Ingiustificata assenza alla mediazione. Banca condannata al contributo unificato
Trib. di: Udine
Sentenza del: 16-05-2016
Giudice: Andrea Zuliani
Materia: Contratto bancario, Contratto di leasing
Argomento: Condanna al contributo unificato, Condanna alle spese di causa, Mancata comparizione personale senza giustificato motivo, Mancata partecipazione del convenuto
La parte convenuta che ingiustificatamente non ha partecipato alla mediazione obbligatoria preventiva, deve essere condannata al versamento, all’entrate del bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente al contributo unificato per il giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 art. 8 comma 4 (come modificato dal D.Lgs. n. 69/2013).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea ZULIANI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° promossa da …………
persona fisica attori;
contro
Banca convenuta;
avente ad oggetto: locazione finanziaria. Causa iscritta a ruolo il 12.4.2014 e trattenuta a sentenza all’udienza di precisazione delle conclusioni del 2.11.2015.
CONCLUSIONI
per parte attrice:
“Piaccia all’On. Tribunale adito, contrariis rejectis:
NEL MERITO: in via principale:
- a) dichiarare gratuito il contratto di leasing n. 226143/1, per pattuizione di tasso usurario ex art. 1815, secondo comma, c.c.
- b) conseguentemente condannare la Banca alla restituzione di tutte le somme percepite quali corrispettivi, a titolo di interessi, spese e commissioni, polizze etc., tutto ciò per e 298.358,98, oltre quelli corrisposti nel corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, ovvero la maggior o minor somma che risulterà in corso di causa; in via subordinata:
- c) accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, delle clausole contenute nel contratto di leasing n. 226143/1, relative alla determinazione del costo del finanziamento in quanto indeterminate e/o indeterminabili e dunque contrarie agli artt. 1346 e 1284 c.c. e contrarie altresì alla L. n. 154/92 e al TUB;
- d) previo accertamento delle natura e della qualifica del piano di ammortamento applicato al contratto oggetto di giudizio, conseguentemente accertare e dichiarare la illegittimità del medesimo per i motivi dedotti in narrativa;
- e) riconoscere ed accertare l’invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e conseguentemente condannare la Banca avversa alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, che ci si riserva di quantificare in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo;
IN VIA ISTRUTTORIA
Disporre C.T.U. sul contratto per cui è causa, diretta:
- ad accertare: – la pattuizione di interessi usurari, come determinati ai sensi del co. IV dell’art. 644 c.p. -L.108/1996; l’applicazione di interessi anatocistici e loro quantificazione;
- quantificare gli interessi complessivamente corrisposti;
- rideterminare il piano di ammortamento con interessi legali in ipotesi di accoglimento della domanda subordinata di cui alla lettera c).
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi di causa, per i quali i procuratori si dichiarano antistatari” ;
– per parte convenuta:
“- a) rigetti il Tribunale le domande tutte formulate da N. F. s.a.s. in liquidazione nonché degli eredi di C. G. nei confronti di H. A. A. Bank S.p.A. perché infondate;
b) condanni il Tribunale gli attori ed i riassumenti alla rifusione delle spese di lite, ivi compreso il rimborso forfettario.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Persona fisica e Banca stipularono il 12.10.2001 un contratto di leasing a tasso variabile avente ad oggetto un immobile in Comune di Remanzacco. Gli attori ….. sono gli eredi di ….. che, oltre ad essere socio illimitatamente responsabile dell’utilizzatrice, aveva prestato fideiussione in favore della concedente), chiedono l’accertamento della nullità parziale del contratto per la ritenuta pattuizione di interessi superiori alla soglia antiusura (con la conseguenza che non sarebbero dovuti interessi, ai sensi dell’alt 1815, comma 2°, c.c.), oppure per l’indeterminatezza delle clausole relative agli interessi (con la conseguenza che sarebbero dovuti i soli interessi legali, ai sensi dell’art. 1284 c.c. o dell’art. 117 T.U.B.), oppure per la previsione di un sistema di ammortamento (c.d. alla francese) implicante una forma di anatocismo non consentita dall’art. 1283 c.c.
Gli attori chiedono, quindi, che la banca sia condannata a restituire quanto indebitamente percepito a titolo di interessi. La Banca ha chiesto il rigetto di tutte le domande, contestandone la fondatezza sotto ogni profilo. La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali, non essendo state accolte le ulteriori richieste istruttorie (c.t.u. e ordine di esibizione) formulate da parte attrice.
È del tutto pacifico che il tasso corrispettivo pattuito nel leasing oggetto di causa (inizialmente 4,60% annuo) era ampiamente inferiore alla soglia antiusura vigente al momento della stipulazione del contratto (11,10%).
