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16.04.2014 – Roma – Cassazione

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-04-2014) 16-07-2014, n. 31192

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASUCCI Giuliano – Presidente –

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere –

Dott. CERVADORO Mirella – Consigliere –

Dott. BELTRANI Sergio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 208/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 17/10/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Massimo Galli, che ha concluso per annullamento senza rinvio, perchè il fatto non sussiste, limitatamente al reato di cui all’art. 388 c.p., e l’annullamento senza rinvio, per prescrizione, relativamente al reato di cui all’art. 647 c.p., rilevata la regolarità degli avvisi di rito.

Svolgimento del processo

Con sentenza emessa in data 17 ottobre 2013, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in data 5 dicembre 2011 dal Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato l’imputato C.M. colpevole dei reati di cui agli artt. 388 e 646 – 61 n. 7 c.p. (fatti accertati in (OMISSIS)), unificati dal vincolo della continuazione, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre alle statuizioni accessorie in favore della parte civile; la Corte di appello ha disposto a sua volta le statuizioni accessorie relative al grado.

Contro tale provvedimento, l’imputato (personalmente) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il seguente motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

1 – erronea applicazione dell’art. 388 c.p., comma 2, e art. 646 c.p., (lamentando che il provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., che aveva ordinato all’imputato di consegnare la documentazione contabile inerente all’amministrazione di un condominio che egli aveva in precedenza curato, non poteva considerarsi adottato a tutela della proprietà, del possesso o del credito e non disponeva effettivamente una determinazione qualificabile come cautelare;

mancherebbe, inoltre, la prova in ordine al dolo specifico richiesto dall’art. 646 c.p.).

Ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

3. All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all’esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1. L’art. 388 c.p., comma 2, nella formulazione vigente all’epoca di commissione del fatto, stabiliva che la pena prevista dal comma 1 della stessa disposizione “si applica a chi elude un provvedimento del giudice civile che (…) prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito”.

1.1. Questa Corte Suprema (Sez. 6^, sentenza n. 2908 dell’8 ottobre 1987, dep. 5 marzo 1988, CED Cass. n. 177793), con orientamento che merita di essere condiviso e ribadito, aveva già chiarito che rientrano tra i provvedimenti cautelari del giudice civile la cui dolosa inottemperanza da luogo a responsabilità penale, tutti i provvedimenti cautelari previsti nel libro 4^ del codice di procedura civile, e quindi non soltanto quelli tipici, ma anche quello atipico adottato ex art. 700 c.p.c., purchè attinente in concreto alla difesa della proprietà, del possesso o del credito, poichè l’art. 388 c.p., comma 2, costituiva (e costituisce, nella sua attuale formulazione) presidio penale esclusivamente per i provvedimenti cautelari emessi nelle materie tassativamente indicate dalla norma, e non può trovare applicazione analogica (necessariamente in malam partem, e quindi non consentita in diritto penale dal principio di legalità, sancito dall’art. 25 Cost., comma 2) al di fuori di essi.

E la ragione per la quale sia stata penalmente sanzionata soltanto l’inosservanza di alcuni provvedimenti cautelari (quelli in materia di proprietà, possesso e credito) appare manifesta sol che si abbia riguardo all’interesse tutelato dalla norma in esame: l’interesse tutelato dall’art. 388 c.p. non è, infatti, l’autorità in sè delle decisioni giurisdizionali, bensì l’esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione (Sez. un., sentenza n. 36692 del 27 settembre 2007, Vuocolo, CED Cass. n. 23G937), di tal che la sanzione non consegue alla mera trasgressione dell’ordine del giudice, occorrendo che la condotta ostacoli l’effettiva possibilità di una sua esecuzione.

Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto:

“Tra i provvedimenti del giudice civile che prescrivono misure cautelari, la cui inosservanza è penalmente sanzionata dall’art. 388 c.p., comma 2, rientrano anche i provvedimenti di urgenza emessi a norma dell’art. 700 c.p.c., ma a condizione che essi attengano alla difesa della proprietà, del possesso o del credito”.

1.2. Nel caso di specie, peraltro, non può dubitarsi che il provvedimento di urgenza de quo attenesse alla proprietà, pacifico essendo che l’ordine (non osservato) di consegna della documentazione contabile inerente all’amministrazione di un condominio incidesse sulla proprietà condominiale, impedendone la corretta amministrazione.

1.3. Deve, per completezza, rilevarsi che il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall’articolo 388, comma 2, c.p. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l’obbligo imposto non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo la sua attuazione la necessaria collaborazione dell’obbligato, proprio perchè l’interesse tutelato dall’art. 388 c.p., non è l’autorità in sè delle decisioni giurisdizionali, bensì l’esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione (Sez. un., sentenza n. 36692 del 27 settembre 2007, Vuocolo, CED Cass. n. 236937).

Ma, nel caso di specie, appare evidente che vi fosse necessità della collaborazione dell’imputato ai fini dell’esecuzione dell’ordine impartito dal giudice ex art. 700 c.p.c., ovvero della disposta consegna di documenti.

1.4. Quanto al dolo specifico richiesto ad integrazione del delitto di cui all’art. 646 c.p., la Corte di appello (f. 4), con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, con i quali il ricorrente non si confronta con la necessaria specificità (limitandosi inammissibilmente a riproporre, più o meno pedissequamente, doglianze già ritenute infondate dalla corte di appello), ha compiutamente ricostruito le vicende de quibus ed indicato gli elementi posti a fondamento dell’affermazione di responsabilità e della qualificazione giuridica dei fatti, valorizzando, in particolare (in accordo con la sentenza di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), “l’ostinazione con la quale il C. si è rifiutato di consegnare detta documentazione”, motivatamente ritenuta sintomatica del fatto “che egli avesse un preciso interesse a non consentire una ricostruzione della sua gestione patrimoniale, traendone una specifica utilità”.

A tali rilievi, nel complesso, il ricorrente non ha opposto alcunchè di decisivo, se non generiche ed improponibili doglianze, fondate su una personale e congetturale rivisitazione dei fatti di causa, senza documentare, nei modi di rito, eventuali travisamenti.

2. Per effetto degli intervenuti periodi di sospensione della prescrizione (mesi due e giorni sedici, dal 19.9. al 5.12.2011, rinvio su richiesta della difesa; mesi due e giorni tre, rinvio dell’udienza 5.6.2013 legittimo impedimento dell’imputato, malato, per una durata pari, per legge, a giorni 60 oltre alla durata dell’impedimento), la prescrizione non è ancora maturata alla data della odierna decisione.

3. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2014

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