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19.09.2017 – Treviso – Deli

SEZIONE TERZA CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 19/09/2017, alle ore 12.00 nella SEZIONE TERZA civile del Tribunale di Treviso , all’udienza del Giudice dott. Deli Luca, è chiamata la causa
TRA
BOCCATO LEONELLO

  • ATTORE
    E
    BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP
  • CONVENUTO
    Sono presenti:
    l’Avv. POLO PARDISE DANIEL, per l’attore il quale conclude , sia nel merito e che
    in via istruttoria , come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo; si
    oppone alla declaratoria di improcedibilità avendo tempestivamente attivato la
    procedura di mediazione, come da rivevura depositata per via telematica,
    l’Avv.SERENA MOROSIN per il convenuto, per delega dell’Avv. LILLO ANTONELLA, la quale conclude come segue:
    si oppone ad un ulteriore rinvio perché la controparte non si è attivata per sollecitare
    l’instaurazione della procedura di mediazione.
    Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
    Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio; quindi decide la
    causa dando lettura, nessuno presente, ai sensi dell’art. 281sexies c.p.c., del seguente
    dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
    redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a
    prelevare l’originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all’art. 35 disp. att.
    c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
    Firmato Da: LUCA DELI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 42df1b8158f4b93c194ebcc42fc76a94
    Sentenza n. 1891/2017 pubbl. il 19/09/2017
    RG n. 5094/2016
    Repert. n. 4287/2017 del 20/09/2017
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il giudice, dott. Deli Luca, pronunzia la seguente
    S E N T E N Z A
    ai sensi dell’art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5094/2016 r.g.a.c.
    TRA
  • LEONELLO BOCCATO (nato a Salgareda – TV, in data 27/03/1960,
    ivi residente in via Chiodo 1, C.F. BCCLLL60C27H706H),
  • GABRIELE BOCCATO (nato a Salgareda – TV, in data 13/06/1969,
    ivi residente in via Chiodo 3/A, C.F. BCCGRL69H13F999H)
  • LORENA BOCCATO (nata a Salgareda – TV, in data 23/04/1965, residente in Oderzo – TV, via Per Piavon 69, C.F. BCCLRN65D63H706O),
  • tutti rappresentati e difesi, come da mandato di data 17/05/2016 in
    calce alla copia notificata del d.i. n. 820/2016 del 09/03/2016 del Tribunale di Treviso, accluso mediante deposito telematico , dall’avv.to Daniel Polo Pardise (C.F. PLPDNL79H17H823R – P. I.V.A.
    03762750275), del Foro di Venezia, presso il cui studio in Pordenone, C.so Vittorio Emanuele 7/C sono elettivamente domiciliati, –
    PARTE ATTRICE- opponente a decreto ingiuntivo
    E
    BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP (c.f.:
    03669140265), elett.te dom.to alla VIALE MONTE GRAPPA 45 TREVISO
    Firmato Da: LUCA DELI
    Sentenza n. 1891/2017 pubbl. il 19/09/2017
    RG n. 5094/2016
    Repert. n. 4287/2017 del 20/09/2017
    presso lo studio dell’Avv. LILLO ANTONELLA (c.f.: LLLNNL61M59L407E)
    dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell’atto di citazione
  • CONVENUTA OPPOSTA
    CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
    RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
    L’opposizione al decreto ingiuntivo proposta da Lorena Boccato è tardiva.
    La Banca ha sollevato detta eccezione in via pregiudiziale e l’opponente
    ha prestato adesione.
    Il decreto ingiuntivo opposto n. 820/2016 emesso dal Tribunale di Treviso
    l’8 marzo 2016, pubblicato il 9 marzo 2016, è stato notificato a mezzo raccomandata a .r. dalla Banca per il tramite del procuratore a Lorena Boccato in data
    7 aprile 2016 presso la residenza sita in Oderzo, Via Per Piavon n. 69 come risulta dall’avviso di ricevimento (cfr. doc. 2 opposta ).
    La raccomandata è stata ricevuta a mani proprie dalla signora Lorena
    Boccato che ha firmato l’avviso di ricevimento della raccomandata (cfr. doc.2
    opposta ).
    L’atto di citazione in opposizione risulta tuttavia notificato a mezzo pec
    in data 18 maggio 2016 – come risulta dalla relata di notifica e dalla pec inviata
    in pari data (docc. 4 e 5 opposta : copia della pec di notificazione dell’atto di citazione in opposizione e del contenuto della busta inviata) – e quindi oltre il 40°
    giorno previsto dall’art. 641 c.p.c. quale termine per proporre l’opposizione ai
    sensi dell’art. 645 c.p.c..
