Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 22.2.2016
Considerata la natura e lo stato della causa, il giudice può formulare alle parti una proposta ex art. 185 bis cpc, e contestualmente invitarle ad esperire effettivamente la mediazione, pena la improcedibilità della domanda.
Al mediatore rivolge invece l’invito a verbalizzare quale delle parti dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare, ai fini della valutazione sul regolamento delle spese di lite.
Testo integrale:
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE I
IL GIUDICE DESIGNATO
Visti gli atti e i documenti di causa;
esaminata la CTU rimessa in atti nonché l’istruttoria processuale sulla scorta delle domande delle parti;
a scioglimento della riserva presa all’udienza del ______
– rilevato che nelle more del procedimento è entrato in vigore con immediata applicabilità in quanto norma processuale (Trib. Milano, 26.06.2013), l’art. 185 bis cpc a mente del quale “ il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice”.
– considerato che le parti hanno l’onere di prendere in seria considerazione la proposta conciliativa formulata dal Giudice, a pena di eventuale applicazione dell’art. 91 comma I c.p.c., (secondo cui il giudice “se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta”) e dell’art. 96 comma III, c.p.c. (secondo cui “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art.91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”);
– considerato opportuno proporre alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo alla natura del giudizio e al valore della controversia nonché all’esistenza di alcune questioni di pronta soluzione in diritto;
– ritenuto opportuno disporre l’esperimento del procedimento di mediazione per consentire alle parti di confrontarsi sulla proposta giudiziale, viste le varie posizioni emerse in sede di udienze del____ e_____ (all’esito delle quali le parti hanno richiesto rinvio pendenti trattative di bonario componimento) nonché del _____e ____ (ove solo parte opposta ha formalizzato una propria proposta conciliativa):
letto ed osservato l’art. 5 comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, secondo il quale l’esperimento del procedimento di mediazione disposto dal Giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
precisato che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e munite di assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo;
viste le modifiche introdotte dal D.L. 21 giugno 2013 n.69, convertito con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013 n.98;
visto il proprio carico di ruolo, il quale consiglia, a seguito dello studio della causa e della proposta conciliativa effettuata, di demandare alla mediazione delegata la ricerca di una comune volontà delle parti di giungere ad una soluzione concordata;
PQM
Letto ed applicato l’art. 185 bis c.p.c.,
FORMULA alle parti la seguente proposta conciliativa sulla scorta dei fatti costitutivi portati in giudizio:
corresponsione da parte di______ per quanto di propria spettanza, alla____________ della somma di euro 45,000,00 all’attualità oltre Iva e Cpa, con rinunzia dei difensori alla solidarietà professionale, il tutto a compensazione delle reciproche pretese azionate nel presente giudizio. All’esito del versamento di tale somma, parte opposta dovrà fornire attestazione di conformità ai parametri di legge in relazione ai materiali forniti.
Letto ed applicato l’art. 5 comma II d.lgs. 4 marzo 2010 n.28,
DISPONE l’esperimento del procedimento di mediazione avvisando le parti che, per l’effetto, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
INVITA il mediatore a verbalizzare quale, tra le parti presenti, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare;
FISSA udienza in data _____ per verificare l’esito della procedura di mediazione, assegnando alle parti il termine di quindici giorni dalla notifica dell’odierna ordinanza, per la presentazione della domanda di mediazione da depositarsi nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia nel luogo avuto riguardo ai criteri dell’art. 4 I comma del d.lgs. 28/210, salva la facoltà delle parti di scegliere concordemente un organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art.4 citato.
Si riserva all’esito ogni altra eventuale determinazione intesa al proseguimento della causa.
Si comunichi.
Santa Maria C.V., 22.2.2016
Il Giudice