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20.01.2020 – Roma – Moriconi

TRIBUNALE di ROMA
SEZIONE XIII°
ORDINANZA- SENTENZA
ex art. 702 bis Il Giudice, dott. Massimo Moriconi, letti gli atti e le istanze delle parti,
osserva: La motivazione che segue è stata redatta ai sensi dell’art.16-bis, comma 9-
octies (aggiunto dall’art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità
telematiche sono redatti in maniera sintetica.
Peraltro ed inoltre, poiché già la novella di cui alla l… 18 giugno 2009, n. 69 era
intervenuta sugli artt.132 cpc e 118 att.cpc, aveva previsto che la sentenza (alla quale
va parificata la presente ordinanza in rito sommario) va motivata con una concisa e
succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, occorre attribuire
al nuovo intervento un qualche significato sostanziale, che tale non sarebbe se si
ritenesse che l’innovazione ultima sia puramente ripetitiva – mero sinonimo- del
concetto già precedentemente espresso.
La necessità di smaltimento dei ruoli esorbitanti e le prescrizioni di legge e
regolamentari (cfr. Strasburgo 2) circa la necessità di contenere la durata delle cause,
impongono pertanto applicazione di uno stile motivazionale realmente sintetico che è
stile più stringente di previgente alla disposizione dell’art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-
ter, d.l.83/2015. Infine, ulteriore motivo di concisione deriva dall’art.8
della l.24/2017 secondo cui nelle cause di responsabilità medica la decisione va
assunta ai sensi dell’art.702 bis e ss, per il quale ricorrono nel caso di specie tutte le
circostanze, non ritenendosi, re melius perpensa, sia necessario provvedere al
mutamento del rito in ordinario che allungherebbe,
senza alcuna ragione sostanziale, i tempi del giudizio.
*
Con ordinanza del 15.7.2019 il Giudice ha fra l’altro così argomentato:
La consulenza di ufficio è condivisibile e salvi eventuali ulteriori provvedimenti del
giudice costituisce un’ottima base di ragionamento. Danno parentale in applicazione
delle Tabelle del Tribunale di Roma anno 2019 Valore punto: €.9.806,70 M.D.G.
€.294.200, E.D.G €. 284.400, R.D.G €.294.200 Per il nipotino R.M., considerata la sua
giovanissima età, vista quella della nonna defunta, e la riduzione del tempo di
godimento della sua compagnia, un importo dimidiato: €. 88.250 Danno patrimoniale
attesa la sicura produzione documentale e la sicura destinazione alla famiglia della
maggior parte (che vuol dire non tutti) degli introiti della defunta: €.130.000.
Esclusione di ogni altra richiesta Contributo alle spese di causa (€.7.000 oltre
accessori e spese CTU) A tali esiti, va aggiunta una rilevante considerazione. Aben
vedere, nel corso del procedimento ex art. 696 bis le prospettazioni dei ricorrenti si
muovevano in un’ottica per lo più di perdita di chances. A questo proposito c’è da
chiedersi se l’Azienda non abbia sprecato la preziosa occasione conciliativa offerta dai
CTU del Giudice secondo le scansioni e modalità indicata nell’ordinanza di
assegnazione dell’incarico. Tant’è. Allo stato, non più di sole chances si discute bensì
di danno parentale. Questo è l’unico punto che potrebbe essere approfondito,
verosimilmente senza che sia necessario convertire il rito ma con semplice
integrazione della relazione, vale a dire il compiuto scrutinio dell’an dell’intervento
chirurgico, in ordine alla cui messa in opera tuttavia i CTU hanno già segnalato vistosa
criticità. Valuteranno le parti se muoversi in un range all’interno delle cifre suesposte,
anche in diminuzione, ovvero se protrarre la controversia, con rischi dislocabili su
entrambe le parti. Il Giudice propone la prima opzione.
*
Considerato che l’Azienda Ospedaliera XXX ha ritenuto di protrarre, con argomenti
inconsistenti, la lite, nonostante il Giudice avesse esplorato in ogni modo le elevate
potenzialità conciliative offerte dal contesto degli atti e dei provvedimenti assunti.
