TRIBUNALE DI PARMA
Il G.I., a scioglimento della riserva assunta all’istanza ex art. 648 cpc formulata da parte opposta,
rilevato che l’opponente ha contestato vizi nel materiale fornito dalla convenuta;
Osservato che dalle mail prodotte dall’opponente (il cui contenuto e provenienza non sono contestati dall’opposta) emerge che la ditta convenuta ha ritirato il materiale contestato per provvedere alla sua rimiscelazione e successivamente si è impegnata a ritirare il materiale rimiscelato e riconsegnato all’opponente;
Rilevato, in particolare, che nella mail del 29.9.2017, legale rappresentante di scriveva all’opponente “o …restituisce il materiale oppure paga il materiale, ovviamente spero prevalga la seconda ipotesi, visto il nuovo accordo di miscelazione del materiale per renderlo più omogeneo” (doc. 20 opponente).
Rilevato che successivamente nella mail del 3 novembre 2017 e nelle mail del 5 novembre 2017 delle ore 4.02 p.m. il legale rappresentante di — scriveva a — di intendere “vedere i sacconi per organizzare il ritiro” e nella mail del 5 novembre 2017 così scriveva all’opponente:” dall’ultima telefonata ho capito che le ha provato la miscela e non le va bene. Pertanto non mi resta altro che il ritiro” (doc. 22 opponente);
rilevato che, alla luce dei documenti prodotti sembra emergere che le parti abbiano consensualmente risolto il contratto;
Considerato che la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo costituisce, pure in presenza dei presupposti dell’art.648 cpc, facoltà e non obbligo per l’istruttore;
Ritenuto che, nel caso di specie, sussistano per i motivi esposti ragioni quanto meno di opportunità per non munire l’opposto decreto ingiuntivo della richiesta clausola di provvisoria esecutività; Considerato che è opportuno, prima di dar corso alle ulteriori fasi processuali, verificare la possibilità di una soluzione amichevole della controversia in considerazione: a) delle considerazioni sopra espresse in punto alla provvisoria esecuzione; b) delle spese legali ancora da maturare con riferimento alla fase istruttoria e
decisoria; c) della presumibile necessità di disporre ct sulla merce fornita e delle conseguenti spese; d) dei possibili rischi di soccombenza, e) del fatto che il danno di maggiore importo preteso dall’opponente, a prescindere da ogni valutazione sulla fondatezza della prospettazione difensiva dell’attore e sui danni dallo stesso elencati, è relativo all’occupazione degli spazi magazzino a cagione della presenza della merce fornita dalla convenuta; e) dal fatto che in sede di mediazione le parti potrebbero valutare,
anche in caso di mancata composizione transattiva dell’intero contenzioso, la possibilità di addivenire ad u accordo quantomeno sul ritiro della merce, tenuto conto che la stessa ditta opposta aveva promesso il ritiro; f) dell’alea che è propria di ogni decisione giudiziale e dei costi di una eventuale impugnazione.
Osservato che ricorre il presupposto per ordinare l’esperimento della procedura di mediazione ai sensi dell’art.5, comma II, del d.lgs. 28/2010. Rilevato che la mediazione deve svolgersi con la presenza personale delle parti e l’ordine del giudice di esperire la mediazione può ritenersi assolto solo ove sia esperito un effettivo tentativo di mediazione e non può ritenersi sufficiente la mera partecipazione delle parti agli incontri preliminari informativi sulle finalità della mediazione.
Osservato che tale è la conclusione di Tribunale di Firenze, Seconda sezione civile 19.3.2014 (reperibile in www.mcmmediazione.com) alle cui articolate motivazioni si fa rinvio
PQM
Visto l’art.648 cpc
Rigetta l’istanza di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto
Visto l’art. 5, II comma del d.lgs. 28/2010
Dispone l’esperimento del procedimento di mediazione, assegnando alle parti termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione dinanzi a un organismo scelto dalle parti: Precisa che “per mediazione disposta dal giudice” si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti – anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente all’ordine del
giudice, partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità; Precisa che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e munite di assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo. Invita il mediatore a formulare in ogni caso proposta transattiva, e a specificare nel verbale il contenuto della proposta formulata alle parti, l’eventuale mancata partecipazione delle parti personalmente al procedimento senza
giustificato motivo, e ai fini della regolamentazione delle spese processuali, quale delle parti ha opposto rifiuto alla proposta di mediazione.
Si comunichi.
Così deciso il 16.4.2019
Il Giudice
Dott.ssa Chiari Angela