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15.06.2015 – Ascoli Piceno – Mariani

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO SENTENZA 15 GIUGNO 2015
CONDANNA ALLE SPESE DEL GIUDIZIO PER IL CONTUMACE RIMASTO ASSENTE IN MEDIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 293/2015 promossa da:
E. P. con l’Avv. ANDREOZZI LUIGI elettivamente domiciliata in Ascoli Piceno presso lo studio del difensore
RICORRENTE
e
M. L. e L. T. PARTI RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: ricorso ex art.447 bis c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza del 15.06.2015.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 447 bis e pedissequo decreto di fissazione udienza notificato il 25.02.2015 la Sig.ra P.E. conveniva in giudizio, davanti all’intestata Autorità Giudiziaria, per l’udienza del 01 giugno 2015, i Sig.ri L.M. e L.T., per sentirli condannare al rilascio dell’immobile sito in via xx a xxx, riferimenti catastali NCEU di yy foglio yx particella yxz, concesso in comodato d’uso con regolare contratto scaduto il 31 dicembre 2014, in favore della resistente, affinché esso rientri nella piena disponibilità della proprietaria Sig.ra P E, e con la rifusione integrale di spese e competenze di giudizio.
L’udienza fissata per il 01 giugno 2015 veniva rinviata d’ufficio al 08 giungo 2015 ore 12:45.
In data 08 giugno 2015 alle ore 13:15 dinanzi al Giudice dott.ssa Paola Mariani compariva solo l’Avv. Luigi Andreozzi per la parte ricorrente il quale chiedeva al Giudice, nella regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione della odierna udienza, dichiararsi la contumacia del resistenti; chiedeva altresì al Giudice designato, essendo il contratto di comodato scaduto nel mese di dicembre 2014 e non essendo necessaria attività istruttoria, fissarsi a brevissimo l’udienza di discussione della causa.
Il Giudice preso atto della regolarità della notifica ai resistenti effettuata sia presso la residenza anagrafica che presso l’immobile oggetto di contratto, rinviava per la discussione alla nuova udienza del 15.06.2015 ore 12,30 con termine fino al 12.6.2015 per il deposito di memoria conclusionale riepilogativa.
Ritiene il Giudice che il ricorso sia fondato e pertanto meritevoli di accoglimento le conclusioni ivi rassegnate .
La Sig.ra P E è proprietaria di un appartamento sito in xx, alla Via xxx, riferimenti catastali NCEU di yy foglio xy, particella xxyzdi vani 00, adibito a civile abitazione.
Tale immobile è stato concesso, per fini abitativi, in comodato ai Sig.ri L M e L T con contratto stipulato il 29/12/2010 e registrato in data 31/12/2010 al numero 4xxx presso l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di xxxx, Ufficio Territoriale di xxxxx, per un periodo di anni quattro e con scadenza 31.12.2014.
Risulta pertanto incontestabilmente che il suddetto contratto prodotto agli atti sia scaduto il 31.12.2014.
Con lettere Racc. A.R. del 19.06.2013 la Sig.ra P E chiedeva ai Sig.ri L M e L T, entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta missiva, la restituzione dell’immobile avanzando richiesta di risoluzione anticipata ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell’art. 1809 c.c., per ragioni strettamente personali.
Tale richiesta rimaneva senza alcuna risposta, pertanto seguiva Racc. A.R., a mezzo dell’Avv. Luigi Andreozzi, del 29.08.2013 di eguale contenuto che non veniva però ritirata dai destinatari e tornava al mittente per compiuta giacenza.
In data 11.11.2013 veniva depositata istanza di mediazione presso la Camera di Conciliazione Forense Picena.
In data 08.01.2014 si teneva l’incontro di mediazione senza che nessuna delle parti chiamate, Sig.ri LM e LT, aderissero al procedimento, nonostante la regolarità delle notifiche, e che pertanto veniva redatto dal mediatore designato verbale negativo.
Con lettere Raccomandate A.R. datate 22.10.2014, si ricordava l’imminente scadenza del
contratto e si comunicava la non disponibilità a rinnovare il contratto, neppure a diverse
condizioni, e pertanto si invitava i comodatari a rilasciare l’immobile libero da persone e cose alla scadenza contrattualmente prevista (31.12.2014);
Stante l’intervenuta scadenza del contratto alla data del 31.12.2014 e la regolarità e tempestività della disdetta i Sig.ri L M e L T continuano ad oggi ad occupare senza alcun titolo, stante si ribadisce, l’avvenuta scadenza del contratto di comodato alla data del 31.12.2014, l’immobile sopra specificato e di proprietà della comodante Sig.ra P E.
La ricorrente, quindi, ha assolto pienamente all’onere – su di lei incombente – di dimostrare i fatti sui quali si fonda l’intera domanda avanzata in giudizio contro i resistenti e preso atto della riserva di agire in separata sede per gli eventuali danni di natura patrimoniale provocati alla ricorrente dalla ritardata consegna del bene immobile oggetto del presente giudizio, nonché per eventuali danni che si dovessero riscontrare nello stesso, provvede sulla sola domanda di rilascio.
Preso atto del comportamento processuale dei resistenti che non hanno dato seguito alle numerose missive pure ricevute di richiesta di restituzione dell’immobile e dunque anche del dato di fatto che gli stessi siano a conoscenza già da diversi mesi della volontà della proprietaria di rientrare in possesso del bene immobile da loro pure originariamente detenuto a titolo di comodato, ritiene come in dispositivo di ordinare il rilascio immediato del bene, senza fissare un ulteriore termine per lo stesso.
Sia pure non si siano costituiti in giudizio è possibile pronunciare condanna al pagamento delle spese processuali dei convenuti a favore della ricorrente in quanto i convenuti hanno ritenuto di non partecipare NEPPURE alla procedura di mediazione senza fornire alcuna giustificazione e non offrendo in particolare soluzioni sul rilascio del bene, comunque certamente dovuto stante l’intervenuta scadenza del contratto al 31.12.2014 e le spese si liquidano come in dispositivo tenuto conto della non complessità del giudizio e tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria ed i resistenti sono rimasti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiarato ed accertato come sopra che che l’immobile de quo risulta essere occupato, in modo illegittimo e senza titolo dai Sig.ri LM e LT, ORDINA agli stessi il rilascio IMMEDIATO dell’immobile sito in via xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx affinché esso rientri nella piena disponibilità della proprietaria, Sig.ra P E.
CONDANNA i convenuti in solido fra loro al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 700,00 oltre rimb. forf. spese e cpa come per legge per compenso processionale ed in euro 90 per spese non imponibili. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ascoli Piceno, 15 giugno 2015
Il Giudice
Dott.ssa Paola Mariani

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