Costituisce legittimo impedimento la mancata comunicazione dell’anticipo del primo incotro. Il giudice dott. Vaccari ritiene improcedibile il giudizio per il mancato valido esperimento della mediazione proposta dall’istante in quanto il convenuto (una banca) non è stata posta in condizione di partecipare. In particolare, il giudice rileva che la parte attrice non ha prodotto copia della ricezione della comunicazione dell’anticipazione di un giorno del primo incontro.
Tribunale Ordinario di Verona
TERZA SEZIONE civile
Il giudice dott. Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa tra …. con l’avv. B.E. Contro
S.p.A. con l’avv. M. M.
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 6 aprile 2017
Rilevato che
L’eccezione di incompetenza per territorio e funzionale di questo Tribunale a pronunciarsi sulle domande attoree, che è stata sollevata dalla convenuta è infondata e va disattesa;
infatti, come già affermato da questo giudice in analoghi casi, le domande attoree, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non hanno ad oggetto la costituzione del rapporto sociale con la banca né riguardano il trasferimento di partecipazioni sociali, con la conseguenza che non trova applicazione l’articolo 3, comma 2, lettera a) e lett. b), del d. lgs.168/2003;
esse si fondano invece sulla pretesa violazione da parte della convenuta degli obblighi informativi e di adeguatezza delle operazioni di acquisto di sue azioni e di obbligazioni convertibili di sua emissione nonché di quello di astensione, derivanti a suo carico dal t.u.f. è quindi indubbio che l’attrice ha fatto valere la qualità di intermediario che (Banca) ha avuto nel caso di specie e l’indiscutibile
carattere di prodotti finanziari delle azioni e delle obbligazioni convertibili acquistate;
si noti che la Suprema Corte ha recentemente deciso nei medesimi termini un regolamento di competenza promosso in merito ad un caso analogo a quello di specie (ord. 4 aprile 2017 n.8738);
è invece fondata l’eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale parimenti sollevata dalla convenuta, peraltro in maniera contraddittoria rispetto alla eccezione di incompetenza (è evidente infatti che tale eccezione postula che la controversia attenga a contratti finanziari);
la mediazione promossa dall’attrice ante causam infatti non può considerarsi validamente espletata atteso che la convenuta non è stata posta in condizione di parteciparvi;
in particolare l’attrice non ha dimostrato che l’anticipazione dal 6 al 5 aprile del primo incontro sia stata comunicata alla convenuta, non avendo prodotto copia della ricezione da parte di (Banca) della relativa comunicazione; pertanto deve ritenersi che quest’ultima ne sia venuta a conoscenza solo alla udienza del 6 aprile;
tale situazione poi non è equiparabile a quella della mancata partecipazione per giustificato motivo, che presuppone un impedimento di fatto e non già di diritto all’intervento nel procedimento di mediazione;
peraltro prima di assegnare alle parti il termine per presentare l’istanza di mediazione è opportuno formulare una proposta conciliativa ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c., tenuto conto che l’eventuale esito negativo di tale iniziativa non renderà inutile il successivo esperimento della mediazione atteso che il mediatore potrà assumere tale proposta come conciliazione;
ai fini della base per un autonomo formulazione della proposta tentativo di conciliativa è opportuno rappresentare alle parti che, alla luce delle loro rispettive allegazioni, la maggiore criticità della posizione della convenuta riguarda l’assolvimento degli obblighi informativi su di essa gravanti atteso che le avvertenze contenute nella contrattualistica dimessa in atti e da essa richiamate a sostegno della sua difesa, non paiono esaustive; ancora, l’eccezione di prescrizione da essa sollevata non tiene conto della natura contrattuale della responsabilità fatta valere dalla attrice (cfr. sul punto Cass. sez. Un. 19.12.2007, n. 26725);
peraltro anche la posizione dell’attrice presenta delle criticità, la maggiore delle quali è relativa al nesso causale tra la prospettata violazione degli obblighi informativi e gli acquisiti delle azioni per cui è causa;
pertanto si stima adeguata alle evidenziate peculiarità della controversia una proposta conciliativa che preveda la corresponsione in favore dell’attrice di una somma pari al 15% del controvalore originario delle azioni, atteso che tale proposta corrisponde a quella che l’istituto di credito ha formulato di recente alla generalità dei suoi azionisti, e dell’intero capitale investito nelle obbligazioni convertibili, detratti dai relativi importi quelli ricevuti a titolo, rispettivamente, di dividendi e di cedole;
P.Q.M
Propone alle parti di definire la lite alle condizioni di cui in motivazione e rinvia la causa all’udienza ex art. 185 c.p.c. dell’8 giugno 2017 h.10.00 per consentire ai 3 procuratori delle parti di prendere posizione sulla predetta proposta. Riserva a tale udienza la assegnazione del termine per depositare istanza di mediazione
Verona 18/04/2017
Giudice