È altrettanto pacifico che gli interessi corrispettivi furono gli unici pagati dall’attrice, avendo essa regolarmente adempiuto il contratto fino al riscatto del bene utilizzato (v., in tal senso, le dichiarazioni contenute nella memoria depositata da parte attrice in replica alla comparsa conclusionale avversaria).
Oggetto di censura è, invece, il tasso pattuito per il caso di mora dell’utilizzatrice, che il contratto di leasing fissava nel 10% da sommarsi al Prime Rate ABI “in vigore al momento in cui si verificasse la mora”, prevedendo anche un rimborso spese forfettario di L. 100.000 più IVA “per ogni ritardato pagamento” (v. doc. n° 1 di parte attrice, clausola “I”). Il che, secondo l’allegazione di parte attrice solo genericamente contestata dalla convenuta, determinava un tasso di mora nominale del 17,75%, ampiamente superiore alla soglia antiusura.
Sulla base di questi dati, non si può negare che il tasso di mora pattuito nel contratto di leasing, seppure determinabile con esattezza solo in un momento successivo (in quanto riferito al futuro prime rate del giorno dell’eventuale inadempimento), era comunque virtualmente superiore alla soglia antiusura vigente alla data del contratto. Diversamente opinando, si dovrebbe concludere che non possa mai essere giudicato usurario un tasso di interesse, per quanto potenzialmente abnorme, solo perché riferito a un parametro non determinato al momento della pattuizione, ma determinabile solo in futuro, essendo variabile nel tempo. E tale conclusione permetterebbe una troppo facile elusione della normativa antiusura e un tradimento della sua ratio.
Ciò posto, la domanda degli attori volta ad ottenere l’accertamento della gratuità del leasing ai sensi dell’art. 1815, comma 2°, c.c. (disposizione riferita al mutuo, ma applicabile analogicamente anche agli altri tipi di contratto di finanziamento) è basata sia sulla considerazione del tasso contrattuale di mora in se stesso, sia sulla prospettata possibilità e necessità di estrapolare un tasso annuo effettivo globale che sia la risultante di tutte le clausole relative agli interessi e ai costi del finanziamento diversi dai costi fiscali (tasso che si assumere essere anch’esso, nel caso di specie, superiore alla soglia antiusura).
Va premesso che si condivide l’assunto di parte attrice secondo cui anche il tasso pattuito per la mora deve essere sindacabile sulla scorta della normativa antiusura. Ritenere che gli interessi moratori siano esclusi dall’applicazione delle soglie antiusura, oltre che contrario all’orientamento della giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Cass. 9.1.2013, n° 350), sarebbe contrario alla ratio e allo spirito della legge (n° 108 del 1996), che mira a reprimere atteggiamenti prevaricatori che quasi sempre vengono posti in essere proprio nei confronti di soggetti che sono già inadempienti all’obbligo di restituire finanziamenti ricevuti.
Né si può pensare, per lo stesso motivo, che per i tassi moratori debbano valere soglie diverse e più alte rispetto a quelle determinate per gli interessi corrispettivi (quantunque ciò ponga problemi di certezza del diritto con riferimento al fatto che i tassi moratori, che per prassi bancaria consolidata sono più alti di quelli corrispettivi, non sono oggetto di rilevazione da parte della Banca d’Italia, con conseguente diffusa opinione – per quanto errata – che le soglie antiusura determinate sulla base di quelle rilevazioni non li riguardino).
Non è condivisibile, invece, la tesi della commistione dei tassi corrispettivo e di mora per determinare un unico t.a.e.g. contrattuale, né la tesi secondo cui la pattuizione di un tasso di mora usurario determinerebbe comunque la nullità anche della clausola relativa agli interessi corrispettivi. Infatti, le due clausole hanno funzioni ben distinte e sono destinate a trovare applicazione in casi diversi: il tasso corrispettivo in caso di regolare adempimento da parte dell’utilizzatore; il tasso di mora in caso di ritardo nell’adempimento.
Di conseguenza, l’eventuale usurarietà della clausola relativa agli interessi di mora comporta, ai sensi dell’art. 1815, comma 2°, c.c., che non saranno dovuti interessi di mora, ma non rende inefficace anche la clausola relativa agli interessi corrispettivi, se questa è di per sé legittima. Tenuto conto che quella dell’art. 1815, comma 2°, c.c. è un’ipotesi specifica di nullità parziale con sostituzione automatica della disciplina di legge a quella convenzionale invalida (“la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”), appare conforme ai principi interpretare la norma nel senso necessario e sufficiente a ripristinare la legittimità dell’accordo; e non vi è dubbio che, eliminata la clausola determinativa degli interessi di mora, tale legittimità risulta salvaguardata anche conservando la clausola relativa agli interessi corrispettivi (per un’interpretazione in tal senso degli artt. 1339 e 1419, comma 2°, c.c., v. Cass. 20.4.1999, n° 3902).
