO

SEZIONE V

Dr.ssa Anna Carlotta Tedeschi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. R.G., promossa da:

 XXXX s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in Grugliasco, st. del P. n.  bis ed elettivamente domiciliata ivi in v. G. R. n. 2 presso lo studio dell’Avv. YYY, che la rappresenta e difende per procura in atti.

                                                                                                                                 attrice

contro

ZZZ S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Milano, v. n. 0 ed elettivamente domiciliata in Torino, v. A n. — presso lo studio dell’Avv. JJJ, che la rappresenta e difende per delega in atti.

convenuta

Oggetto: pagamento compenso professionale.

All’udienza del …2017 le parti così concludevano:

parte attrice: memoria conclusiva, da intendersi qui integralmente trascritte;

parte convenuta: note conclusive, da intendersi qui integralmente trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si omette lo svolgimento del processo in ossequio all’art. 132, c. 2 n. 4) c.p.c.

Esponeva l’attrice di aver ottenuto, qual cessionaria del credito risarcitorio, il pagamento di € 3.100,00 a titolo d’indennizzo per danneggiamento da evento atmosferico (grandine), comunicato il 04.04.2016 e trattenuto sul maggior dovuto per il sinistro occorso il 03.02.2016, in cui il veicolo tg. // di DDD, assicurato con ZZZ S.p.A. con polizza a garanzia diretta per eventi speciali, anche naturali, veniva così danneggiato e poi ad opera dalla medesima, cessionaria del credito risarcitorio riparato, come da propria ricevuta fiscale. Precisava in specie che detto pagamento avveniva solo dopo l’esperimento della procedura di mediazione, di cui all’istanza …2016 e che l’importo liquidato non era esaustivo, in quanto non comprensivo degli onorari per l’attività professionale svolta, di cui alla proposta di parcella, notiziato con PEC dell’Avv. YYY e per le spese sostenute nel procedimento di mediazione.

Assumeva in diritto la deducente l’obbligatorietà del pagamento delle spese stragiudiziali, quale voce di danno patrimoniale consequenziale all’illecito, secondo il principio della regolarità causale, con richiamo a copiosa giurisprudenza di merito e legittimità.

Costituendosi in giudizio, la convenuta contestava in fatto di aver ricevuto la denuncia dell’evento in data …2016, pur essendo l’occorso del mese precedente e la diffida ad adempiere il …2016 alle ore 17:54; come inveritiero l’intervento professionale del Patrono attoreo il …2016, data effettiva della sola cessione di credito ed invero effettivo il …2016, atteso che l’incarico peritale fiduciario allo Studio P.A. è datato …2016, coevo al ricevimento della denuncia di sinistro ed evaso quattro giorni dopo il …2016, con danno concordato in € 2.600,00 al netto della franchigia di € 500,00. Conseguentemente, alla data predetta, l’attrice non aveva ancora emesso la ricevuta fiscale.

Infine, in fatto, precisava che il versamento di € 3.100,00 veniva effettuato con bonifico bancario del …2016, cinque giorni prima del deposito della domanda di instaurazione del procedimento di mediazione, ricevuta il …2016; con missiva …2016, precisava trattarsi di danno diretto, non contemplante l’intervento legale per cui è causa, eccependolo a norma dell’art. 4.1 di polizza – Sezione “Danni diretti al veicolo (garanzie opzionali) e 4.2 per eventi naturali.

Nel merito, eccepiva la convenuta la mancata previsione contrattuale della liquidazione, tanto meno per propria inadempienza, avendo trenta giorni ex art. 4.16 per la liquidazione dell’indennizzo, a far data dall’effettuazione della perizia, in ogni caso l’infondatezza della domanda attorea ex art. 1223 c.c., in assenza di comprovato danno patrimoniale per diminutio del patrimonio, nonché per assenza di nesso causale, atteso che l’art. 6 c. 2 D.P.R. n. 254/2006 lo prevede in materia di sinistri stradali solo se necessarie, il che esula dal caso di specie.

La pretesa creditoria azionata è fondata ex art. 2230 e ss. c.c.

All’esito dell’istruttoria documentale, l’attrice prova per tabulas l’attività professionale stragiudiziale svolta nella fattispecie per cui è causa (docc. da 5 a 13 – parte attrice), satisfattiva dell’onere probatorio posto a suo carico ex art. 2697, 1°c. c.c.

In conformità a consolidata giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per l’adempimento deve provare la fonte, negoziale o legale del suo diritto ed il termine di   scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento del debitore convenuto, gravato invece dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituita dall’avvenuto adempimento (C.C. Sez. U. n. 13533/01 e Sez. I, n. 13674/06).

La domanda attorea è fondata ex lege e per l’effetto, congrua nel quantum.

Si osserva che il Capo IV del D.M. n. 55/14 disciplina l’attività stragiudiziale.

L’art. 19 primo capoverso ivi prevede:” Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’opera prestata, dell’importanza dell’opera, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate”.

L’art. 21 prevede: “…il valore è determinato …a norma del codice di procedura civile”. A norma dell’art. 7, c. c.p.c., il valore de quo è riconducibile alla competenza del Giudice di Pace adito. L’allegata Tabella Parametri Forensi le prevede al n. 25 e lo scaglione di valore di riferimento, da € 1.100,00 a € 5.200,00 è applicabile in ragione delle notule pro forma nell’importo richiesto (doc. 14 e 15 – parte attrice).

Ad ogni buon conto, in conformità a recentissima giurisprudenza di legittimità (C.C., Sez. U. n. 16990/17), il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale forense ha natura di danno emergente, afferente alla fase precontenziosa, da valutarsi ex ante in vista dell’esito futuro presumibile di un giudizio, alla stregua delle allegazioni attoree, secondo la scansione temporale del rito applicabile al processo (docc. 5, 7 e 10 – parte attrice), avente ad oggetto il risarcimento del danno subito e non solo in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti (C.C. Sez. IV, n. 6422/17).

L’eccezione, enunciata dalla convenuta, afferente al cennato D.P.R. n. 254/2006 veniva affrontata e cassata dalla Suprema Corte con la pronuncia della Sezione III, n. 3266/2016, per cui la lettura dell’art. 9, che in ogni caso ne escluderebbe la ripetibilità, si profila in senso non costituzionalmente orientato, in contrasto con l’art. 24 Cost. e pertanto: “…. impone la disapplicazione della norma regolamentare.”. 

In ragione di quanto sopra, parte convenuta va condannata al pagamento dell’importo richiesto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per debito di valore.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e considerata l’attività svolta in controversia di natura documentale ex art. 4, c. 1 D.M. 55/14, Tabella parametri forensi, n. 1 – G.d.P. – per valore (C.C. Sez. II, n. 3996/2010 e n. 226/2011), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del Procuratore antistatario attoreo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:

Dichiara tenuta e condanna la convenuta XXXX S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, per i titoli dedotti in giudizio, della somma complessiva di € 1.371,76, in favore dell’attrice XXX s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore e rivalutazione monetaria.

Dichiara tenuta e condanna la convenuta XXX S.p.A., in persona del XXX s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 1.205,00 per compensi, oltre € 125,00 per esposti, I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali del 15% ex art. 2, c. 2 D.M. n. 55/2014, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del Procuratore antistatario attoreo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ex art. 282 c.p.c.

Così deciso in Torino, lì 15.01.2018

In Cancelleria il 19.01.2018

Contatti

Compila il form di seguito per richiedere maggiori informazioni:

    Seguici su:

    ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

    Privacy Policy