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18.12.2015 – Verona – Vaccari

Tribunale Ordinario di Verona
SEZIONE terza civile
Il giudice dott. Massimo Vaccari
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa tra ANDREA DI PALMA e Roberta Cammarota con l’avv.
SALATI PATRIZIA
Contro
AZIENDA ULSS 20 DI VERONA con l’avv.AZZINI ALESSANDRO
Con la chiamata in causa di
Assicuratori dei Lloyd’s di Londra con l’avv. L.Locatelli
e con l’intervento in causa di
Giacomo e Lucio di Palma ed altri tre con gli avv.ti F. e S.
Amodio
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del
26.11.2015;
Rilevato che
gli attori, in proprio e quali esercenti la potestà
genitoriale sui figli minori Vittorio, Giacomo e Claudio,
hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale
l’Azienda U.L.s.s. n. 20 di Verona per sentirla condannare al
risarcimento dei danni patiti a seguito delle gravissime
lesioni subite dal piccolo Vittorio di Palma, quale effetto
Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 4db80
A.D.P. R.C.
G. E L.D.P.
V. G. C.
V.D.P.
della somministrazione allo stesso dei vaccini esavalente e
antipneumococco;
la convenuta ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione a
chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione per
essere da essa manlevata di quanto fosse eventualmente
condannata a corrispondere agli attori;
per consentire la citazione della stessa la udienza di prima
comparizione delle parti è stata differita a quella del 26.11;
la terza chiamata, Assicuratori dei Lloyd’s, si è costituita
in giudizio con comparsa depositata in data 25.11, eccependo,
in via pregiudiziale di rito, la improponibilità (rectius
improcedibilità) della domanda attorea, per mancato
esperimento del procedimento di mediazione;
con comparsa depositata in data 25.11.2015 sono intervenuti
nel giudizio i nonni materni e paterni del piccolo Di Palma
svolgendo nei confronti della convenuta domanda di
risarcimento dei danni alla persona che hanno assunto di aver
subito a seguito del predetto fatto illecito;
sia la controversia tra attori e convenuti che quella tra
convenuta e terza chiamata rientrano tra quelle soggette a
mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010,
atteso che la prima attiene ad una fattispecie di
responsabilità sanitaria mentre la seconda si fonda su un
contratto assicurativo;
sul punto è opportuno chiarire che è alquanto controverso, sia
in dottrina che in giurisprudenza, se la norma succitata trovi
applicazione anche nei processi oggettivamente e
soggettivamene complessi, come quello di specie, e quindi se
la mediazione sia condizione di procedibilità anche delle
domande fatte valere nel corso del processo dal convenuto, dai
terzi intervenienti volontari o su chiamata e pure dallo
stesso attore, sotto forma di reconventio reconventionis;.
peraltro i maggiori dubbi riguardano il caso in cui la domanda
cumulata sia inedita, ossia si venga ad aggiungersi ad una
domanda principale che è già stata sottoposta a mediazione;
per contro, qualora non si sia svolto un tentativo di
conciliazione rispetto alla domanda principale, come è
accaduto nel caso di specie, non si vedono ragioni per non
estendere la mediazione a tutte le domande ad essa cumulate
che vi siano soggette e quindi, con riguardo al caso di
Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 4db80
D.P.
specie, sia alla domanda attorea che a quella della convenuta
nei confronti della terza chiamata, che a quella risarcitoria
avanzata dai terzi intervenuti, la quale, va evidenziato, si
fonda sul medesimo titolo di quella degli attori;
l’esame dell’eccezione di inammissibilità del loro intervento
che è stata sollevata dalla convenuta va riservata al
prosieguo;
infine va disatteso il rilievo di tardività dell’eccezione e
del rilievo officioso di improcedibilità delle domande tutte,
svolto dalla difesa degli attori in quanto si fonda
sull’erroneo assunto che la prima udienza di comparizione si
fosse conclusa alla precedente udienza del 4 giugno 2015;
in realtà tale udienza fu rinviata proprio per consentire la
chiamata del terzo Assicuratori Lloyd’s e pertanto la prima
udienza di comparizione si è tenuta il 26.11 e prima di essa
si sono costituiti i terzi intervenuti cosicchè risulta
tempestivo anche il rilievo della mancanza della condizione di
procedibilità del loro intervento;
P.Q.M
Assegna alle parti il termine di quindici giorni dalla
comunicazione del presente provvedimento per presentare
l’istanza di mediazione rispetto a tutte le domande svolte in
causa e rinvia la causa all’udienza del 26 maggio 2016
h.09.30.
Verona 18/12/2015
Il Giudice

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