Ebbene, nel presente processo, parte attrice non ha allegato di avere pagato interessi di mora (è anzi pacifico il contrario) e non ha domandato l’accertamento della nullità della clausola relativa alla determinazione dell’interesse di mora, motivo per cui le domande, così come proposte (ovverosia in quanto volte ad accertare la gratuità del leasing e ad ottenere la condanna della banca alla restituzione di tutto quanto versato a titolo di interessi, pur trattandosi esclusivamente di interessi corrispettivi), non possono essere accolte.
Gli attori hanno altresì prospettato la nullità parziale del contratto per indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, chiedendo, quindi, la sostituzione del tasso contrattuale con quello legale (ex art. 1284 c.c. o ex art. 117 T.U.B.) e la condanna della banca alla restituzione di quanto ricevuto in eccedenza. Inoltre, hanno chiesto l’accertamento della illegittimità dell’anatocismo che si suppone implicito nel c.d. ammortamento alla francese (caratterizzato da una rata fissa con quote di capitale e interessi variabili) e la condanna della banca a restituire quanto ricevuto per effetto di tale anatocismo.
Anche queste domande sono infondate, perché il contratto indica chiaramente “il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati” (art. 117, comma 4, T.U.B.), ovverosia il corrispettivo globale, il numero e l’ammontare dei canoni, il prezzo di riscatto e il parametro di indicizzazione del tasso. La rilevata “discordanza tra il tasso nominale ed il c.d. ISC (Indicatore Sintetico di Costo)” (v. pag. 6 dell’atto di citazione) è circostanza ovvia, ma che nulla ha a che vedere con il rispetto dei parametri di determinatezza posti dall’art. 1284 c.c. e 117 T.U.B. L’indicazione specifica del T.A.E.G. è – ed era all’epoca del contratto oggetto di causa – un requisito di forma-contenuto prescritto a pena di nullità solo nei contratti di “credito al consumo” (artt. 121, 122 e 124 T.U.B., testo all’epoca vigente). Analogamente, l’ammortamento c.d. alla francese, quantunque comporti il pagamento di una somma per interessi superiore a quella che risulterebbe applicando il c.d. ammortamento all’italiana (quota capitale fissa e rata variabile) è chiaramente evidenziato nel piano finanziario allegato al contratto (doc. n° 1 di parte convenuta) e non implica anatocismo, nel senso che il suo meccanismo non prevede la produzione di ulteriori interessi da parte degli interessi scaduti (tale essendo il concetto di anatocismo descritto nell’art. 1283 c.c.).
Nonostante il dispositivo sia di integrale rigetto delle domande, nella riscontrata usurarietà della clausola relativa agli interessi di mora si ravvisa una latente soccombenza parziale di parte convenuta che giustifica la compensazione di metà delle spese di lite, con condanna dell’ attrice al pagamento della restante metà, come liquidata in dispositivo. Con la precisazione, in ogni caso, che alla presente causa si applica, ratione temporis, il testo dell’art. 92, comma 2°, c.p.c. modifica da ultimo introdotta dall’art. 13, comma 1, del decreto legge n° 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 162 del 10.11.2014 e pubblicata il giorno stesso sulla Gazzetta Ufficiale (v. infatti, il contenuto del comma 2: “La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”).
Inoltre, parte convenuta, che non ha partecipato alla mediazione obbligatoria preventiva (v. doc. n° 8 di parte attrice), deve essere condannata “al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio” (€ 1.056), ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, decreto legislativo n° 28 del 2010, come modificato dall’art. 84, comma 2, del decreto legge n° 69 del 2013 e applicabile decorsi 30 giorni dall’ entrata in vigore della legge di conversione 9.8.2013 n° 98). Infatti, la motivazione addotta per giustificare la mancata comparizione davanti al mediatore (v. doc. n° 8 di parte convenuta) appare incongrua, facendo riferimento ai motivi della ritenuta piena fondatezza della propria posizione, come se la mediazione obbligatoria fosse imposta dalla legge solo alle parti che non ritengano di avere pienamente “ragione”.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege (Cass. 10.11.2004, n° 21367).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n° … promossa, con atto di citazione … da … e … al quale ultimo sono succeduti in corso di causa gli eredi … e … contro la Banca , così decide:
- respinge le domande degli attori, perché infondate;
- condanna parte attrice … in solido, al pagamento, in favore della convenuta, di metà delle spese di lite, quota che liquida in risultanti € 5.175, di cui € 4.500 per compensi ed € 675 per rimborso forfettario ai sensi del D.M. 10.3.2014, n° 55, dichiarando compensata la restante metà;
- condanna la Banca al versamento all’entrata del bilancio dello Stato della somma di € 1.056, corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio; 4. dà atto che la sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Udine, il 16.5.2016.