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18.03.2021 – Verona – Burti

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

SECONDA SEZIONE

Nella causa civile iscritta al N. 8854/2020 R.G., promossa da:

N C S.R.L. – Attrice opponente –

contro

P F S.N.C. DI_____ – Convenuta opposta –

Il giudice dr. Attilio Burti, a scioglimento della riserva assunta all’udienza in data odierna ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 – ritenuto che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo – anche ai fini della concessione della provvisoria esecutività – debbano, comunque, operare gli ordinari criteri di riparto dell’onere probatorio disciplinati dal diritto sostanziale (v. art. 2697 cod. civ.) perché sarebbe irragionevole concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in favore di una parte che non si sa se sarà in grado, all’esito del giudizio, di provare i fatti costitutivi della propria domanda;

– rilevato che in materia di obbligazioni contrattuali le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001) hanno affermato che al debitore di un’obbligazione è sufficiente allegare l’altrui adempimento, essendo onere di quest’ultimo provare di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione;

– rilevato, infatti, che in considerazione del principio della persistenza del diritto di credito si può presumere che l’obbligazione sia rimasta inadempiuta sin tanto che il debitore non provi di averla adempiuta e, dunque, offra la prova del fatto estintivo dell’obbligazione dedotta in giudizio o in relazione alla quale è stata sollevata l’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 cod. civ.;

– considerato che in materia di vendita di cose mobili – laddove il venditore non le abbia affidate ad uno spedizioniere o vettore (v. art. 1510 cod. civ.) – l’obbligazione di consegna di traportare le cose da un luogo all’altro è a carico del venditore (v. art. 1476, comma primo, n. 1 cod. civ.);

– considerato che nel caso di specie il compratore, a fronte della domanda di pagamento del corrispettivo spiegata dal venditore, ha eccepito ex art. 1460 cod.civ. di aver ricevuto un quantitativo di merci inferiore rispetto a quello indicato in fattura (documento formato unilateralmente dal venditore che, quindi, non è prova dei fatti ivi rappresentati);

– ritenuto che tale eccezione non appaia pretestuosa o manifestamente infondata in quanto effettivamente solo alcuni documenti di trasporto risultano essere stati sottoscritti dall’acquirente;

– ritenuto, quindi, allo stato, indimostrato che il venditore abbia consegnato tutto il quantitativo di merce esposto nelle fatture emesse e riportato nei vari D.D.T.;

– ritenuto, in ogni caso, che sia accoglibile la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto sulla minor somma di € 14.706,99, la quale, in forza della non contestazione dell’opponente, deve ritenersi pacifica e consente la dichiarazione di provvisoria esecutività parziale del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell’ultima parte della previsione di cui all’art. 648, primo comma, c.p.c.;

– ritenuto che la prosecuzione della presente controversia per la decisione sull’effettiva spettanza al venditore (attore in senso sostanziale) dell’ulteriore importo di euro 28.000,00 euro circa possa essere antieconomica in considerazione del fatto che, a fronte di una soccombenza reciproca delle parti e di una possibile integrale compensazione delle spese di lite, ciascuna di esse potrebbe doversi accollare il costo del suo difensore che, sulla base del DM 55/2014, si dovrebbe calcolare in euro 8.342, 10 oltre CPA ed IVA;

– ritenuto, pertanto, che in questa fase del giudizio in cui le spese legali non sono ancora troppo elevate, sia conveniente per le parti conciliare la vertenza sulla base di una soluzione mediana tra la minor somma sulla quale è stata concessa la dichiarazione della provvisoria esecutività e la maggior somma portata dal decreto ingiuntivo;

– ritenuto che tale soluzione appare conveniente anche sul piano fiscale anche in considerazione del fatto che le conciliazioni sotto i 50.000,00 euro sono esenti dall’imposta di registro;

– visto l’art. 648, primo comma ultima parte, c.p.c. e l’art. 5 d.lgs. 28/2010

P.Q.M.

– CONCEDE la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto LIMITATAMENTE alla somma di € 14.706,99 oltre interessi moratori ex d.lg. 231/2002 dalla scadenza del pagamento dell’ultima fattura al saldo;

– ONERA l’attrice in senso sostanziale di introdurre il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5, comma secondo, d.lgs. 28/2010 e fissa udienza al 15/7/2021 ore 10:30 per verificare l’eventuale conciliazione (di cui le parti daranno atto mediante nota depositata al fascicolo telematico per consentire al Giudice per tempo la calendarizzazione del ruolo d’udienza) o per assegnare i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.

Verona, 18/03/2021

Il Giudice Attilio Burti

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