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15.06.2016 – Roma

Tribunale Roma, civile
Ordinanza 15 giugno 2016

IL G.I.

a scioglimento della riserva assunta nel procedimento iscritto al n. 18530 – 1/2016, considerato che la sospensione delle delibere assembleari necessita della valutazione dei presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris,

ritenuto, quanto alla nomina dell’amministratore, che la stessa sia illegittima perché non accompagnata dalla indicazione del compenso, come espressamente prescritto dalla legge, a nulla valendo la circostanza che sia noto quello dell’anno precedente in ragione sia del fatto che lo stesso può variare, sia del fatto che la novella legislativa è stata chiara nel prevedere detta indicazione come necessaria a pena di nullità, ritenuto che in ordine a tale profilo sussista il requisito del periculum in mora atteso che la gestione dei beni comuni nei suoi variegati aspetti, anche connessi con la tutela di diritti personali e non patrimoniali, non possa che essere affidata ad un soggetto validamente officiato dall’assemblea,

ritenuto, quanto alle altre delibere, che le stesse non riguardino questioni dalla cui esecuzione possa determinarsi un pregiudizio irreparabile, vertendo su imputazioni di spese di modesta entità e comunque per definizione recuperabili dal condominio, ritenuto che anche il tema delle spese per lavori migliorativi e aggiuntivi inerenti l’ascensore non rivesta profili tali da evidenziare un periculum in mora, sia perché non risulta che si stiano per compiere alterazioni irreversibili dello stato dei luoghi sia perché, come dedotto dalla resistente e suffragato con il documento in all. 8 (certificato di collaudo) i lavori paiono comunque conclusi

P.Q.M.

a) sospende la delibera di nomina dell’amministratore;

b) rigetta l’istanza di sospensione quanto alle altre delibere impugnate;

c) rimette la liquidazione delle spese all’esito del giudizio di merito.

Così deciso in Roma il 15 giugno 2016.

Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2016.

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