La mediazione obbligatoria in caso di materia bancaria coinvolge anche il caso di mutui o fideiussioni che accedono ai contratti bancari. Per cui, se per recuperare un credito la banca decide di agire con decreto ingiuntivo, in caso di opposizione la mediazione va delegata dal giudice dopo aver deciso sui provvedimenti relativi alla provvisoria esecuzione. LA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI CAMPOBASSO SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Stefano Calabria, premesso che con l’ordinanza pronunziata all’udienza del 22.4.2014 le parti erano state autorizzate al deposito di memorie ai sensi dell’art. 170.4 c.p.c. per l’odierna udienza di precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione; considerato che, per condivisibile giurisprudenza di legittimità, nella sentenza emessa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. non è necessario “premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell’art.132 cod. proc. civ.” (Cassazione civile, sentenza n. 22409 del 19.10.2006); considerato peraltro che, per effetto delle modifiche apportate all’art. 132 n. 4 c.p.c. con la legge n. 69\2009, nelle sentenze civili non è più necessario riferire dello <>, ha pronunziato alla presente udienza del 20 maggio 2015 la seguente SENTENZA allegata all’odierno verbale d’udienza e resa nella controversia iscritta al numero 1897 del Ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2013, avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO IN MATERIA DI CONTRATTI BANCARI e vertente TRA (…), nato a Baranello (Campobasso) in data 18.5.1965, ed (…), nata a Baranello (Campobasso) in data 11.4.1908, entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti a margine dell’atto di citazione, dall’Avvocato Gianni Spina, presso il cui studio professionale in Campobasso alla via Roma n. 88 sono elettivamente domiciliati OPPONENTI; (…)., in persona del legale rappresentante in carica, codice fiscale n. 00348170101, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per notaio Maurizio Marino di Verona, dall’Avvocato Egidio Iannucci, elettivamente domiciliata in Campobasso alla via Luigi D’Amato n. 3\g presso lo studio professionale dell’Avvocato Michele Di Lembo OPPOSTA RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Nel presente giudizio questo giudice emetteva in data 3.1.2015 la seguente ordinanza (qui riportata nei suoi contenuti essenziali): Tribunale di Campobasso, sezione civile; R.G. n. 1897-2013; Giudice Stefano Calabria. 1 “Il Giudice Stefano Calabria, sciogliendo la riserva di cui al verbale dell’udienza del 9.3.2015; 2 LETTI gli atti ed i documenti di causa; LETTO l’art. 648 c.p.c.; RITENUTO opportuno concedere la provvisoria esecuzione al decreto opposto in quanto, sulla base della cognizione sommaria che si impone in questa sede: a) la società opposta ha prodotto gli estratti conto; b) per quanto emerso dagli estratti conto prodotti, ma anche, dalla documentazione depositata in sede monitoria (che andrà comunque ridepositata anche nel presente giudizio di merito) i rapporti contrattuali per cui è causa sono stati stipulati dopo la modifica dell’art. 120 del d.lgs. n. 385\1993 e dopo l’entrata in vigore della delibera Cicr del 9.2.2000 ma prima dell’ulteriore modifica operata, sempre all’art. 120.2 del d.lgs. n. 385\1993, dall’art. 1.629 della legge n. 147\2013. Pertanto, in essi e per essi, l’applicazione degli interessi composti deve ritenersi ad ogni effetto lecita; c) la contestazione relativa alla natura usuraria degli interessi appare con ogni probabilità infondata in quanto la relativa valutazione va fatta sulla base del tasso iniziale e genetico (cfr. art. 1 decreto legge n. 394\2000, poi convertito nella legge n. 24\2001), il quale viene attestato come inferiore al tasso soglia anche nella c.t.p. a firma del dott. Addona. Se quindi il tasso soglia iniziale era il 10% e nel contratto è stato pattuito il 9%, è irrilevante che successivamente il tasso soglia sia sceso sotto il 9%. Del resto l’opponente, che ha formulato la relativa eccezione, non ha prodotto copia del contratto istitutivo del rapporto, impedendo ogni ulteriore e più approfondita valutazione; RILEVATO che il decreto ingiuntivo opposto contiene un errore materiale, che andrà corretto in dispositivo; LETTO l’art. 5, commi 1 bis, 2 e 4, del d.lgs. n. 28\2010, così come modificato dalla legge n. 98\2013, di conversione del decreto legge n. 69\2013, ed entrato in vigore in data 21.8.2013; CONSIDERATO che il presente giudizio è cominciato dopo l’entrata in vigore della norma appena citata; CHE la procedura di mediazione deve essere esperita dopo i provvedimenti ex artt. 648 e 649 c.p.c. (cfr. art. 5.4 del d.lgs. n. 28\2010 e successive modifiche) CHE l’oggetto del presente giudizio attiene a contratti bancari; CHE pertanto deve essere effettuata obbligatoriamente la mediazione, prima dell’ulteriore corso del giudizio: (…) Per Questi Motivi concede la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 499\2013 di questo Tribunale, emesso in data 24.7.2013; letto l’art. 5 del d.lgs n. 28/2010: dispone l’esperimento della mediazione e assegna termine alle parti di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per depositare la domanda di mediazione dinanzi a un organismo scelto dalle parti, avuto riguardo ai criteri dell’art. 4.1 del d.lgs. 28/2010, salva la facoltà delle parti di scegliere concordemente un organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art. 4 citato; Tribunale di Campobasso, sezione civile; R.G. n. 1897-2013; Giudice Stefano Calabria. 