Ritenuto che:

la consulenza è ben motivata e del tutto condivisibile, avendo peraltro i CTU
risposto in modo soddisfacente ai rilievi mossi alla consulenza;
i medici deputati alla cura della F.H. non hanno in alcun modo tenuto conto delle
sue condizioni predisponenti;
hanno apprestato, con conseguenze probatorie che aggravano la claudicante difesa
dell’ Ospedale XXX, una cartella clinica lacunosa;
hanno omesso qualsiasi diagnosi differenziale;
hanno trascurato di considerare indizi allarmanti (come i risultati della ecocardiografia che mostrava il ventricolo dx ipocinetico);
a monte di tutto hanno posto in essere un intervento chirurgico inutile;
ritenuta raggiunta la prova, secondo l’evidenza (più probabile che non) che il
decesso della signora F.H. sia stato causato dalle condotte imperite del persone
medico dell’Ospedale XXX;
ritenuto che l’onere di provare che l’inadempimento non sia dipeso da colpa ma da
fatto non imputabile è a carico del Ospedale che non lo ha assolto in alcun modo;
considerato che l’esistenza del danno parentale può desumersi anche a mezzo di
presunzioni che in questo caso sono certe e univoche trattandosi di una normale
famiglia con figli minori, alla quale è stata sottratto, per gravi errori di condotta
medica, la presenza di una fondamentale fonte di reddito;
considerato che è certissimo altresì il danno da perdita di guadagni, benché futuro
ritenuto che, per quanto di giustizia, si applica l’equità (ferma restando la
documentazione probante in atti) nella liquidazione di tale ultima voce di danni;
atteso che sulla base della documentazione in atti si può ritenere provata l’esistenza
del danno sia non patrimoniale (iure proprio) che di quello patrimoniale (iure
hereditatis, perdita di futuri guadagni della sig.ra F.H. che per la gran parte sarebbe
stati destinati alla famiglia) nei termini che seguono:
M.D.G. €.294.200, E.D.G. €. 284.400, R.D.G. €.294.200 R.M.: €. 88.250 danno
patrimoniale: €.130.000
ritenuto che vanno altresì rimborsate le spese del giudizio ex art. 696 bis anche
quanto a quelle di CTP;
ritenuto che sia pure non sia stato previsto dal legislatore un sistema sanzionatorio
ad hoc, come nel caso della mediazione, devesi ritenere che la fatica e l’impegno del
giudice, che per adottare il provvedimento di cui all’art.185 bis cpc, studia gli atti,
valuta e soppesa le diverse posizioni e cerca di mettere le parti nella migliore
condizione per raggiungere un accordo per tutte in qualche misura vantaggioso –
evidentemente più vantaggioso della sentenza (altrimenti perché accordarsi ?) – non
sia stato previsto per essere destinato ad essere considerato un mero flatus vocis. La
proposta contiene quindi un più o meno implicito invito alle parti a rinunciare a
tattiche e strategie che poco hanno a che vedere con quel nucleo di giusto e di vero
che si è ricercato e ravvisato nelle rispettive posizioni delle stesse. La proposta deve
essere di conseguenza dai destinatari rispettata e considerata con altrettanta serietà e
attenzione. Ritenuto che le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in
giudizio con lealtà e probità, e, anche in base al precetto di cui all’art.116 cpc, norma
di carattere generale, di prendere in esame con attenzione e diligenza la proposta del
giudice di cui all’art.185 bis cpc, e di fare quanto in loro potere per aprire ed
intraprendere su di essa un dialogo, una discussione fruttuosa, e, in caso di non
raggiunto accordo, di fare emergere a verbale dell’udienza di verifica, lealmente, la
rispettiva posizione al riguardo. Le parti hanno quindi un’alternativa all’accettazione
della proposta.
Questa alternativa si può articolare in diversi modi. La proposta è un’offerta mobile,
irrorata, dall’equità e da uno spirito conciliativo. Le parti possono disarticolarne il
contenuto, trasformandola
secondo i loro più veritieri e non rinunciabili interessi primari. Non è invece ammesso
l’accesso ad un rifiuto preconcetto, ad un pregiudizio astratto, al proposito ed
all’interesse, non tutelati dalle norme, di protrarre a lungo la durata e la decisione
della causa. Né ha lecito ingresso – come in questo caso – un rifiuto palesemente
irragionevole, in irriducibile contrasto con le risultanze della causa, specialmente
laddove il materiale istruttorio sia ampio e satisfattivo. L’astrattezza delle pretese e
degli obiettivi sperati si deve trasformare, davanti alla proposta, nell’esame ragionato
e approfondito, ad opera delle parti, del concreto peso e valenza del materiale su cui
la proposta si fonda.