    Firmato Da: LUCA DELI
    Sentenza n. 1891/2017 pubbl. il 19/09/2017
    RG n. 5094/2016
    Repert. n. 4287/2017 del 20/09/2017
    Quanto alla opposizione radicata tempestivamente dagli altri condebitori
    la stessa deve ritenersi improcedibile per mancato sperimento della procedura di
    mediazione.
    Sul tema è indubbio che la domanda di mediazione è stata certamente
    depositata entro il termine fissato dal giudice.
    E’ per contro altrettanto certo che il mediatore, dopo il deposito non ha
    fisato l’udienza di comparizione e che tale udienza non si è mai tenuta.
    Orbene è ” L’esperimento del procedimento di mediazione” che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e non il deposito della domanda di mediazione.
    Allo stato degli atti non è dato sapere la causa che ha dato origine al mancato incontro avanti il mediatore, pur richiesto e dunque , di fatto, ad un mancato esperimento effettivo della mediazione.
    E’ noto che l’opponente, aveva l’onere di attivarsi pena l’improcedibilità della opposizione. Egli ha dato atto ed ha documentato , nella precedente udienza, che la domanda di mediazione era stata depositata, ma che l’udienza non era stata fissata ; e per tal motivo ha chiesto ed ottenuto un
    rinvio del processo in attesa della udienza che il mediatore non aveva ancora
    fissato.
    Il rinvio del presente procedimento ( cfr. verbale d’udienza 8.5.2017 ) è stato dunque disposto, accogliendo la precisa richiesta dello stesso opponente, per consentirgli di dare effettivo avvio alla mediazione ovvero per consentire alla parti di attivarsi al fine ottenere la fissazione dell’udienza dal mediatore e quindi di partecipare ( o meno ) al tale incombente ,
    Non risulta tuttavia che parte opponente, dopo tale rinvio, quando la stesso era
    Firmato Da: LUCA DELI
    Sentenza n. 1891/2017 pubbl. il 19/09/2017
    RG n. 5094/2016
    Repert. n. 4287/2017 del 20/09/2017
    consapevole che la sua domanda di mediazione non aveva ricevuto seguito, si
    sia attivata per sollecitare il mediatore, anche con formale istanza, l’apertura e
    la fissazione della prescritta udienza.
    Va aggiunto che l’onere di attivarsi onde realizzare la condizione di procedibilità
    o comunque al fine di dimostrare che il mancato esperimento della stessa non
    era a lui imputabile, non poteva ritenersi soddisfatto con il mero deposito della
    domanda ( deposito che era già stato effettuato ) ; a fronte dell’inerzia del mediatore era piuttosto necessaria una attività ulteriore ovvero un sollecitazione formale e/o una messa in mora della camera di mediazione . E tale onere grava sulla parte che si è opposta ala provvedimento monitorio ( cfr. Cass. Civ. 3 dicembre 2015 n. 24629)
    Di qui l’improcedibilità della opposizione , posto che :
  • l’azione svolta dagli opponenti è relativa ad una controversia in materia di
    contratti bancari e finanziari;
  • il tentativo di mediazione è obbligatorio e rappresenta una condizione di
    procedibilità della domanda giudiziale;
  • È onere della parte che ha interesse al processo ovverosia dell’opponente
    esperire il tentativo di mediazione;
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è onere dell’opponente
    avviare – la procedura di conciliazione pena l’improcedibilità
    dell’opposizione stessa e la conferma del decreto ingiuntivo. ( cfr. Cass.
    Civ. 3 dicembre 2015 n. 24629)
    Le spese , liquidate in dispositivo , seguono l soccombenza
    Firmato Da: LUCA DELI
    Sentenza n. 1891/2017 pubbl. il 19/09/2017
    RG n. 5094/2016
    Repert. n. 4287/2017 del 20/09/2017
    P.Q.M.
    Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
    a) dichiara tardiva l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta da Lorena Boccato;
    b) dichiara improcedibile l’opposizione degli altri ingiunti.
    c) Condanna LEONELLO BOCCATO, GABRIELE BOCCATO ,
    LORENA BOCCATO in soldio alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta opposta che liquida come segue:
    Fase di studio della controversia € 1.215,00
    Fase introduttiva del giudizio € 775,00
    Fase decisionale € 2.025,00
    Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5: € 4.015,00
    PROSPETTO FINALE
    Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5 € 4.015,00
    Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 602,25
    Totale € 4.617,25
    Il Giudice
    (dott. Deli Luca )
    Firmato Da: LUCA DELI

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