2 avverte le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il che (almeno ad avviso di chi scrive) significa, in un procedimento per decreto ingiuntivo (in cui l’opponente è l’attore in senso processuale), che il mancato esperimento della mediazione determinerebbe l’improcedibilità dell’opposizione e la conseguente efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo a detrimento degli opponenti (ciò 3 non toglie che, in assenza di pronuncia sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità e per fugare ogni dubbio, l’istituto di credito possa avere l’interesse pratico di promuovere esso la mediazione); (…); rinvia per il prosieguo dinanzi a sé all’udienza del 22 aprile 2015, ore 10:00. Si comunichi. Campobasso, 3 gennaio 2015 Il Giudice Stefano Calabria” Alla successiva udienza del 22.4.2015 si prendeva atto che nessuna delle parti aveva intrapreso il procedimento di mediazione. L’opposta eccepiva dunque l’improcedibilità dell’opposizione ed il giudice invitava le parti ad interloquire sulla questione. Nelle proprie note conclusive (in particolare al punto I) gli opponenti hanno nella sostanza chiesto la revoca di tale ordinanza del 3.1.2015 sostenendo la inapplicabilità del procedimento di mediazione ai mutui chirografari ed alla fideiussione, i quali non rientrerebbero nella nozione di contratti bancari di cui all’art. 1, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28\2010. Pertanto, ad avviso degli opponenti, occorreva separare la domanda creditoria dell’(…)derivante da contratto di conto corrente rispetto a quella invece derivante da due contratti di mutuo chirografario e da fideiussione. Tribunale di Campobasso, sezione civile; R.G. n. 1897-2013; Giudice Stefano Calabria. 3 Ritiene al contrario questo giudice che, per identità teleologica, la nozione di contratti bancari di cui al citato art. 1, comma 1 bis, rimandi ai contratti stipulati dagli istituti di credito di cui all’art. 117 del d.lgs. n. 385\1993 ed abbia quindi una connotazione soggettiva, più ampia di quella indicata dal capo XVII del libro IV del codice civile. Ciò è chiarito dallo stesso comma 1 bis, il quale, in via alternativa al procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, rinvia per i contratti bancari a quello di cui all’art. 128 bis del d.lgs. n. 385\1
993. Tale ultima norma non può che riferirsi ai contratti bancari intesi in senso soggettivo, in quanto rimanda all’art. 115 dello stesso d.lgs. n. 385\1993 ed alle controversie con la clientela. Sarebbe allora irrazionale attribuire diversi ambiti di applicabilità alle due modalità con cui, per i contratti bancari, lo stesso procedimento di mediazione obbligatoria può essere esperito. Inoltre l’ipotesi in esame non rientra tra quelle che, ai sensi dell’art. 103.2 c.p.c., consentono la separazione delle cause; peraltro il provvedimento di separazione è di natura discrezionale e non è mai obbligatorio, come evidente dalla locuzione può disporre utilizzata dallo stesso art. 103.2 c.p.c.. Quanto poi alla fideiussione prestata da (…), essa non può che subire lo stesso regime relativa all’obbligazione principale cui accede e rispetto alla quale sussiste vera e propria connessione, e non semplice litisconsorzio facoltativo (cfr. Cass. civ. ord. n. 6159 del 21.3.2005, Cass. sez. un. sent. n. 13968 del 26.7.2004, Cass. civ. sent. n. 10864 dell’1.10.1999). Tanto premesso, ritiene questo giudice che, così come già indicato con la riportata ordinanza del 3.1.2015, il mancato esperimento della mediazione Tribunale di Campobasso, sezione civile; R.G. n. 1897-2013; Giudice Stefano Calabria. 4 determini l’improcedibilità dell’opposizione e l’efficacia di giudicato del decreto opposto. L’art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28\2010, per come modificato dal decreto legge n. 69\2013, poi convertito con la legge n. 98\2013, afferma che “l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della 4 domanda giudiziale”. Dunque, per effetto del chiaro dettato legislativo di cui sopra, ove la mediazione non sia effettuata la domanda proposta è improcedibile. Non possono essere dunque accolte le difese dell’opponente di cui al punto IV delle note conclusive. La giurisprudenza di merito lì riportata non è pertinente perché si riferisce al ben diverso caso di mediazione comunque effettuata ma in cui una delle parti abbia dichiarato di non voler “iniziare la procedura di mediazione” (cfr. art. 8 del d.lgs. n. 28\2010). Ciò posto, ritiene questo giudice che in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la domanda giudiziale