Ritenuta la responsabilità della resistente ai sensi dell’art.96 co. IIII°, in particolare
per aver trascurato negligentemente, di prendere in considerazione il percorso
conciliativo avviato dal Giudice
L’art. 96 dispone che: I° se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in
giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la
condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio,
nella sentenza. II° Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato
eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta
ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della
parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore
procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta
a norma del comma precedente. E per quel che qui interessa: III° In ogni caso,
quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può
altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte,
di una somma equitativamente determinata. La norma del terzo comma introdotta
dalla l.18.6.2009 n.69 ed entrata in vigore dal 4.7.2009 ha cambiato completamente il
quadro previgente con alcune importanti novità: in primo luogo non è più necessario
allegare e dimostrare l’esistenza di un danno che abbia tutti i connotati giuridici per
essere ammesso a risarcimento essendo semplicemente previsto che il giudice
condanna la parte soccombente al pagamento di un somma di denaro ; non si tratta di
un risarcimento ma di un indennizzo (se si pensa alla parte a cui favore viene
concesso) e di una punizione (per aver appesantito inutilmente il corso della Giustizia,
se si ha riguardo allo Stato), di cui viene gravata la parte che ha agito con
imprudenza, colpa o dolo; l’ammontare della somma è lasciata alla discrezionalità del
giudice che ha come unico parametro di legge l’equità per il che non si potrà che
avere riguardo, da parte del giudice, a tutte le circostanze del caso per determinare in
modo adeguato la somma attribuita alla parte vittoriosa; a differenza delle ipotesi
classiche (primo e secondo comma) il giudice provvede ad applicare quella che si
presenta né più né meno che come una sanzione d’ufficio a carico della parte
soccombente e non (necessariamente) su richiesta di parte; infine, la possibilità di
attivazione della norma non è necessariamente correlata alla sussistenza delle
fattispecie del primo e secondo comma. Come rivela in modo inequivoco la locuzione
in ogni caso la condanna di cui al terzo comma può essere emesso sia nelle situazioni
di cui ai primi due commi dell’art. 96 e sia in ogni altro caso. E quindi in tutti i casi in
cui tale condanna, anche al di fuori dei primi due commi, appaia ragionevole. Benché
non sia richiesto espressamente dalla norma, si ritiene dalla giurisprudenza necessario
anche il requisito della gravità della colpa. Nel caso di specie è indubbia la sussistenza
della gravità della colpa dell’Ospedale che ha mantenuto un condotta agnostica
rifiutando il percorso conciliativo con motivazioni inconsistenti. La giurisprudenza che
richiedeva la sussistenza della gravità della colpa (ove non fosse presente il dolo) è
stata di recente superata: cfr. Cass. ord. Sez.III
29.5/10.9.2018 n.21943 secondo la quale ad integrare il presupposto soggettivo della
condanna ex art. 96 co.III° è sufficiente la sussistenza di condotte pretestuose. La
sussistenza di tali elementi soggettivi può essere riscontrata ricavandola da qualsiasi
indicatore sintomatico. Nel caso in esame, pur in presenza di chiare circostanze che
imponevano a tutta evidenza di dismettere una posizione processuale di ostinata
pregiudiziale e pervicace resistenza, la condotta dell’Ospedale ha scelto
deliberatamente quanto ingiustificatamente di protrarre la lite. L’ammontare della
somma deve essere rapportato: allo stato soggettivo del responsabile che ha rifiutato
irragionevolmente ogni ipotesi conciliativa; alla qualifica ed alle caratteristiche del
responsabile, persona fisica o giuridica che sia, ed alla sua maggiore o minore
capacità anche in termini organizzativi, di preparazione professionale, culturale,
tecnica, di assumere condotte consapevoli (si tratta di un parametro che riguarda la
scusabilità, ove esistente, in misura maggiore o minore, della condotta censurata).
In questo caso la condotta dell’Ospedale…, soggetto strutturato, consapevole e dotato
di elevata organizzazione, è grave, avendo impedito la transazione/conciliazione
globale della lite, e non è alle caratteristiche del soggetto responsabile, costituisca un
efficace deterrente ed una sanzione significativa ed avvertibile.
Per la concreta determinazione della somma si ritiene di adottare, quale valido
obiettivo ed equo parametro di riferimento, una somma di ammontare pari
all’ammontare dei compensi per le quali vi è condanna. Atteso infine, che dalla
ingiustificata resistenza ad oltranza nella lite dell’Ospedale scaturiscono oneri a carico
dell’Erario decisamente maggiori rispetto a quelli che avrebbe affrontato anche in virtù
dell’accettazione da parte dei ricorrenti della proposta del Giudice (cfr. verbale
18.11.2019), si deve disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei
Conti per quanto di competenza.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva,
CONDANNA l’Ospedale… XXX di Roma in persona del _ dott. YYY al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti così liquidati: M.D.G. €.294.200, E.D.G. €. 284.400, R.D.G. €.294.200 R.M.: €. 88.250 Danno patrimoniale: €.130.000 Spese: €.20.000 per compensi, €.7.800,00 per spese, oltre IVA, CAP e spese generali, che distrae in favore dell’avv.F.T.. Oltre interessi legali fino al saldo. CONDANNA l’Ospedale XXX di Roma in persona del _ dott. YYY, ex art. 96 co.
III° cpc, al
pagamento in favore dei ricorrenti della somma di €. 20.000,00;
DISPONE, a cura della cancelleria, trasmettersi gli atti al Procuratore Generale della
Corte dei Conti
per quanto di ragioneFARE AVVISI Roma lì 20/01/2020
Il Giudice dott. cons. Massimo Moriconi

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