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17.02.2017 – Firenze – Mazzarelli

Tribunale di Firenze
sezione terza
provvedimento del 17.2.2017

Oggi 17 febbraio 2017 10.52, innanzi al dott. Ada Mazzarelli, sono comparsi:
per parte attrice l’avv. A. M. G. per delega anche degli avv. omissis e prof. Avv. L. V.;
l’avv. Gaudio chiede che il giudice voglia inviare le parti in mediazione per parte convenuta l’avv. M. in sostituzione dell’avv. omissis; l’avv. M. si dichiara remissiva all’istanza di mediazione, in subordine insite sull’istanza ex art. 210 c.p.c. per G. terza chiamata l’avv. C. in sostituzione dell’avv. N. si riporta alla memoria n. 3 riepilogativa e chiede invece fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.           
Il Giudice Visto l’art. 5, c.2, d. lgs. 28/2010, così come modificato dalla l. 98/2013, dispone che le parti sostanziali, assistite dagli avvocati, esperiscano il procedimento di mediazione presso un organismo di mediazione accreditato ai sensi dell’art. 4, comma 1, (D.L.vo citato) con deposito della domanda di mediazione entro il termine di 15 giorni decorrenti da oggi;         
fa presente che, ai sensi dell’art. 5, c.2, d.lgs. citato, il mancato esperimento dell’effettivo tentativo di mediazione è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda;

invita

– gli avvocati delle parti a informare i loro assistiti di quanto disposto, nei termini di cui all’art. 4, c.3, d.lgs. citato;
– le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l’esito della mediazione, con nota da depositare in Cancelleria almeno dieci giorni prima della prossima udienza.          
La nota dovrà contenere informazioni: in relazione a quanto stabilito dall’art. 8, c.4-bis del d.lgs. citato, in merito all’eventuale mancata (fattiva) partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo; – in relazione a quanto stabilito dall’art. 5, c.2 del d.lgs. citato, in merito alle eventuali ragioni di natura preliminare che hanno impedito l’avvio dell’effettivo procedimento di mediazione; – in relazione a quanto stabilito dall’art. 13 del d.lgs. citato, anche ai fini del regolamento delle spese processuali, in merito ai motivi del rifiuto dell’eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore..         
Rinvia per in prosieguo all’udienza del 12.7.2017 ore 10.45.       
Il Giudice dott. Ada Mazzarelli

Se il giudice in corso di causa propone una conciliazione ai sensi dell’art.185 bis cpc e le parti nonaccettano, può disporre la mediazione d’ufficio.             
In tal caso la condizione di procedibilità si intenderà superata solo se nel primo incontro le parti svolgeranno effettivamente il tentativo di mediazione.        

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