cui fa riferimento il legislatore è la domanda di opposizione, non la domanda sostanziale creditoria. Si deve giungere a questa conclusione considerando che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo competono all’opponente gli atti di impulso processuale, anche successivi alla proposizione dell’opposizione. Ciò è testimoniato, decisivamente, dalla norma di cui all’art. 653.1 c.p.c., la quale prevede che in caso di estinzione del processo il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva e quindi autorità di giudicato, cristallizzando definitivamente la fondatezza della pretesa del creditore per come recepita con il decreto. E’ in proposito pertinente e condivisibile il seguente Tribunale di Campobasso, sezione civile; R.G. n. 1897-2013; Giudice Stefano Calabria. 5 orientamento giurisprudenziale: “qualora contro il decreto ingiuntivo sia stata proposta opposizione, la mancata tempestiva costituzione dell’opponente determina l’improcedibilità dell’opposizione, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, non essendo applicabile l’art. 171, cod. proc. civ. – secondo il quale, nel caso di mancata costituzione, il processo non si estingue e ne è consentita la riassunzione – neppure qualora non sia stato pronunciato il decreto di esecutorietà dell’ingiunzione, in quanto il giudizio di opposizione, benché costituisca un ordinario processo di cognizione, è tuttavia sottoposto alla duplice condizione di procedibilità della tempestiva proposizione dell’opposizione e della costituzione in giudizio dell’opponente, sicché grava su quest’ultimo l’onere di coltivare il giudizio di opposizione, risultando detta disciplina coerente con le esigenze di celerità tipiche del procedimento monitorio, che risulterebbero vanificate dalla eventuale facoltà dell’opponente di riassumere la causa, nel caso di opposizione alla quale non sia seguita l’iscrizione a ruolo” (Cass. civ. sent. n. 4294 del 3.3.2004; nella stessa direzione si veda Cass. civ. sent. n. 9684 del 20.8.1992). Se quindi spetta all’opponente coltivare il giudizio d’opposizione, è allo stesso che spetta l’onere di proporre la mediazione, la quale costituisce una fase interinale necessaria dello stesso giudizio di opposizione, ovvero una conseguenza necessitata dell’opposizione, anche per ciò che attiene ai relativi e supplementari costi. Ogni altra interpretazione appare a questo giudice irrazionale e contrastante con il principio espresso dall’art. 653.1 c.p.c.. Va quindi disattesa la giurisprudenza di merito citata e riportata al punto III delle note conclusive degli opponenti e va invece condivisa la Tribunale di Campobasso, sezione civile; R.G. n. 1897-2013; Giudice Stefano Calabria. 6 diversa giurisprudenza di merito riportata nelle note conclusive della società opposta. Manifestamente infondata, in quanto contraria alla lettera dell’art. 5.4 del d.lgs. n. 28\2010, è la (singolare) tesi degli opponenti secondo cui prima dell’esperimento del procedimento di mediazione non si potrebbe attribuire efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo (punto III delle note conclusive). Va quindi dichiarata l’improcedibilità dell’opposizione. Poiché il decreto ingiuntivo qui opposto era già provvisoriamente esecutivo, non è necessario attribuirgli efficacia esecutiva. Alla luce sia dell’indicazione già contenuta nell’ordinanza del 3.1.2015 in ordine alle conseguenze della mancata proposizione della mediazione sia del presumibile èsito sostanziale della lite (desumibile dal contenuto della stessa ordinanza), le spese della lite devono seguire la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo alla luce dei parametri posti dal d.m. n. 55\2014, in primis l’elevato scaglione di valore e le poche attività processuali svolte.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Stefano Calabria,
definitivamente pronunziando all’udienza del 20 maggio 2015 sull’opposizione proposta dai sig.ri (…) ed (…) avverso il decreto ingiuntivo n. 499\2013, emesso in data 24.7.2013 in favore dell’(…)., così provvede:
– dichiara improcedibile l’opposizione e dichiara coperto da giudicato il decreto opposto;
Tribunale di Campobasso, sezione civile; R.G. n. 1897-2013; Giudice Stefano Calabria. 7
– condanna in solido (…) ed (…) al pagamento, in favore dell’(…)., delle spese di lite che determina in complessivi euro 6.200,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute.
Così deciso in Campobasso all’udienza del 20 maggio 2015. Si alleghi al verbale dell’odierna udienza.
Il Giudice Stefano Calabria
Tribunale di Campobasso, sezione civile; R.G. n. 1897-2013; Giudice Stefano Calabria. 8
[1] Trib. Campobasso, sent. del 20.05.2015.
[2] Trib. Varese, sent. del 18.05.2012; Trib. Firenze, sent. del 17.03.2014; sent. del 24.09.2014; sent. del 12.2.2015; Trib. Ferrara, sent. del 7.01.2015.
[3] Trib. Prato, sent. del 18.7.2011; Trib. Siena, sent. del 25.06.2012; Trib. Rimini, sent. del 17.07.2014; Tri. Firenze, sent. del 30.10.2014; Tri. Bologna, sent. del
20.01.2015; Tri. Nola, sent. del 24.02.2015; Tri. Chieti, sent. del 8.09.2015